Il decreto sul reddito di cittadinanza

Il decreto sul reddito di cittadinanza

By redazione

In data 28 gennaio 2019, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato il decreto sul reddito di cittadinanza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrato in vigore il successivo 29 gennaio.

In data 28 gennaio 2019, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato il decreto sul reddito di cittadinanza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrato in vigore il successivo 29 gennaio.

Il testo del decreto indica chi ha diritto al reddito di cittadinanza (Rdc), enunciando requisiti, vincoli, regole e tempistica per porre rimedio a due aspetti negativi : povertà e disoccupazione.

Il Decreto Legge n. 4/2019 ha il fine di contrastare povertà, disuguaglianza, esclusione sociale,  di favorire  informazione, istruzione, formazione, cultura  e di promuovere politiche tese al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Il relativo modulo per fare la domanda sarà a disposizione di tutti dal mese di marzo. L’erogazione  fino ai  780 euro  previsti partirà da aprile 2019. Al calcolo concorreranno diverse variabili: possesso o affitto dell’abitazione principale, mutui contratti ed eventuali altri redditi percepiti. Le imprese che assumeranno percettori del reddito di cittadinanza potranno godere di un’agevolazione riconosciuta nella forma di sgravio contributivo.

 Il Rdc è compatibile con il godimento della c.d. NASPI ( Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego ( articolo 1, decreto legislativo  4 marzo 2015, n.22) e di altro strumento di sostegno al reddito  per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina ISEE.

Il Rdc sarà riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, di alcuni requisiti. Il  componente richiedente il beneficio dovrà essere, innanzitutto, in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o proveniente da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, oppure cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Dovrà altresì essere residente in Italia in via continuativa da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda.

Per ciò che concerne il nucleo familiare, quest’ultimo dovrà possedere un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, numero 159, inferiore a 9.360,00 euro; un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000,00; un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000,00, accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000,00, incrementato di ulteriori euro 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo; un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000,00 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia verrà incrementata ad euro 7.560,00 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia sarà incrementata ad  9.360,00 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.

Inoltre nessun componente il nucleo familiare dovrà essere intestatario, a qualunque titolo o avente piena disponibilità, di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità  secondo la disciplina vigente. E nessun componente dovrà essere intestatario, a qualunque titolo o avente piena disponibilità, di navi e imbarcazioni da diporto (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171).

Non avranno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Al fine di evitare espedienti volti a dare luogo ad abusi e/o inganni di ogni genere, il decreto ha previsto anche le regole per la definizione del nucleo familiare, con norme specifiche per ovviare a false separazioni /divorzi o fuoriuscita dal nucleo familiare di figli disoccupati.

Per beneficiare completamente dei 780 euro, il richiedente dovrà risiedere in una abitazione non di proprietà ma concessa in locazione.

L’integrazione per chi vive in affitto è concessa anche a chi ha intestato un mutuo e fino ad un massimo di 1.800,00 euro annui. Integrazione che sarà concessa ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo  da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.

La durata del reddito di cittadinanza è di  18 mesi, stop di 1 mese e 18 mesi rinnovabili dopo la verifica del possesso dei requisiti di accesso e permanenza.

I beneficiari del reddito di cittadinanza dovranno stipulare presso i Centri per l’Impiego, un patto per il lavoro, con obblighi ed impegni da rispettare. E’ prevista la collaborazione con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro, accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il Lavoro e, nello specifico:

  • registrarsi sull’apposita  piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 1,  e consultarla quotidianamente  in quanto volta a fornire supporto nella ricerca del lavoro;
  • svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il Lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
  • accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il Lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
  • sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
  • accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.

Le offerte di lavoro congrue che sarà obbligatorio accettare rinviano ai requisiti stabiliti dall’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato al comma 9   (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.), ma la distanza tra casa e lavoro sarà calcolata in base ai mesi di fruizione del beneficio.

 Inoltre,  il  testo del D.L 4/2019 precisa che la congruità dell’offerta di lavoro è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc.

Più specificamente, sarà definita congrua: 1) la prima offerta di lavoro,  entro  100 km di distanza dalla residenza del beneficiario nei primi dodici mesi  di fruizione del beneficio. 2) la seconda offerta di lavoro, entro 250 km dal luogo di residenza, decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio; 3) la terza offerta ovunque nel territorio italiano, in caso di rinnovo del beneficio.

Infatti, in caso di rinnovo del beneficio sarà congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio nazionale anche nel caso si tratti di prima offerta.

Nel caso di accettazione di una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, questi continuerà a percepire il beneficio economico del reddito di cittadinanza a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità , come definita ai fini ISEE.

All’impresa che assumerà a tempo pieno e indeterminato il beneficiario di Rdc  sarà riconosciuto uno sgravio di contributi.

E’ stato presentato sia il sito ufficiale del reddito di cittadinanza che la Rdc card, vale a dire la card con la quale sarà possibile spendere  questo  sussidio economico.

In data 28 gennaio 2019, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato il decreto sul reddito di cittadinanza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrato in vigore il successivo 29 gennaio.

Il testo del decreto indica chi ha diritto al reddito di cittadinanza (RDC), enunciando requisiti, vincoli, regole e tempistica per porre rimedio a due aspetti negativi: povertà e disoccupazione.

Il Decreto Legge n. 4/2019 ha il fine di contrastare povertà, disuguaglianza, esclusione sociale, di favorire informazione, istruzione, formazione, cultura  e di promuovere politiche tese al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Il relativo modulo per fare la domanda sarà a disposizione di tutti dal mese di marzo. L’erogazione fino ai  780 euro  previsti partirà da aprile 2019. Al calcolo concorreranno diverse variabili: possesso o affitto dell’abitazione principale, mutui contratti ed eventuali altri redditi percepiti. Le imprese che assumeranno percettori del reddito di cittadinanza potranno godere di un’agevolazione riconosciuta nella forma di sgravio contributivo.

 Il RDC è compatibile con il godimento della c.d. NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22) e di altro strumento di sostegno al reddito  per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina ISEE.

Il RDC sarà riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, di alcuni requisiti. Il componente richiedente il beneficio dovrà essere, innanzitutto, in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o proveniente da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, oppure cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Dovrà altresì essere residente in Italia in via continuativa da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda.

Per ciò che concerne il nucleo familiare, quest’ultimo dovrà possedere un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, numero 159, inferiore a 9.360,00 euro; un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000,00; un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000,00, accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000,00, incrementato di ulteriori euro 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo; un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000,00 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia verrà incrementata ad euro 7.560,00 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia sarà incrementata ad 9.360,00 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.

Inoltre nessun componente il nucleo familiare dovrà essere intestatario, a qualunque titolo o avente piena disponibilità, di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità  secondo la disciplina vigente. E nessun componente dovrà essere intestatario, a qualunque titolo o avente piena disponibilità, di navi e imbarcazioni da diporto (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171).

Non avranno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Al fine di evitare espedienti volti a dare luogo ad abusi e/o inganni di ogni genere, il decreto ha previsto anche le regole per la definizione del nucleo familiare, con norme specifiche per ovviare a false separazioni /divorzi o fuoriuscita dal nucleo familiare di figli disoccupati.

Per beneficiare completamente dei 780 euro, il richiedente dovrà risiedere in una abitazione non di proprietà ma concessa in locazione.

L’integrazione per chi vive in affitto è concessi anche a chi ha intestato un mutuo e fino ad un massimo di 1.800,00 euro annui. Integrazione che sarà concessa ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.

La durata del reddito di cittadinanza è di 18 mesi, stop di 1 mese e 18 mesi rinnovabili dopo la verifica del possesso dei requisiti di accesso e permanenza.

I beneficiari del reddito di cittadinanza dovranno stipulare presso i Centri per l’Impiego, un patto per il lavoro, con obblighi ed impegni da rispettare. È prevista la collaborazione con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro, accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il Lavoro e, nello specifico:

  • registrarsi sull’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente  in quanto volta a fornire supporto nella ricerca del lavoro;
  • svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il Lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
  • accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il Lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
  • sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
  • accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.

Le offerte di lavoro congrue che sarà obbligatorio accettare rinviano ai requisiti stabiliti dall’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato al comma 9 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.), ma la distanza tra casa e lavoro sarà calcolata in base ai mesi di fruizione del beneficio.

 Inoltre, il testo del D.L 4/2019 precisa che la congruità dell’offerta di lavoro è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del RDC.

Più specificamente, sarà definita congrua: 1) la prima offerta di lavoro, entro 100 km di distanza dalla residenza del beneficiario nei primi dodici mesi  di fruizione del beneficio. 2) la seconda offerta di lavoro, entro 250 km dal luogo di residenza, decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio; 3) la terza offerta ovunque nel territorio italiano, in caso di rinnovo del beneficio.

Infatti, in caso di rinnovo del beneficio sarà congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio nazionale anche nel caso si tratti di prima offerta.

Nel caso di accettazione di una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, questi continuerà a percepire il beneficio economico del reddito di cittadinanza a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita ai fini ISEE.

All’impresa che assumerà a tempo pieno e indeterminato il beneficiario di RDC sarà riconosciuto uno sgravio di contributi.

E’ stato presentato sia il sito ufficiale del reddito di cittadinanza che la RDC card, vale a dire la card con la quale sarà possibile spendere questo sussidio economico.

Avv. Iacopo Maria Pitorri