Migranti, irretroattività del decreto sicurezza

Migranti, irretroattività del decreto sicurezza

By redazione

La Corte di Cassazione, lo scorso 20 febbraio 2019, ha depositato una sentenza che potrebbe protrarre gli effetti del decreto sicurezza sulla protezione umanitaria. La maggior parte delle domande che sono state esaminate (e respinte) in questi mesi dalle Commissioni d’asilo sono state tutte presentate prima del 5 ottobre 2018 (giorno di entrata in vigore della nuova normativa). Basti pensare che sono ben più di 23.000 i migranti che negli ultimi quattro mesi si sono visti negare qualsiasi tipo di protezione in applicazione del Decreto Sicurezza.

La Corte di Cassazione, lo scorso 20 febbraio 2019, ha depositato una sentenza che potrebbe protrarre gli effetti del decreto sicurezza sulla protezione umanitaria. La maggior parte delle domande che sono state esaminate (e respinte) in questi mesi dalle Commissioni d’asilo sono state tutte presentate prima del 5 ottobre 2018 (giorno di entrata in vigore della nuova normativa). Basti pensare che sono ben più di 23.000 i migranti che negli ultimi quattro mesi si sono visti negare qualsiasi tipo di protezione in applicazione del Decreto Sicurezza.

Ne deriva che le nuove norme restrittive sulla protezione umanitaria varate con il decreto sicurezza non possano essere applicate alle domande che sono state presentate prima del 5 ottobre.

Da ormai diverso tempo le commissioni territoriali avevano limitato la concessione dei permessi umanitari, ponendo sempre più restrizioni e limiti. Quasi il totale delle domande vagliate sono state presentate prima dello scorso ottobre, posto che i tempi di attesa medi prima della valutazione delle singole posizioni è di circa un anno.

Anche se gli sbarchi sono diminuiti di circa il 90%, con questa pronuncia  si verificheranno probabilmente una cascata di ricorsi. Nell’esaminare, infatti, il ricorso di un migrante (cittadino della Guinea), cui il tribunale di Napoli aveva respinto la domanda di protezione internazionale, fuggito dal suo paese per motivi economici e per contrasti con i genitori, la Cassazione ha statuito che “La normativa introdotta con il dl n.113 del 2018, convertito nella legge n.132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione“.

Per la Suprema Corte si è inevitabilmente posto il problema di quale normativa applicare, considerato che la nuova legge, al momento dell’udienza, era già entrata in vigore. Per arrivare alla decisione, la Cassazione ha preso atto del fatto che il decreto sicurezza ha previsto espressamente due commi, che disciplinano i permessi già rilasciati (che rimangono in vigore, anche se alla scadenza saranno applicate le nuove disposizioni) e quelli non ancora rilasciati, ma per i quali la commissione territoriale ha già accertato i presupposti per il rilascio del permesso umanitario. Restano, dunque, inevitabilmente esclusi i casi ancora da decidere, o quelli per i quali c’è stata una prima decisione negativa per il migrante.

Si evince, quindi, senza alcun dubbio, la irretroattività del Decreto Sicurezza. Le domande per i permessi di soggiorno per motivi umanitari presentate prima dell’entrata in vigore dello stesso, di conseguenza, saranno esaminate con la vecchia normativa. Se vi sono i presupposti, quelle accolte avranno la dicitura “casi speciali” e la durata di due anni, come previsto dal decreto legge 113 del 2018. Alla scadenza opererà, quindi, il nuovo regime.

La prima sezione civile della Suprema Corte, nel caso di cui sopra, ha, quindi, applicato il principio giuridico secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire”. Ha specificato la Cassazione, infatti, che il cittadino straniero, sulla base delle norme modificate dal decreto del 2018 “ha diritto a un titolo di soggiorno fondato su seri motivi umanitari desumibili dal quadro degli obblighi costituzionali ed internazionali assunti dallo Stato, che sorge contestualmente al verificarsi delle condizioni di vulnerabilità, delle quali ha chiesto l’accertamento con la domanda. La domanda, di conseguenza, cristallizza il paradigma legale sulla base del quale deve essere scrutinato“.

Ulteriormente ha chiarito la Cassazione che “il potere-dovere delle commissioni territoriali di accertare le ragioni che possano residuare dal diniego delle cosiddetti protezioni maggiori”, come lo status di rifugiato, resta, “ancorché rimodulato alla luce della significativa compressione delle ragioni umanitarie realizzata dal decreto legge 113 del 2018“.

La Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso del migrante, che dunque, anche con le vecchie regole non riceverà la protezione umanitaria.

La Corte di Cassazione, lo scorso 20 febbraio 2019, ha depositato una sentenza che potrebbe protrarre gli effetti del decreto sicurezza sulla protezione umanitaria. La maggior parte delle domande che sono state esaminate (e respinte) in questi mesi dalle Commissioni d’asilo sono state tutte presentate prima del 5 ottobre 2018 (giorno di entrata in vigore della nuova normativa). Basti pensare che sono ben più di 23.000 i migranti che negli ultimi quattro mesi si sono visti negare qualsiasi tipo di protezione in applicazione del Decreto Sicurezza.

Ne deriva che le nuove norme restrittive sulla protezione umanitaria varate con il decreto sicurezza non possano essere applicate alle domande che sono state presentate prima del 5 ottobre.

Da ormai diverso tempo le commissioni territoriali avevano limitato la concessione dei permessi umanitari, ponendo sempre più restrizioni e limiti. Quasi il totale delle domande vagliate sono state presentate prima dello scorso ottobre, posto che i tempi di attesa medi prima della valutazione delle singole posizioni è di circa un anno.

Anche se gli sbarchi sono diminuiti di circa il 90%, con questa pronuncia  si verificheranno probabilmente una cascata di ricorsi. Nell’esaminare, infatti, il ricorso di un migrante (cittadino della Guinea), cui il tribunale di Napoli aveva respinto la domanda di protezione internazionale, fuggito dal suo paese per motivi economici e per contrasti con i genitori, la Cassazione ha statuito che “La normativa introdotta con il dl n.113 del 2018, convertito nella legge n.132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione“.

Per la Suprema Corte si è inevitabilmente posto il problema di quale normativa applicare, considerato che la nuova legge, al momento dell’udienza, era già entrata in vigore. Per arrivare alla decisione, la Cassazione ha preso atto del fatto che il decreto sicurezza ha previsto espressamente due commi, che disciplinano i permessi già rilasciati (che rimangono in vigore, anche se alla scadenza saranno applicate le nuove disposizioni) e quelli non ancora rilasciati, ma per i quali la commissione territoriale ha già accertato i presupposti per il rilascio del permesso umanitario. Restano, dunque, inevitabilmente esclusi i casi ancora da decidere, o quelli per i quali c’è stata una prima decisione negativa per il migrante.

Si evince, quindi, senza alcun dubbio, la irretroattività del Decreto Sicurezza. Le domande per i permessi di soggiorno per motivi umanitari presentate prima dell’entrata in vigore dello stesso, di conseguenza, saranno esaminate con la vecchia normativa. Se vi sono i presupposti, quelle accolte avranno la dicitura “casi speciali” e la durata di due anni, come previsto dal decreto legge 113 del 2018. Alla scadenza opererà, quindi, il nuovo regime.

La prima sezione civile della Suprema Corte, nel caso di cui sopra, ha, quindi, applicato il principio giuridico secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire”. Ha specificato la Cassazione, infatti, che il cittadino straniero, sulla base delle norme modificate dal decreto del 2018 “ha diritto a un titolo di soggiorno fondato su seri motivi umanitari desumibili dal quadro degli obblighi costituzionali ed internazionali assunti dallo Stato, che sorge contestualmente al verificarsi delle condizioni di vulnerabilità, delle quali ha chiesto l’accertamento con la domanda. La domanda, di conseguenza, cristallizza il paradigma legale sulla base del quale deve essere scrutinato“.

Ulteriormente ha chiarito la Cassazione che “il potere-dovere delle commissioni territoriali di accertare le ragioni che possano residuare dal diniego delle cosiddetti protezioni maggiori”, come lo status di rifugiato, resta, “ancorché rimodulato alla luce della significativa compressione delle ragioni umanitarie realizzata dal decreto legge 113 del 2018“.

La Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso del migrante, che dunque, anche con le vecchie regole non riceverà la protezione umanitaria.

Avv. Jacopo Maria Pitorri