La classe medica è sottoposta ogni giorno a pressioni, stress e ritmi di lavoro spesso insostenibili. Inoltre, soprattutto negli ultimi anni, i numeri confermano come siano aumentate le querele e i procedimenti a carico di operatori sanitari e personale medico.
Si tratta di situazioni che, la maggior parte delle volte, si risolvono con un nulla di fatto, ma rappresentano pur sempre motivo di angoscia e preoccupazione per chi le subisce. In questo articolo, dal titolo Avvocato Pitorri Responsabilità Medica, si chiarirà il concetto di Responsabilità medica e tutte le conseguenze che da essa possono derivare. La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni causati ad un paziente per errori o mancanze da parte del personale medico e sanitario. Inoltre, l’articolo Avvocato Pitorri Responsabilità Medica mette in luce un’importante modifica nella normativa. Essa ha origine dalla legge numero 24 dell’8 marzo 2017. Conosciuta anche come Riforma Gelli, essa ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia in due casi: il primo si realizza quando diventa possibile dimostrare di essersi attenuti ai principi dettati dall’Istituto Superiore di Sanità; la seconda si concretizza in base alla disposizione secondo la quale, in sede civile i medici occupati in un’attività e a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria, saranno responsabili per colpa, ma ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale. I pazienti che sono rimasti vittima di errori da parte dei sanitari che li hanno avuti in cura, quindi, possono rivolgersi al giudice per poter ottenere il risarcimento del danno subito, in seguito ad una valutazione con dei professionisti, che dimostrerà l’effettivo rapporto di causalità tra il danno e una negligenza sanitaria. Continuando con la lettura di Avvocato Pitorri Responsabilità Medica sarà possibile sapere come si procede qualora si attivi un processo a carico di un professionista del settore medico – sanitario. Il procedimento prevede una consulenza tecnica preventiva, al fine di accertare in via preliminare la responsabilità medica; questa perizia sarà valido strumento per trovare un accordo o per decidere se intraprendere o meno il giudizio vero e proprio. II procedimento di mediazione è, invece, una soluzione alternativa, con l’assistenza di un avvocato. Solo al termine di una di queste due vie, il paziente potrà rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento del danno. Inoltre, in Avvocato Pitorri Responsabilità Medica è possibile chiarire anche la relazione tra responsabilità medica e responsabilità penale. La responsabilità medica, infatti, ha conseguenze di carattere civile, ma può avere riflessi importanti anche di natura penale. Infatti l’articolo 590-sexies del codice penale, in seguito alla Riforma prevista dalla Legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria. Tuttavia, questo caso sarà escluso il caso di imperizia, qualora il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione del suo operato professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali. Se l’articolo Avvocato Pitorri Responsabilità Medica vi ha permesso di approfondire conoscenze e competenze nel settore, potrete condividerne il contenuto con i vostri contatti e sui vostri social
L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri di Roma opera anche nell’ambito del Diritto dell’Immigrazione, considerato un’autentica missione. Infatti, l’Avvocato Pitorri mostra grande sensibilità per queste tematiche, così delicate, che coinvolgono categorie di persone fragili, deboli e bisognose di supporto.
Si tratta di persone che hanno difficoltà nell’integrarsi sul suolo italiano e che non capiscono bene la lingua italiana. In questo contenuto, che abbiamo intitolato Pitorri Cittadinanza Italiana per nascita, l’Avvocato Pitorri Roma si sofferma su questo particolare tema e spiega quanto connesso al concetto di cittadinanza da conseguire per nascita. Il tema della Cittadinanza, poi, è stato oggetto di un libro da parte dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri. Si parla di cittadinanza italiana per nascita o ius sanguinis se la trascrizione della nascita negli appositi registri civili si è realizzata proprio in Italia. Nel seguente articolo, dal titolo Avvocato Pitorri Cittadinanza e Avv. Pitorri Roma Cittadinanza italiana per nascita, sarà possibile sapere cosa bisogna fare per conseguire tale status.
Se la richiesta arriva da genitori sposati, sarà necessario presentare i seguenti documenti: 1.Domanda di trascrizione di nascita del figlio, firmata dal genitore di cittadinanza italiana. La domanda deve essere accompagnata dalle copie dei passaporti di entrambi i genitori; 2. Estratto internazionale dell’atto di nascita, che non necessita di traduzione. Nel caso in cui la richiesta arrivi da una coppia non sposata, la trascrizione del bambino all’interno dei registri civili italiani potrà avvenire attraverso la presentazione della copia integrale dell’atto di nascita ed dell’atto di riconoscimento. Documenti, quest’ultimi, che dovranno essere, a cura dell’interessato (anche se minorenne), tradotti in lingua italiana. In Pitorri Cittadinanza Italiana per nascita è poi specificato che il bambino potrà acquisire la cittadinanza italiana anche se nato da genitori stranieri; è il caso dello “ius Soli” ma questa eventualità potrà realizzarsi soltanto in due casi: 1. figli nati da genitori apolidi, senza cittadinanza; 2. figli di genitori sconosciuti. Infine, il bambino che non rientra in queste due categorie, ma è nato in Italia, ha la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana solo nei seguenti casi: uno dei genitori acquista la cittadinanza italiana; fa espressa richiesta, una volta raggiunta la maggiore età, in conformità a quanto previsto dalla legge; risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 3 anni. Il cosiddetto Ius Soli è oggetto di molti dibattiti in tv e nella vita di ogni giorno e questo articolo, dal titolo Pitorri Cittadinanza Italiana per nascita, è stata la giusta occasione anche per chiarire questo aspetto. Dunque, se avete trovato interessante e di vostro gradimento Pitorri Cittadinanza Italiana per nascita, potreste condividere l’articolo sui social e diffonderlo tra i vostri contatti.
L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri di Roma opera anche nell’ambito del Diritto dell’Immigrazione, considerato un’autentica missione. Infatti, l’Avvocato Pitorri mostra grande sensibilità per queste tematiche, così delicate, che coinvolgono categorie di persone fragili, deboli e bisognose di supporto.
Si tratta di persone che hanno difficoltà nell’integrarsi sul suolo italiano e che non capiscono bene la lingua italiana. In questo contenuto, che abbiamo intitolato Pitorri Cittadinanza Italiana per nascita, l’Avvocato Pitorri Roma si sofferma su questo particolare tema e spiega quanto connesso al concetto di cittadinanza da conseguire per nascita. Il tema della Cittadinanza, poi, è stato oggetto di un libro da parte dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri. Si parla di cittadinanza italiana per nascita o ius sanguinis se la trascrizione della nascita negli appositi registri civili si è realizzata proprio in Italia. Nel seguente articolo, dal titolo Avvocato Pitorri Cittadinanza e Avv. Pitorri Roma Cittadinanza italiana per nascita, sarà possibile sapere cosa bisogna fare per conseguire tale status.
Se la richiesta arriva da genitori sposati, sarà necessario presentare i seguenti documenti: 1.Domanda di trascrizione di nascita del figlio, firmata dal genitore di cittadinanza italiana. La domanda deve essere accompagnata dalle copie dei passaporti di entrambi i genitori; 2. Estratto internazionale dell’atto di nascita, che non necessita di traduzione. Nel caso in cui la richiesta arrivi da una coppia non sposata, la trascrizione del bambino all’interno dei registri civili italiani potrà avvenire attraverso la presentazione della copia integrale dell’atto di nascita ed dell’atto di riconoscimento. Documenti, quest’ultimi, che dovranno essere, a cura dell’interessato (anche se minorenne), tradotti in lingua italiana. In Pitorri Cittadinanza Italiana per nascita è poi specificato che il bambino potrà acquisire la cittadinanza italiana anche se nato da genitori stranieri; è il caso dello “ius Soli” ma questa eventualità potrà realizzarsi soltanto in due casi: 1. figli nati da genitori apolidi, senza cittadinanza; 2. figli di genitori sconosciuti. Infine, il bambino che non rientra in queste due categorie, ma è nato in Italia, ha la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana solo nei seguenti casi: uno dei genitori acquista la cittadinanza italiana; fa espressa richiesta, una volta raggiunta la maggiore età, in conformità a quanto previsto dalla legge; risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 3 anni. Il cosiddetto Ius Soli è oggetto di molti dibattiti in tv e nella vita di ogni giorno e questo articolo, dal titolo Pitorri Cittadinanza Italiana per nascita, è stata la giusta occasione anche per chiarire questo aspetto. Dunque, se avete trovato interessante e di vostro gradimento Pitorri Cittadinanza Italiana per nascita, potreste condividere l’articolo sui social e diffonderlo tra i vostri contatti.
L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri di Roma opera, tra i diversi settori legali di cui già si occupa, anche di divorzi. Purtroppo, il divorzio rappresenta un evento sempre più consueto e frequente tra le coppie e che, la maggior parte delle volte, infligge ferite importanti, soprattutto nei figli.
Anche i coniugi, presi da rabbia e rancori, dimenticano il senso di responsabilità, rispetto e civiltà, intraprendendo battaglie personali dalle conseguenze dannose. L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri di Roma ha messo a disposizione le sue competenze all’interno di questa intervista, dal titolo Avv. Pitorri Roma Divorzi, chiarendo la tematica del divorzio e l’importanza di essere sostenuti da un professionista nel corso di questo particolare iter. Dunque, iniziando a leggere l’intervista Avv. Pitorri Roma Divorzi sarà possibile capire come gestire una situazione così spiacevole e pesante.
Domanda: Buongiorno Avvocato, potrebbe spiegare cos’è il divorzio?
Risposta: Il divorzio è l’istituto giuridico che comporta lo scioglimento (in caso di matrimonio civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio concordatario) quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita.
Domanda: Come si realizza il procedimento che porta alla definizione del divorzio?
Risposta: Il procedimento di divorzio può seguire due diverse strade, a seconda che vi sia o meno consenso tra i coniugi: 1. divorzio congiunto, quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni stabilite; 2. divorzio giudiziale, quando non c’è accordo sulle condizioni.
Domanda: In questa intervista dal titolo Avv. Pitorri Roma Divorzi potrebbe chiarire la normativa che disciplina questo particolare istituto giuridico?
Risposta: La disciplina del divorzio è dettata dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla legge numero 898/1970 (che ha introdotto l’istituto per la prima volta in Italia) e dalla legge numero 74/1987 (che ha apportato delle modifiche significative alla precedente).
Domanda: Quali sono i tempi che portano dalla separazione al divorzio?
Risposta: Si giunge al divorzio dopo una separazione legale dei coniugi, che si è prolungata per 6 mesi (12 mesi, invece, se la separazione è stata giudiziale). Il termine decorre dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Domanda: Quali sono le modalità con cui si può avanzare richiesta di divorzio dal coniuge?
Risposta: Il divorzio può quindi essere richiesto: 1. in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice; 2. in caso di separazione consensuale, a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice; 3. in caso di separazione di fatto e se la separazione è iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970.
Domanda: Quali sono le conseguenze che derivano dal concretizzarsi del divorzio?
Risposta: Con il concretizzarsi del divorzio si perde lo status di coniuge e si può celebrare un secondo matrimonio. La donna perde il cognome del marito.
Domanda: In Avv. Pitorri Roma Divorzi potrebbe chiarire quali sono le questioni su cui si pronuncia la sentenza di divorzio?
Risposta: La sentenza di divorzio si pronuncerà su questioni patrimoniali e assegnazione dell’abitazione familiare; versamento assegno divorzile; affidamento dei figli.
Dalla lettura del contenuto Avv. Pitorri Roma Divorzi si evince come il divorzio sia un percorso psicologicamente pesante e complesso, che va affrontato con il supporto di un legale divorzista competente. Se questi contenuti sono stati di piacevole lettura, potrete condividerli con i vostri contatti e diffonderli attraverso i vostri social.
Nello studio legale dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri di Roma viene affrontato anche un particolare settore del diritto di famiglia, le separazioni. Le separazioni sono eventi dolorosi per la vita dei coniugi e, in misura maggiore, dei figli, qualora siano presenti. In questa intervista, dal titolo Avv. Pitorri Roma Separazioni, sarà proprio l’Avvocato Pitorri che, grazie alle sue competenze, fornirà spiegazioni a riguardo e chiarirà alcuni importanti aspetti della questione.
Domanda: Buongiorno Avvocato, con il titolo di Avv. Pitorri Roma Separazioni, è facile comprendere come questo particolare settore del diritto di famiglia faccia parte delle sue competenze. Per prima cosa, potrebbe dirci in cosa consiste la separazione?
Risposta: Buongiorno. La prima cosa che intendo sottolineare è che, con la separazione, i coniugi non mettano fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono momentaneamente gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un definitivo divorzio. La separazione rappresenta un momento provvisorio, che però influenza i diritti e i doveri correlati al matrimonio. Con la separazione, marito e moglie rimangono coniugi, ma decadono i doveri di coabitazione e di fedeltà; tuttavia, ciascun coniuge ha l’obbligo di mantenere, educare e istruire i figli e l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole.
Domanda: Quali e quante tipologie di separazioni esistono?
Risposta: All’interno di questa intervista, che avete intitolato Avv. Pitorri Roma Separazioni, è importante chiarire come esistano 2 tipi di separazioni: 1. la separazione legale: si realizza quando si ricorre all’intervento di un giudice, alla negoziazione assistita da un avvocato, alla dichiarazione di fronte al Sindaco. A sua volta, essa può essere consensuale o giudiziale. La separazione consensuale si ha quando vi è l’accordo tra i coniugi sulle condizioni di separazione. La coppia, però, può ricorrere lo stesso alla negoziazione assistita da un avvocato o effettuare una dichiarazione di fronte al sindaco, quale ufficiale dello stato civile o ricorrere al Tribunale. In questo caso, è necessario che l’accordo sia omologato da un giudice che controlla, valida e dichiara efficace l’accordo dei coniugi, dopo aver tentato la conciliazione. La separazione giudiziale si concretizza quando non si raggiunge un accordo di coppia. In questo caso, si intenta una causa, voluta da uno dei coniugi, che si conclude con una sentenza. Questa prospettiva si concretizza quando la convivenza è divenuta impossibile oppure porta svantaggi ai figli. Inoltre, in qualsiasi momento la separazione giudiziale può essere trasformata in consensuale. 2. La separazione di fatto: essa non necessita l’intervento di un giudice e presuppone l’interruzione della convivenza coniugale, per volontà della coppia e in base ad un accordo informale. La separazione di fatto non comporta conseguenze giuridiche concrete; il coniuge può chiedere in qualsiasi momento la ripresa della convivenza. Un caso concreto di separazione è quella di fatto. Essa si realizza quando il coniuge va a vivere in un’altra dimora, con o senza la presenza di una persona al suo fianco.
Domanda: La separazione di fatto non comporta il reato di abbandono del tetto coniugale?
Risposta: Se il coniuge avvisa l’altro coniuge del suo allontanamento, non commette reato e, soprattutto, non viene meno ai suoi obblighi coniugali.
Domanda: Approfittando di questa intervista Avv. Pitorri Roma Separazioni, potrebbe chiarire quali sono i casi che giustificano un allontanamento dal tetto coniugale, ma senza comportare la messa in atto di un reato?
Risposta: La violenza fisica o verbale, il tradimento, l’incompatibilità caratteriale, l’impossibilità nel comunicare, o i continui litigi dei coniugi possono rappresentare i validi motivi per giungere ad una separazione di fatto. In mancanza di uno di questi requisiti, il coniuge può sporgere denuncia per abbandono del tetto coniugale. Con la separazione personale dei coniugi (sia essa giudiziale o consensuale) cessano per entrambi i coniugi l’obbligo di convivenza e l’obbligo di assistenza in tutte le forme che presuppongono la convivenza.
Dunque, l’Avvocato Pitorri ha evidenziato che la separazione non scioglie il vincolo e, per questo motivo, continuano ad esistere alcuni doveri, legati al matrimonio. Nonostante il carattere momentaneo da cui è caratterizzata, la separazione può avere conseguenze dolorose e importanti. Proprio per questo motivo, sarà importante farsi supportare da un legale esperto e preparato. Se i contenuti di Avv. Pitorri Roma Separazioni sono stati utili e vi hanno permesso di acquisire nuove conoscenze, potete condividere l’articolo sui vostri social e diffonderlo tra i vostri contatti.
Nello studio legale dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri di Roma viene affrontato anche un particolare settore del diritto di famiglia, le separazioni. Le separazioni sono eventi dolorosi per la vita dei coniugi e, in misura maggiore, dei figli, qualora siano presenti. In questa intervista, dal titolo Avv. Pitorri Roma Separazioni, sarà proprio l’Avvocato Pitorri che, grazie alle sue competenze, fornirà spiegazioni a riguardo e chiarirà alcuni importanti aspetti della questione.
Domanda: Buongiorno Avvocato, con il titolo di Avv. Pitorri Roma Separazioni, è facile comprendere come questo particolare settore del diritto di famiglia faccia parte delle sue competenze. Per prima cosa, potrebbe dirci in cosa consiste la separazione?
Risposta: Buongiorno. La prima cosa che intendo sottolineare è che, con la separazione, i coniugi non mettano fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono momentaneamente gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un definitivo divorzio. La separazione rappresenta un momento provvisorio, che però influenza i diritti e i doveri correlati al matrimonio. Con la separazione, marito e moglie rimangono coniugi, ma decadono i doveri di coabitazione e di fedeltà; tuttavia, ciascun coniuge ha l’obbligo di mantenere, educare e istruire i figli e l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole.
Domanda: Quali e quante tipologie di separazioni esistono?
Risposta: All’interno di questa intervista, che avete intitolato Avv. Pitorri Roma Separazioni, è importante chiarire come esistano 2 tipi di separazioni: 1. la separazione legale: si realizza quando si ricorre all’intervento di un giudice, alla negoziazione assistita da un avvocato, alla dichiarazione di fronte al Sindaco. A sua volta, essa può essere consensuale o giudiziale. La separazione consensuale si ha quando vi è l’accordo tra i coniugi sulle condizioni di separazione. La coppia, però, può ricorrere lo stesso alla negoziazione assistita da un avvocato o effettuare una dichiarazione di fronte al sindaco, quale ufficiale dello stato civile o ricorrere al Tribunale. In questo caso, è necessario che l’accordo sia omologato da un giudice che controlla, valida e dichiara efficace l’accordo dei coniugi, dopo aver tentato la conciliazione. La separazione giudiziale si concretizza quando non si raggiunge un accordo di coppia. In questo caso, si intenta una causa, voluta da uno dei coniugi, che si conclude con una sentenza. Questa prospettiva si concretizza quando la convivenza è divenuta impossibile oppure porta svantaggi ai figli. Inoltre, in qualsiasi momento la separazione giudiziale può essere trasformata in consensuale. 2. La separazione di fatto: essa non necessita l’intervento di un giudice e presuppone l’interruzione della convivenza coniugale, per volontà della coppia e in base ad un accordo informale. La separazione di fatto non comporta conseguenze giuridiche concrete; il coniuge può chiedere in qualsiasi momento la ripresa della convivenza. Un caso concreto di separazione è quella di fatto. Essa si realizza quando il coniuge va a vivere in un’altra dimora, con o senza la presenza di una persona al suo fianco.
Domanda: La separazione di fatto non comporta il reato di abbandono del tetto coniugale?
Risposta: Se il coniuge avvisa l’altro coniuge del suo allontanamento, non commette reato e, soprattutto, non viene meno ai suoi obblighi coniugali.
Domanda: Approfittando di questa intervista Avv. Pitorri Roma Separazioni, potrebbe chiarire quali sono i casi che giustificano un allontanamento dal tetto coniugale, ma senza comportare la messa in atto di un reato?
Risposta: La violenza fisica o verbale, il tradimento, l’incompatibilità caratteriale, l’impossibilità nel comunicare, o i continui litigi dei coniugi possono rappresentare i validi motivi per giungere ad una separazione di fatto. In mancanza di uno di questi requisiti, il coniuge può sporgere denuncia per abbandono del tetto coniugale. Con la separazione personale dei coniugi (sia essa giudiziale o consensuale) cessano per entrambi i coniugi l’obbligo di convivenza e l’obbligo di assistenza in tutte le forme che presuppongono la convivenza.
Dunque, l’Avvocato Pitorri ha evidenziato che la separazione non scioglie il vincolo e, per questo motivo, continuano ad esistere alcuni doveri, legati al matrimonio. Nonostante il carattere momentaneo da cui è caratterizzata, la separazione può avere conseguenze dolorose e importanti. Proprio per questo motivo, sarà importante farsi supportare da un legale esperto e preparato. Se i contenuti di Avv. Pitorri Roma Separazioni sono stati utili e vi hanno permesso di acquisire nuove conoscenze, potete condividere l’articolo sui vostri social e diffonderlo tra i vostri contatti.
L’ Avvocato Iacopo Maria Pitorri di Roma spende parte della sua attività legale nell’ambito del Diritto dell’Immigrazione, considerato un’autentica missione.
Infatti, l’Avvocato Pitorri mostra grande sensibilità per queste tematiche, così delicate, che coinvolgono categorie di persone fragili, deboli e bisognose di supporto. In questo contenuto, che abbiamo intitolato Pitorri Cittadinanza Italiana per nascita, l’Avvocato Pitorri si sofferma su questo particolare tema e spiega quanto connesso al concetto di cittadinanza da conseguire per nascita. Si parla di cittadinanza italiana per nascita o ius sanguinis se la trascrizione della nascita negli appositi registri civili si è realizzata proprio in Italia. Nel seguente articolo, dal titolo Pitorri Cittadinanza italiana per nascita, sarà possibile sapere cosa bisogna fare per conseguire tale status. Se la richiesta arriva da genitori sposati, sarà necessario presentare i seguenti documenti: 1.Domanda di trascrizione di nascita del figlio, firmata dal genitore di cittadinanza italiana. La domanda deve essere accompagnata dalle copie dei passaporti di entrambi i genitori; 2. Estratto internazionale dell’atto di nascita, che non necessita di traduzione. Nel caso in cui la richiesta arrivi da una coppia non sposata, la trascrizione del bambino all’interno dei registri civili italiani potrà avvenire attraverso la presentazione della copia integrale dell’atto di nascita ed dell’atto di riconoscimento. Documenti, quest’ultimi, che dovranno essere, a cura dell’interessato (anche se minorenne), tradotti in lingua italiana. In Pitorri Cittadinanza Italiana per nascita è poi specificato che il bambino potrà acquisire la cittadinanza italiana anche se nato da genitori stranieri; è il caso dello “ius Soli” ma questa eventualità potrà realizzarsi soltanto in due casi: 1. figli nati da genitori apolidi, senza cittadinanza; 2. figli di genitori sconosciuti. Infine, il bambino che non rientra in queste due categorie, ma è nato in Italia, ha la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana solo nei seguenti casi: uno dei genitori acquista la cittadinanza italiana; fa espressa richiesta, una volta raggiunta la maggiore età, in conformità a quanto previsto dalla legge; risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 3 anni. Il cosiddetto Ius Soli è oggetto di molti dibattiti in tv e nella vita di ogni giorno e questo articolo, dal titolo Pitorri Cittadinanza Italiana per nascita, è stata la giusta occasione anche per chiarire questo aspetto.
Dunque, se avete trovato interessante e di vostro gradimento Pitorri Cittadinanza Italiana per nascita, potreste condividere l’articolo sui social e diffonderlo tra i vostri contatti.
L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri di Roma opera, tra i diversi settori legali di cui già si occupa, anche di divorzi. Purtroppo, il divorzio rappresenta un evento sempre più consueto e frequente tra le coppie e che, la maggior parte delle volte, infligge ferite importanti, soprattutto nei figli.
Anche i coniugi, presi da rabbia e rancori, dimenticano il senso di responsabilità, rispetto e civiltà e ingaggiano battaglie personali dalle conseguenze dannose. Nel presente articolo, dal titolo Avv. Pitorri Roma Divorzi, l’Avvocato Pitorri mette a disposizione del lettore le sue conoscenze, chiarendo la tematica del divorzio e l’importanza di essere sostenuti da un professionista nel corso di questo particolare iter. Dunque, continuando a leggere Avv. Pitorri Roma Divorzi sarà possibile capire come gestire una situazione così spiacevole e pesante. Il divorzio è l’istituto giuridico che comporta lo scioglimento (in caso di matrimonio civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio concordatario) quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita. Anche il procedimento di divorzio può seguire due diverse strade, a seconda che vi sia o meno consenso tra i coniugi: 1. divorzio congiunto, quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni stabilite; 2. divorzio giudiziale, quando non c’è accordo sulle condizioni. Nel seguente articolo Avv. Pitorri Roma Divorzi è possibile conoscere la normativa che disciplina questo particolare istituto giuridico. La disciplina del divorzio è dettata dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla legge numero 898/1970 (che ha introdotto l’istituto per la prima volta in Italia) e dalla legge numero 74/1987 (che ha apportato delle modifiche significative alla precedente). Si giunge al divorzio dopo una separazione legale dei coniugi, che si è prolungata per 6 mesi (12 mesi, invece, se la separazione è stata giudiziale). Il termine decorre dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Continuando con la lettura di Avv. Pitorri Roma Divorzi, inoltre, l’Avvocato Pitorri spiega anche le modalità con cui si può avanzare richiesta di divorzio dal coniuge.
Il divorzio può quindi essere richiesto: 1. in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice; 2. in caso di separazione consensuale, a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice; 3. in caso di separazione di fatto e se la separazione è iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970. Con il concretizzarsi del divorzio si perde lo status di coniuge e si può celebrare un secondo matrimonio. La donna perde il cognome del marito. La sentenza di divorzio si pronuncerà anche su: questioni patrimoniali e assegnazione dell’abitazione familiare; versamento assegno divorzile; affidamento dei figli. Dalla lettura del contenuto Avv. Pitorri Roma Divorzi si evince come il divorzio sia un percorso psicologicamente pesante e complesso, che va affrontato con il supporto di un legale divorzista competente. Se questi contenuti sono stati di piacevole lettura, potrete condividerli con i vostri contatti e diffonderli attraverso i vostri social.
La classe medica è sottoposta ogni giorno a pressioni, stress e ritmi di lavoro spesso insostenibili. Inoltre, soprattutto negli ultimi anni, i numeri confermano come siano aumentate le querele e i procedimenti a carico di operatori sanitari e personale medico.
Si tratta di situazioni che, la maggior parte delle volte, si risolvono con un nulla di fatto, ma rappresentano pur sempre motivo di angoscia e preoccupazione per chi le subisce. In questo articolo, dal titolo Iacopo Maria Pitorri Responsabilità Medica, si chiarirà il concetto di Responsabilità medica e tutte le conseguenze che da essa possono derivare. La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni causati ad un paziente per errori o mancanze da parte del personale medico e sanitario. Inoltre, l’articolo Iacopo Maria Pitorri Responsabilità Medica mette in luce un’importante modifica nella normativa. Essa ha origine dalla legge numero 24 dell’8 marzo 2017. Conosciuta anche come Riforma Gelli, essa ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia in due casi: il primo si realizza quando diventa possibile dimostrare di essersi attenuti ai principi dettati dall’Istituto Superiore di Sanità; la seconda si concretizza in base alla disposizione secondo la quale, in sede civile i medici occupati in un’attività e a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria, saranno responsabili per colpa, ma ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale. I pazienti che sono rimasti vittima di errori da parte dei sanitari che li hanno avuti in cura, quindi, possono rivolgersi al giudice per poter ottenere il risarcimento del danno subito, in seguito ad una valutazione con dei professionisti, che dimostrerà l’effettivo rapporto di causalità tra il danno e una negligenza sanitaria. Continuando con la lettura di Iacopo Maria Pitorri Responsabilità Medica sarà possibile sapere come si procede qualora si attivi un processo a carico di un professionista del settore medico – sanitario.
Il procedimento prevede una consulenza tecnica preventiva, al fine di accertare in via preliminare la responsabilità medica; questa perizia sarà valido strumento per trovare un accordo o per decidere se intraprendere o meno il giudizio vero e proprio. II procedimento di mediazione è, invece, una soluzione alternativa, con l’assistenza di un avvocato. Solo al termine di una di queste due vie, il paziente potrà rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento del danno. Inoltre, in Iacopo Maria Pitorri responsabilità Medica è possibile chiarire anche la relazione tra responsabilità medica e responsabilità penale. La responsabilità medica, infatti, ha conseguenze di carattere civile, ma può avere riflessi importanti anche di natura penale. Infatti l’articolo 590-sexies del codice penale, in seguito alla Riforma prevista dalla Legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria. Tuttavia, questo caso sarà escluso il caso di imperizia, qualora il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione del suo operato professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali. Se l’articolo Iacopo Maria Pitorri Responsabilità Medica vi ha permesso di approfondire conoscenze e competenze nel settore, potrete condividerne il contenuto con i vostri contatti e sui vostri social.
Nel seguente articolo, dal titolo Avvocato Pitorri Roma Cittadinanza Italiana, si affronta il concetto di cittadinanza italiana e tutti i passaggi che hanno portato alla formulazione della normativa attuale.
E’ importante chiarire come la legge sulla cittadinanza in vigore in Italia è stata approvata nel 1992 e definisca cittadino italiano ogni individuo nato almeno da un genitore italiano, senza distinzioni tra chi nasce in Italia e chi nasce all’estero. Si basa, dunque, sul concetto di ius sanguinis (diritto di sangue), che fa discendere la cittadinanza da quella dei genitori e degli avi. I cittadini stranieri residenti in Italia, invece, possono acquisire la cittadinanza italiana in altre modalità. Continuando con la lettura di Avvocato Pitorri Roma Cittadinanza Italiana è possibile avere ulteriori informazioni su questo interessante argomento. La prima legge sulla cittadinanza italiana nacque con l’unificazione del 1861, per cui la cittadinanza dipendeva dall’appartenenza ad una nazione e ad una comunità di persone, che condivide la stessa discendenza.
L’Italia, dunque, ha evidenziato l’importanza della trasmissione della cittadinanza attraverso lo ius sanguinis. Essendo, in passato, un paese di emigranti, il concetto di ius sanguinis consentiva di mantenere un legame ai tanti italiani che vivevano e lavoravano all’estero.
Nell’articolo, intitolato Avvocato Pitorri Roma Cittadinanza Italiana, si troverà anche un excursus storico sulle norme che si sono susseguite con il tempo. Nel 1992, invece, con la legge numero 91 si è rafforzato il principio dello ius sanguinis e si sono modificati i tempi per la naturalizzazione dei cittadini di nazionalità straniera. La riforma ha portato da 5 a 3 anni il tempo in cui devono risiedere in Italia i discendenti degli italiani che vogliono ottenere la cittadinanza, con la possibilità di conservare il doppio passaporto. La situazione è diversa per i cittadini di paesi non europei, che devono risiedere in Italia da almeno 10 anni. Inoltre, questa legge ha reso più complesso il conseguimento della cittadinanza italiana per i figli dei cittadini stranieri, perché ha introdotto l’obbligo di residenza continuativa e legale nel paese fino al compimento del diciottesimo anno di età. Dall’altro canto, la legge 91 del 1992 ha visto nel matrimonio uno dei mezzi più importanti per ottenere la cittadinanza italiana. Infatti, essa può essere richiesta se si è sposati da appena sei mesi con un cittadino italiano. La prima proposta di riforma della legge sulla cittadinanza per gli stranieri residenti è stata presentata dal Ministro degli Affari Sociali Livia Turco nel 1999. Attraverso questa proposta, di avanzava l’idea per cui i figli nati in Italia da cittadini stranieri potessero chiedere la cittadinanza all’età di cinque anni, dopo aver vissuto legalmente e continuativamente nel paese. Il progetto di riforma della cittadinanza del 1999 fallì, ma alcuni tratti della proposta di legge rimasero nelle proposte successive. Il 13 ottobre del 2015, dopo una lunga discussione parlamentare, è stata approvata una riforma che prevedeva lo ius soli temperato e lo ius culturae, poi però bloccata per due anni e bocciata definitivamente nel 20017. Nel seguente articolo, dal titolo Avvocato Pitorri Roma Cittadinanza, è possibile trovare informazioni anche sull’ultima riforma del 2018 e che ha toccato anche l’argomento della cittadinanza italiana. Infatti, nell’ottobre del 2018 c’è stata l’approvazione del Decreto Sicurezza ed Immigrazione, tramutato in legge a fine novembre, che ha reso più stringenti le condizioni per il conseguimento della cittadinanza italiana. Il Decreto Sicurezza ed Immigrazione ha previsto anche la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita in caso di reati legati al terrorismo. La revoca si può mettere in pratica fino ai tre anni dalla condanna definitiva per questa tipologia di reati. Il decreto sicurezza ha infine prolungato da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza, allungando i tempi per l’acquisizione della cittadinanza. Se i contenuti di Avvocato Pitorri Roma Cittadinanza Italiana sono stati di piacevole interesse, condivideteli nei vostri social e con i vostri contatti.