Il rinnovo del permesso di soggiorno alle persone con protezione internazionale

By redazione

Da alcuni mesi, nella capitale, si è sviluppata una prassi particolare, specifica l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, che da sempre si interessa delle questioni legate agli immigrati, nell’ambito della sua attività forense. Più specificamente, segnala l’Avv. Pitorri, la Questura di Roma ha deciso di non rinnovare il permesso di soggiorno alle persone con protezione internazionale, che presentano un certificato di residenza presso un indirizzo convenzionale. Si tratta, cioè, di tutte le persone senza fissa dimora, o impossibilitate a dimostrare una residenza reale, legale (e non apparente),  come in assenza di un regolare contratto di locazione. Si ritiene che per quanto riguarda Roma, l’indirizzo di Via Modesta Valenti  viene  considerato l’indirizzo di residenza convenzionale per tutte le persone senza fissa dimora. Ebbene la Questura, purtroppo, ha dichiarato che la iscrizione presso gli indirizzi fittizi determina irreperibilità di fatto di chi la richiede e non si concili con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Conseguentemente a tutto ciò, il CIR (il Consiglio Italiano per i Rifugiati) e “A Buon Diritto” (membro della Rete legale di supporto ai migranti in transito), non sono rimasti a guardare ed hanno deciso di tutelare i diritti delle persone con protezione internazionale, presentando due istanze di accesso agli atti, in data  7/1/2019 e in data 25/1/2019, alla Prefettura, (Questura -Ufficio immigrazione e Comune di Roma), al fine di prendere visione delle “disposizioni di organi superiori”. E’, invero, rifacendosi agli “organi superiori” che la Questura ha giustificato il mancato rilascio del permesso di soggiorno. E vi è di più, specifica l’Avvocato Pitorri: il CIR e “A Buon Diritto” hanno deciso di rendere pubblici questi documenti, per fare in modo che tutti gli avvocati e le associazioni a tutela degli interessi del loro assistiti possano avere un valido strumento, utile per lo svolgimento dell’attività a favore di queste persone che, pur trovandosi in condizione di regolare permesso di soggiorno, vanno incontro a difficoltà a causa – appunto – della mancanza di residenza.

Specifica l’Avvocato Pitorri che la decisione della Questura si pone in  un palese contrasto con le disposizioni previste dalla Carta Costituzionale, dalla Legge Anagrafica, dal Testo Unico Immigrazione e dalle Circolari del Ministero dell’Interno. Dal momento, infatti, che l’iscrizione anagrafica è fondamentale per l’accesso a diritti costituzionalmente garantiti, l’iscrizione alla “residenza convenzionale” deve essere considerata come una normale iscrizione anagrafica. In caso contrario, si verrebbe a porre in essere un trattamento illegittimamente difforme tra cittadini che siano residenti in un dato territorio. Ne deriva che la mancanza di una “residenza effettiva” non può giustificare, ad oggi, in alcun modo il mancato rilascio del permesso di soggiorno, né un ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, posto che le conseguenze sulla vita delle persone bisognose di protezione internazionale potrebbero, verosimilmente, essere estremamente gravi in quanto si vedrebbero negata la possibilità di continuare a vivere dignitosamente nel nostro Paese, mettendo a rischio l’accesso ai servizi e la stessa condizione di regolarità sul territorio.

Avvocato Iacopo Maria Pitorri