IL DECRETO SICUREZZA BIS

Successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legge su Sicurezza e Immigrazione (il n. 113 del 4 ottobre 2018), di recente, rappresenta l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, è entrato in vigore, lo scorso 15 giugno 2019, il Decreto Legge n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, più noto come “Decreto Sicurezza bis”. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 138 del 14 giugno 2019.

Fa presente  l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che il decreto è stato approvato l’11 giugno dal consiglio dei ministri, senza alcuna forma di opposizione, contribuendo a conservare intatto il precedente impianto legislativo. E’ strutturato in diciotto articoli: i primi cinque riguardano il soccorso in mare, mentre gli altri si occupano di riformare il codice penale e in particolare la gestione dell’ordine pubblico.

Tra le novità di maggior rilievo, emerge l’attribuzione al Ministro dell’interno, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima, e terrestre, dello Stato. Nonché nel rispetto degli obblighi internazionali, il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l’eccezione del naviglio militare (che pure comprende le navi militari e le navi da guerra) e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica. Ovvero quando, in una specifica prospettiva di prevenzione, ritenga necessario impedire il cosiddetto “passaggio pregiudizievole” o “non inoffensivo” di una nave, qualora la stessa risulti impegnata (solamente per ciò che attiene eventuali violazioni delle leggi, in materia di immigrazione) in una delle attività rientranti nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay – UNCLOS). Nello specifico, ci si riferisce al carico, o allo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti. I provvedimenti, limitativi o impeditivi, dovranno essere adottati di concerto col Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, e dovrà esserne data informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri..

Analizzando il Decreto Sicurezza bis, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri evidenzia che all’articolo 1 è stabilito che il Ministro dell’interno “può limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” per ragioni di ordine e sicurezza, ovvero quando si presuppone che sia stato violato il testo unico sull’immigrazione e in particolare si sia compiuto il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Questo articolo, in particolare, ha subito non poche critiche da parte degli esperti, posto che pone una questione di conflitto di competenze tra Ministero dell’interno, Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e Ministero della giustizia. È competenza, infatti, del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture autorizzare l’entrata di una nave in un porto italiano. E’ compito delle procure, e quindi del Ministero della giustizia, aprire un’indagine per un’ipotesi di reato di tipo penale (come il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina).

All’articolo 2, prosegue l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, si prevede una sanzione (che va da un minimo di diecimila euro a un massimo di cinquantamila euro) per il comandante, l’armatore e il proprietario della nave “in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane”. Come sanzione aggiuntiva è previsto anche il sequestro della nave. All’articolo 4 si prevede lo stanziamento di cinquecentomila euro, per il 2019, un milione di euro, per il 2020, e un milione e mezzo per il 2021, per il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e operazioni di polizia sotto copertura.

Oltre ciò, fa presente  l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il Decreto Sicurezza bis tratta anche la tematica relativa alla gestione dell’ordine pubblico (dall’art. 6 in poi), nel corso delle manifestazioni di protesta e sportive. “ Si introduce una nuova fattispecie delittuosa, che punisce chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico, utilizzi – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti, o comunque atti ad offendere”. Sono previste aggravanti “qualora i reati siano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico”. Nelle manifestazioni sportive è previsto il Daspo (divieto di accesso) per “coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone, o cose, in occasione, o a causa, di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”; “coloro che risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione”; “coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti”. Ben cinque articoli, poi, sono poi dedicati “a disposizioni urgenti per il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza”. Una seconda parte del decreto riguarda (anche nella gestione della pubblica sicurezza) la riforma del codice penale e prevede, per esempio, l’inasprimento delle sanzioni in seguito ai reati di devastazione, saccheggio e danneggiamento commessi nel corso di riunioni pubbliche; maggiori tutele per le forze dell’ordine, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie di reato, per colpire più severamente coloro che si oppongono ai pubblici ufficiali; modifiche al codice penale, che prevedono sanzioni per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e il reato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale; più militari per le Universiadi di Napoli del 2019. Per ciò che riguarda, invece, le strutture  recettive, il  decreto chiarisce che la comunicazione alle questure, da parte dei titolari di strutture ricettive (hotel, B&B, ecc.), delle persone alloggiate per un solo giorno, vada effettuata “con immediatezza”.

In  materia di sicurezza pubblica, continua l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il testo del Decreto Sicurezza bis introduce, inoltre, misure volte a sviluppare l’attività di cooperazione internazionale di polizia nel campo delle operazioni sotto copertura.

                                                                                 Avvocato Iacopo Maria Pitorri

IL DECRETO SICUREZZA BIS

Successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legge su Sicurezza e Immigrazione (il n. 113 del 4 ottobre 2018), di recente, rappresenta l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, è entrato in vigore, lo scorso 15 giugno 2019, il Decreto Legge n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, più noto come “Decreto Sicurezza bis”. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 138 del 14 giugno 2019.

Fa presente  l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che il decreto è stato approvato l’11 giugno dal consiglio dei ministri, senza alcuna forma di opposizione, contribuendo a conservare intatto il precedente impianto legislativo. E’ strutturato in diciotto articoli: i primi cinque riguardano il soccorso in mare, mentre gli altri si occupano di riformare il codice penale e in particolare la gestione dell’ordine pubblico.

Tra le novità di maggior rilievo, emerge l’attribuzione al Ministro dell’interno, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima, e terrestre, dello Stato. Nonché nel rispetto degli obblighi internazionali, il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l’eccezione del naviglio militare (che pure comprende le navi militari e le navi da guerra) e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica. Ovvero quando, in una specifica prospettiva di prevenzione, ritenga necessario impedire il cosiddetto “passaggio pregiudizievole” o “non inoffensivo” di una nave, qualora la stessa risulti impegnata (solamente per ciò che attiene eventuali violazioni delle leggi, in materia di immigrazione) in una delle attività rientranti nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay – UNCLOS). Nello specifico, ci si riferisce al carico, o allo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti. I provvedimenti, limitativi o impeditivi, dovranno essere adottati di concerto col Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, e dovrà esserne data informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri..

Analizzando il Decreto Sicurezza bis, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri evidenzia che all’articolo 1 è stabilito che il Ministro dell’interno “può limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” per ragioni di ordine e sicurezza, ovvero quando si presuppone che sia stato violato il testo unico sull’immigrazione e in particolare si sia compiuto il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Questo articolo, in particolare, ha subito non poche critiche da parte degli esperti, posto che pone una questione di conflitto di competenze tra Ministero dell’interno, Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e Ministero della giustizia. È competenza, infatti, del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture autorizzare l’entrata di una nave in un porto italiano. E’ compito delle procure, e quindi del Ministero della giustizia, aprire un’indagine per un’ipotesi di reato di tipo penale (come il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina).

All’articolo 2, prosegue l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, si prevede una sanzione (che va da un minimo di diecimila euro a un massimo di cinquantamila euro) per il comandante, l’armatore e il proprietario della nave “in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane”. Come sanzione aggiuntiva è previsto anche il sequestro della nave. All’articolo 4 si prevede lo stanziamento di cinquecentomila euro, per il 2019, un milione di euro, per il 2020, e un milione e mezzo per il 2021, per il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e operazioni di polizia sotto copertura.

Oltre ciò, fa presente  l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il Decreto Sicurezza bis tratta anche la tematica relativa alla gestione dell’ordine pubblico (dall’art. 6 in poi), nel corso delle manifestazioni di protesta e sportive. “ Si introduce una nuova fattispecie delittuosa, che punisce chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico, utilizzi – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti, o comunque atti ad offendere”. Sono previste aggravanti “qualora i reati siano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico”. Nelle manifestazioni sportive è previsto il Daspo (divieto di accesso) per “coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone, o cose, in occasione, o a causa, di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”; “coloro che risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione”; “coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti”. Ben cinque articoli, poi, sono poi dedicati “a disposizioni urgenti per il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza”. Una seconda parte del decreto riguarda (anche nella gestione della pubblica sicurezza) la riforma del codice penale e prevede, per esempio, l’inasprimento delle sanzioni in seguito ai reati di devastazione, saccheggio e danneggiamento commessi nel corso di riunioni pubbliche; maggiori tutele per le forze dell’ordine, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie di reato, per colpire più severamente coloro che si oppongono ai pubblici ufficiali; modifiche al codice penale, che prevedono sanzioni per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e il reato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale; più militari per le Universiadi di Napoli del 2019. Per ciò che riguarda, invece, le strutture  recettive, il  decreto chiarisce che la comunicazione alle questure, da parte dei titolari di strutture ricettive (hotel, B&B, ecc.), delle persone alloggiate per un solo giorno, vada effettuata “con immediatezza”.

In  materia di sicurezza pubblica, continua l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il testo del Decreto Sicurezza bis introduce, inoltre, misure volte a sviluppare l’attività di cooperazione internazionale di polizia nel campo delle operazioni sotto copertura.

                                                                                 Avvocato Iacopo Maria Pitorri

IL DECRETO LEGGE SU SICUREZZA E IMMIGRAZIONE

Lo scorso 5 ottobre 2018 , ricorda l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, è entrato in vigore il decreto legge su Sicurezza e Immigrazione del 4 ottobre 2018, n.113, “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

Il provvedimento in questione ha introdotto una serie di novità in materia di immigrazione e protezione internazionale, di sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa. Più segnatamente, spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il decreto prevede misure per contrastare più efficacemente l’immigrazione illegale, garantendo l’effettività dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione. Disciplina anche i casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo, per esigenze di carattere umanitario. Definisce, tra l’altro, nuove regole in materia di revoca dello status di protezione internazionale, in conseguenza dell’accertamento della commissione di gravi reati.

Tra le misure previste, evidenzia l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, vi è la razionalizzazione del ricorso al sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. Viene prevista, inoltre, la revoca della cittadinanza acquisita dagli stranieri condannati in via definitiva per reati di terrorismo.

Sottolinea l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che le nuove norme restrittive sulla protezione umanitaria, varate dal Decreto Sicurezza, hanno carattere di irretroattività, vale a dire non possono essere applicate alle domande che sono state presentate prima del 5 ottobre scorso. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione del 20 febbraio 2019. Nell’esaminare, invero, il ricorso di un migrante (cittadino della Guinea), cui il tribunale di Napoli aveva respinto la domanda di protezione internazionale, fuggito dal suo paese per motivi economici e per contrasti con i genitori, la Cassazione ha statuito che “la normativa introdotta con il dl n.113 del 2018, convertito nella legge n.132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione”. La Suprema Corte ha constatato che il Decreto Sicurezza ha previsto espressamente due commi, che disciplinano i permessi già rilasciati (che rimangono in vigore, anche se alla scadenza saranno applicate le nuove disposizioni) e quelli non ancora rilasciati, ma per i quali la commissione territoriale ha già accertato i presupposti per il rilascio del permesso umanitario. Restano, dunque, inevitabilmente esclusi i casi ancora da decidere, o quelli per i quali c’è stata una prima decisione negativa per il migrante.

Vi è, poi, un’altra, successiva sentenza, la n. 11312 del 26 aprile 2019,enunciata dalla Corte di Cassazione, che ha destato l’attenzione degli “addetti ai lavori”, e quindi anche dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il quale per lo svolgimento della sua attività forense è in costante  e continuo aggiornamento normativo e giurisprudenziale. Gli Ermellini di piazza Cavour hanno stabilito che l’esercizio concreto di un potere di indagine aggiornato, non dovrà più mancare, nel prendere una decisione in tema di asilo politico. Nulla potrà essere fatto, “senza una specificazione”. L’input lo ha provocato  un cittadino pakistano, che si è rivolto alla Suprema Corte, al fine di vedersi accogliere la sua domanda di asilo politico, negata fino a quel momento. L’asilo ad Alì era stato negato semplicemente sulla base di “fonti internazionali” che parlavano di conflitto in Pakistan nelle zone del Fata e del Khyber Pakthunkwa, mentre per la sua regione di provenienza, non citata, si faceva riferimento a fonti Easo (l’Agenzia europea per l’asilo), che comunque definiva la situazione “assai instabile”.

La Cassazione, accogliendo dunque il ricorso di Alì, ha sottolineato che il giudice “ è tenuto a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate”, e non di “formule generiche” come il richiamo a vaghe “fonti internazionali”.

Solo ad analizzare il  titolo del decreto legge, è possibile comprendere su quali punti si è andati ad agire: “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”. Spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che sono quaranta gli articoli che formano il testo. I provvedimenti più importanti e significativi, riguardano, per quanto concerne la sicurezza urbana, il piano nazionale sgomberi; la invasione di edifici (verrà, infatti, punito chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto); gli stanziamenti a Polizia di Stato e Vigili del Fuoco; l’introduzione del reato di blocco stradale. Relativamente, invece, alla lotta al terrorismo, si cercherà di prevenire gli attentati; si porrà in essere il Daspo per i sospettati di terrorismo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive:  è una misura prevista dalla legge italiana, al fine di impedire aggressioni violente nei luoghi degli avvenimenti sportivi). Il Daspo verrebbe esteso anche per chi è sospettato di essere in preparazione di un attentato oppure di fiancheggiare un’organizzazione terroristica.

Per intraprendere la lotta alla Mafia, il Decreto Sicurezza prevede il contrasto alle infiltrazioni mafiose: negli enti locali e negli appalti pubblici ed il sequestro e la confisca dei beni (è prevista la possibilità che un immobile confiscato alle organizzazione criminali sia dato in affitto “sociale” alle famiglie in condizioni di disagio).

Per ciò che riguarda la immigrazione, in tema di “richiesta di asilo politico”, sono aumentate le tipologie di reati che annullano la sospensione della richiesta di asilo politico, dopo una condanna in primo grado, portando all’espulsione immediata (si tratta di  violenza sessuale, spaccio, furto e lesioni aggravate a pubblico ufficiale). Il Decreto Sicurezza prevede anche la abolizione della  protezione umanitaria: in determinati casi, cioè, il compimento di un procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Per ciò che concerne il trattenimento nei centri per il rimpatrio, le tempistiche sono raddoppiate (da un massimo di novanta a centottanta giorni).

Il Decreto prevede altresì la revoca della cittadinanza: se una persona viene ritenuta un possibile pericolo per lo Stato, potrebbe scattare la revoca della cittadinanza, in caso di condanna in via definitiva per reati legati al terrorismo. In più, una domanda di cittadinanza potrà essere rigettata anche se presentata da chi ha sposato un cittadino italiano.

Relativamente ai fondi per i rimpatri,  stanziati 500.000 euro per il 2018,  è previsto   l’impiego di 1,5 milioni per il 2019 e 500.000 euro per il 2020.

E ancora. Gli SPRAR, i piccoli centri che ospitano i migranti, sotto la protezione/assistenza dei Comuni,  non potranno più accogliere i richiedenti asilo, ma soltanto minori non accompagnati, oltre a chi ha già ricevuto la protezione internazionale.

Dall’entrata in vigore del Decreto Sicurezza, fa emergere l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, sono scaturite delle inevitabili conseguenze. Dalle stime dell’ISPI (Istituto italiano per gli studi di politica internazionale, specializzato in analisi geopolitiche e delle tendenze politico-economiche globali), basate sui dati del Ministero dell’Interno, risulta, invero, che tra giugno 2018 e aprile 2019 circa cinquantunomila stranieri siano “diventati nuovi irregolari, in Italia”. Di questi, tra gli undicimila e i tredicimila sarebbero conseguenza diretta del decreto. Le ragioni sembrano evidenti, chiarisce l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri. Il nucleo principale del provvedimento si sostanzia nella eliminazione della protezione umanitaria, quella alla quale più frequentemente  negli anni, hanno fatto ricorso le commissioni territoriali incaricate di valutare le richieste di asilo dei migranti. All’aumento dei dinieghi, tuttavia, corrisponde un inevitabile aumento degli allontanamenti dai centri di accoglienza, senza, però, che vi sia un altrettanto aumento di rimpatri. In buona sostanza, al migrante che non ha più i requisiti per restare sul nostro territorio viene, in genere, messo in mano un foglio di via con l’ingiunzione di lasciare il Paese. Conseguentemente, laddove  fosse , in assenza di controlli,  solo una piccola parte di stranieri  osserverebbe l’obbligo impartitogli. La maggioranza finisce per strada, allo sbando. Poi  i rimpatri sono complessi e costosi. Cosa estremamente preoccupante, se si pensa che, non di rado, da un “invisibile”, può, purtroppo, nascere anche un “criminale”.

                                                                                    Avvocato Iacopo Maria Pitorri

IL DECRETO LEGGE SU SICUREZZA E IMMIGRAZIONE

Lo scorso 5 ottobre 2018 , ricorda l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, è entrato in vigore il decreto legge su Sicurezza e Immigrazione del 4 ottobre 2018, n.113, “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

Il provvedimento in questione ha introdotto una serie di novità in materia di immigrazione e protezione internazionale, di sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa. Più segnatamente, spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il decreto prevede misure per contrastare più efficacemente l’immigrazione illegale, garantendo l’effettività dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione. Disciplina anche i casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo, per esigenze di carattere umanitario. Definisce, tra l’altro, nuove regole in materia di revoca dello status di protezione internazionale, in conseguenza dell’accertamento della commissione di gravi reati.

Tra le misure previste, evidenzia l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, vi è la razionalizzazione del ricorso al sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. Viene prevista, inoltre, la revoca della cittadinanza acquisita dagli stranieri condannati in via definitiva per reati di terrorismo.

Sottolinea l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che le nuove norme restrittive sulla protezione umanitaria, varate dal Decreto Sicurezza, hanno carattere di irretroattività, vale a dire non possono essere applicate alle domande che sono state presentate prima del 5 ottobre scorso. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione del 20 febbraio 2019. Nell’esaminare, invero, il ricorso di un migrante (cittadino della Guinea), cui il tribunale di Napoli aveva respinto la domanda di protezione internazionale, fuggito dal suo paese per motivi economici e per contrasti con i genitori, la Cassazione ha statuito che “la normativa introdotta con il dl n.113 del 2018, convertito nella legge n.132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione”. La Suprema Corte ha constatato che il Decreto Sicurezza ha previsto espressamente due commi, che disciplinano i permessi già rilasciati (che rimangono in vigore, anche se alla scadenza saranno applicate le nuove disposizioni) e quelli non ancora rilasciati, ma per i quali la commissione territoriale ha già accertato i presupposti per il rilascio del permesso umanitario. Restano, dunque, inevitabilmente esclusi i casi ancora da decidere, o quelli per i quali c’è stata una prima decisione negativa per il migrante.

Vi è, poi, un’altra, successiva sentenza, la n. 11312 del 26 aprile 2019,enunciata dalla Corte di Cassazione, che ha destato l’attenzione degli “addetti ai lavori”, e quindi anche dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il quale per lo svolgimento della sua attività forense è in costante  e continuo aggiornamento normativo e giurisprudenziale. Gli Ermellini di piazza Cavour hanno stabilito che l’esercizio concreto di un potere di indagine aggiornato, non dovrà più mancare, nel prendere una decisione in tema di asilo politico. Nulla potrà essere fatto, “senza una specificazione”. L’input lo ha provocato  un cittadino pakistano, che si è rivolto alla Suprema Corte, al fine di vedersi accogliere la sua domanda di asilo politico, negata fino a quel momento. L’asilo ad Alì era stato negato semplicemente sulla base di “fonti internazionali” che parlavano di conflitto in Pakistan nelle zone del Fata e del Khyber Pakthunkwa, mentre per la sua regione di provenienza, non citata, si faceva riferimento a fonti Easo (l’Agenzia europea per l’asilo), che comunque definiva la situazione “assai instabile”.

La Cassazione, accogliendo dunque il ricorso di Alì, ha sottolineato che il giudice “ è tenuto a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate”, e non di “formule generiche” come il richiamo a vaghe “fonti internazionali”.

Solo ad analizzare il  titolo del decreto legge, è possibile comprendere su quali punti si è andati ad agire: “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”. Spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che sono quaranta gli articoli che formano il testo. I provvedimenti più importanti e significativi, riguardano, per quanto concerne la sicurezza urbana, il piano nazionale sgomberi; la invasione di edifici (verrà, infatti, punito chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto); gli stanziamenti a Polizia di Stato e Vigili del Fuoco; l’introduzione del reato di blocco stradale. Relativamente, invece, alla lotta al terrorismo, si cercherà di prevenire gli attentati; si porrà in essere il Daspo per i sospettati di terrorismo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive:  è una misura prevista dalla legge italiana, al fine di impedire aggressioni violente nei luoghi degli avvenimenti sportivi). Il Daspo verrebbe esteso anche per chi è sospettato di essere in preparazione di un attentato oppure di fiancheggiare un’organizzazione terroristica.

Per intraprendere la lotta alla Mafia, il Decreto Sicurezza prevede il contrasto alle infiltrazioni mafiose: negli enti locali e negli appalti pubblici ed il sequestro e la confisca dei beni (è prevista la possibilità che un immobile confiscato alle organizzazione criminali sia dato in affitto “sociale” alle famiglie in condizioni di disagio).

Per ciò che riguarda la immigrazione, in tema di “richiesta di asilo politico”, sono aumentate le tipologie di reati che annullano la sospensione della richiesta di asilo politico, dopo una condanna in primo grado, portando all’espulsione immediata (si tratta di  violenza sessuale, spaccio, furto e lesioni aggravate a pubblico ufficiale). Il Decreto Sicurezza prevede anche la abolizione della  protezione umanitaria: in determinati casi, cioè, il compimento di un procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Per ciò che concerne il trattenimento nei centri per il rimpatrio, le tempistiche sono raddoppiate (da un massimo di novanta a centottanta giorni).

Il Decreto prevede altresì la revoca della cittadinanza: se una persona viene ritenuta un possibile pericolo per lo Stato, potrebbe scattare la revoca della cittadinanza, in caso di condanna in via definitiva per reati legati al terrorismo. In più, una domanda di cittadinanza potrà essere rigettata anche se presentata da chi ha sposato un cittadino italiano.

Relativamente ai fondi per i rimpatri,  stanziati 500.000 euro per il 2018,  è previsto   l’impiego di 1,5 milioni per il 2019 e 500.000 euro per il 2020.

E ancora. Gli SPRAR, i piccoli centri che ospitano i migranti, sotto la protezione/assistenza dei Comuni,  non potranno più accogliere i richiedenti asilo, ma soltanto minori non accompagnati, oltre a chi ha già ricevuto la protezione internazionale.

Dall’entrata in vigore del Decreto Sicurezza, fa emergere l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, sono scaturite delle inevitabili conseguenze. Dalle stime dell’ISPI (Istituto italiano per gli studi di politica internazionale, specializzato in analisi geopolitiche e delle tendenze politico-economiche globali), basate sui dati del Ministero dell’Interno, risulta, invero, che tra giugno 2018 e aprile 2019 circa cinquantunomila stranieri siano “diventati nuovi irregolari, in Italia”. Di questi, tra gli undicimila e i tredicimila sarebbero conseguenza diretta del decreto. Le ragioni sembrano evidenti, chiarisce l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri. Il nucleo principale del provvedimento si sostanzia nella eliminazione della protezione umanitaria, quella alla quale più frequentemente  negli anni, hanno fatto ricorso le commissioni territoriali incaricate di valutare le richieste di asilo dei migranti. All’aumento dei dinieghi, tuttavia, corrisponde un inevitabile aumento degli allontanamenti dai centri di accoglienza, senza, però, che vi sia un altrettanto aumento di rimpatri. In buona sostanza, al migrante che non ha più i requisiti per restare sul nostro territorio viene, in genere, messo in mano un foglio di via con l’ingiunzione di lasciare il Paese. Conseguentemente, laddove  fosse , in assenza di controlli,  solo una piccola parte di stranieri  osserverebbe l’obbligo impartitogli. La maggioranza finisce per strada, allo sbando. Poi  i rimpatri sono complessi e costosi. Cosa estremamente preoccupante, se si pensa che, non di rado, da un “invisibile”, può, purtroppo, nascere anche un “criminale”.

                                                                                    Avvocato Iacopo Maria Pitorri

IL DIRITTO INTERNAZIONALE PER IL SOCCORSO IN MARE

La legge sul soccorso in mare, spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, è estremamente complessa. E’ costituita dalla normativa di diritto internazionale, dalle leggi sul salvataggio in mare, oltre che da convenzioni di vario tipo e di  definizioni, quali “porto sicuro”, “porto vicino”, “Sar”. L’interpretazione di tutto ciò, evidenzia l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, non è semplice e, comunque, influisce molto sul destino dei migranti.

E’, ormai, ben noto che la Libia non sia un “porto sicuro”. Dalla normativa sul soccorso in mare non è possibile avere chiaramente una definizione di “porto, ovvero luogo sicuro”. Le convenzioni, fa sapere l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, non lo specificano. Il solo modo con cui si può provare a ricavarne una descrizione sono le linee guida dell’Organizzazione internazionale del mare (Imo), del 2004, che definiscono solo che cosa non è un “luogo sicuro”. Fa presente l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, detti principi non sono vincolanti ed obbligatori; costituiscono, per lo più, una sorta di  raccomandazioni e strumenti di soft law. Stabiliscono, invero, che non si può sbarcare dove non sono garantiti alcuni diritti fondamentali, in particolare se a bordo ci sono persone che potrebbero beneficiare di ulteriori tutele (ad esempio, potenziali richiedenti asilo). Oltre ciò, continua l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il significato della dicitura “porto vicino”, non chiarito in nessuna altra disposizione normativa. Mentre, forse, geograficamente parlando, si può comprenderne il significato, giuridicamente no, atteso che l’espressione “più vicino” non è contenuta in nessuna convenzione, o trattato sul diritto internazionale del mare.

Nelle regole per il salvataggio in mare, spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, l’espressione sovente utilizzata dalla giurisprudenza internazionale sui naufragi è un’altra: minimum further deviation, cioè una “deviazione minima ulteriore” rispetto alla rotta originaria della nave che ha soccorso. Ciò per limitare i danni economici di mercantili e armatori e ridurre il lasso di tempo in cui un’imbarcazione inadeguata si trova a navigare sovraccarica di esseri umani. Una prima problematica nel dare applicazione pratica al concetto di “deviazione minima” nel Mediterraneo attuale, fa presente  l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, è che, tecnicamente, le ONG non hanno una rotta originaria. Ciò perché a condurre le operazioni di ricerca e soccorso sono stati anche i pescherecci, che hanno, a loro volta, una rotta “variabile”. In questo senso, le navi delle ONG hanno, spesso, assunto una condotta simile a quella dei pescherecci.

Nel considerare, invece, la tempistica delle operazioni di salvataggio, ci si chiede spesso, in ragione delle norme,  quanto velocemente devono avvenire le operazioni di soccorso e, soprattutto, quelle di sbarco dei naufraghi. Ciò è avvenuto, per citare delle vicende, nei casi di Aquarius (scortata a Valencia dalla Guardia costiera nel giugno 2018),  della Diciotti (per giorni in attesa al porto di Catania), e dei diversi casi Sea Watch, incluso l’ultimo, che ha visto la comandante Carola Rackete, addirittura,  forzare l’ingresso in porto. I testi internazionali di legge, anche in ciò, non offrono risposte chiare. Dalla Convenzione Sar del 1979, tuttavia (pur con uno spazio aperto di interpretazioni), emerge la dicitura “non appena ragionevolmente praticabile”.

In buona sostanza,  fa presente l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il diritto internazionale del mare è composto da quattro convezioni internazionali, ovviamente  ratificate dagli ordinamenti nazionali: Solas di Londra 1974, Sar di Amburgo 1979, Convenzione Onu di Montego Bay 1982 e Salvage di Londra del 1989. La Solas è nata, in realtà, nel 1914 ed è stata modificata nel 1929, nel 1948, anche nel 1960, da ultimo nel 1974 (sempre con la nuova versione che sostituiva la precedente). Oltre ciò, chiarisce l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, si aggiungono le linee guida dell’Organizzazione internazionale del mare del 2004, gli emendamenti alle convezioni Sar e Solas sul “place of safety” (non ratificati da Malta, per esempio), il codice della navigazione interno e il piano Sar nazionale della Guardia costiera, modificato nel 2015 (ma risalente al 1996). Vi sono, poi, le norme internazionali sui diritti umani.

Da tutto ciò, giurisprudenza inclusa, derivano punti fermi per tutti. Innanzitutto l’obbligo del soccorso in capo, in primo luogo, ai comandanti. L’obbligo per gli Stati di dotarsi di efficienti dispositivi di ricerca e soccorso con risorse pubbliche e, solo in casi straordinari, attingendo a quelle private, per poter pattugliare un’area dichiarata unilateralmente, ma cooperando con gli altri Stati costieri per evitare che ci siano i cosiddetti “buchi neri” in mare, dove nessuno interviene. Da ultimo, il principio di non respingimento sancito dalla Convezione di Ginevra.

Questo sulla carta,  fa presente l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri. Dal punto di vista pratico, tuttavia, emergono costantemente una serie di problemi e difficoltà che investono, sovente, più di uno Stato. Chi indica il porto? Chi lo offre? Di chi è la responsabilità principale? Le convenzioni chiariscono che, generalmente, è dello Stato responsabile dell’area Sar in cui è avvenuto il naufragio, ma in realtà tutte le nazioni coinvolte possono offrire un porto (la responsabilità è, quindi, congiunta).

 Relativamente a naufraghi e migrazioni l’Europa non ha un elenco dei “porti sicuri”. Mentre ce l’ha, invece, per i “porti rifugio” (Por). Esiste, infatti, una lista di località stilata dall’EMSA (European Maritime Safety Agency), che si occupa principalmente di sicurezza ambientale dei mari. I porti rifugio esistono perché la norma internazionale obbliga ad enumerarli. Sui naufraghi, però, questo non avviene per un motivo pratico. La nave che trasporta sostanze inquinanti (e che le sta riversando in mare), invero, fa presente l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri,  non può essere accolta ovunque, per ragioni infrastrutturali. Le persone soccorse, al contrario, possono essere trasbordate con dei gommoni, anche laddove non ci sia nemmeno molo. Le persone sbarcano ovunque: nelle spiagge, nei porti, sugli scogli. L’obiettivo nel caso degli esseri umani è di salvarli.  Restringere, pertanto il luogo di sbarco solo ad un elenco di città costiere e porti potrebbe comportare tempistiche più lunghe. Il problema è che, ad oggi, queste norme vengono interpretate e considerate solamente alla luce del “problema migranti”, però si applicano a tutti gli esseri umani.

Ulteriormente, evidenzia l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, un concetto di non poco conto, che spesso crea rilevanti problemi, è quello della cosiddetta “zona grigia”, che, non di rado gli Stati sfruttano a proprio vantaggio. Infine, fa presente  l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, al di là delle complesse interpretazioni di diritto, non di rado emergono anche i risvolti umanitari (come il contrasto con le attività dei trafficanti), le scelte politiche da intraprendere, gli interessi degli Stati e la difficoltà delle operazioni da gestire in mare.

                                                                         Avvocato Iacopo Maria Pitorri

Migranti: il Garante ed i rimpatri

L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri evidenzia i dati presentati, di recente, dal Garante dei detenuti e delle persone private della libertà, dinanzi alla Commissione Affari costituzionali della Camera. Specifica l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che, nei primi sei mesi del 2019, i rimpatriati dall’Italia sono stati 2.839. In linea, pertanto, con gli anni precedenti. Ciò che fa presumere che, per fine anno, i rimpatri saranno circa seimila (un numero inferiore rispetto a quello ipotizzato dal governo italiano).

Si tratta, invero, di un trend, dunque analogo a quello degli ultimi dieci, quindici anni.

Sottolinea, innanzitutto, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che, il sistema dei rimpatri è uno strumento giuridico previsto nel nostro ordinamento. È accuratamente seguito dall’Ufficio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà. Per tale ragione, a fine giugno, il Garante ha presentato i dati in audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera, aggiungendo anche una serie di valutazioni critiche in merito all’attuale situazione nei Centri per il rimpatrio, oltre che sull’efficacia delle misure stabilite dal governo, come il decreto Sicurezza.

Esaminando i dati pubblicati, è di tutta evidenza, rappresenta l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, che i numeri relativi ai primi sei mesi del 2019, come sopra specificato, sono analoghi a quelli degli anni precedenti. Ciò fa supporre che i rimpatri che vi saranno entro fine anno, per circa seimila persone, avverranno in esecuzione di atti di natura penale ma per un numero certamente inferiore rispetto a quello ipotizzato, a seconda dei casi, di cinquecentomila, o di novantamila da espellere.

Relativamente alla metodologia di rimpatrio, chiarisce l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, dall’inizio dell’anno sono stati utilizzati ventisei voli charter (4 per l’Egitto, uno per il Gambia, 4 per la Nigeria, 17 per la Tunisia), che hanno portato all’espulsione di 566 persone, con l’impiego di 1.866 operatori. Appare oltremodo impellente lavorare a nuove forme di incentivazione per i rimpatri volontari, a cui dovrebbero essere destinate risorse, le quali sono, invece, impiegate per pochi rimpatri forzati.

Il Garante ha, da poco, terminato una serie di visite nei centri per il rimpatrio. Al riguardo ha fornito alcuni numeri. A Palazzo San Gervasio, in Basilicata “sono state trattenute per periodi vari 491 persone, ma solo 80 rimpatriate”, anche perché i centri dovevano essere “piccoli e vicino all’aeroporto”, ciò che in quel posto, invece, non è possibile.

A Bari, invece, su 267 trattenimenti “in 120 casi non erano stati convalidati” e “il rischio è che tutto questo diventi solo una misura di carattere simbolico e di avvertimento: non venite in Italia perché rischiate di essere trattenuti”.

Sulle modalità di trattamento dei rimpatriati, il Garante ha denunciato di nuovo l’utilizzo delle fascette ai polsi dei migranti imbarcati sui voli Frontex. Il Belgio non le accetta, per cui si sta lavorando perché si arrivi perlomeno ad una uniformità di trattamento.

Avvocato Iacopo Maria Pitorri

Migranti: il Garante ed i rimpatri

L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri evidenzia i dati presentati, di recente, dal Garante dei detenuti e delle persone private della libertà, dinanzi alla Commissione Affari costituzionali della Camera. Specifica l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che, nei primi sei mesi del 2019, i rimpatriati dall’Italia sono stati 2.839. In linea, pertanto, con gli anni precedenti. Ciò che fa presumere che, per fine anno, i rimpatri saranno circa seimila (un numero inferiore rispetto a quello ipotizzato dal governo italiano).

Si tratta, invero, di un trend, dunque analogo a quello degli ultimi dieci, quindici anni.

Sottolinea, innanzitutto, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che, il sistema dei rimpatri è uno strumento giuridico previsto nel nostro ordinamento. È accuratamente seguito dall’Ufficio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà. Per tale ragione, a fine giugno, il Garante ha presentato i dati in audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera, aggiungendo anche una serie di valutazioni critiche in merito all’attuale situazione nei Centri per il rimpatrio, oltre che sull’efficacia delle misure stabilite dal governo, come il decreto Sicurezza.

Esaminando i dati pubblicati, è di tutta evidenza, rappresenta l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, che i numeri relativi ai primi sei mesi del 2019, come sopra specificato, sono analoghi a quelli degli anni precedenti. Ciò fa supporre che i rimpatri che vi saranno entro fine anno, per circa seimila persone, avverranno in esecuzione di atti di natura penale ma per un numero certamente inferiore rispetto a quello ipotizzato, a seconda dei casi, di cinquecentomila, o di novantamila da espellere.

Relativamente alla metodologia di rimpatrio, chiarisce l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, dall’inizio dell’anno sono stati utilizzati ventisei voli charter (4 per l’Egitto, uno per il Gambia, 4 per la Nigeria, 17 per la Tunisia), che hanno portato all’espulsione di 566 persone, con l’impiego di 1.866 operatori. Appare oltremodo impellente lavorare a nuove forme di incentivazione per i rimpatri volontari, a cui dovrebbero essere destinate risorse, le quali sono, invece, impiegate per pochi rimpatri forzati.

Il Garante ha, da poco, terminato una serie di visite nei centri per il rimpatrio. Al riguardo ha fornito alcuni numeri. A Palazzo San Gervasio, in Basilicata “sono state trattenute per periodi vari 491 persone, ma solo 80 rimpatriate”, anche perché i centri dovevano essere “piccoli e vicino all’aeroporto”, ciò che in quel posto, invece, non è possibile.

A Bari, invece, su 267 trattenimenti “in 120 casi non erano stati convalidati” e “il rischio è che tutto questo diventi solo una misura di carattere simbolico e di avvertimento: non venite in Italia perché rischiate di essere trattenuti”.

Sulle modalità di trattamento dei rimpatriati, il Garante ha denunciato di nuovo l’utilizzo delle fascette ai polsi dei migranti imbarcati sui voli Frontex. Il Belgio non le accetta, per cui si sta lavorando perché si arrivi perlomeno ad una uniformità di trattamento.

Avvocato Iacopo Maria Pitorri

Migranti: rischia 20 anni il volontario portoghese

Tra i vari dossier che il Premier italiano ha dovuto affrontare, anche con il Consiglio europeo, fa presente l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, riguarda il delicato caso giudiziario di Miguel Duarte.

Si tratta di un giovane di ventisei anni, volontario portoghese, che si trova sotto processo, in Italia, dall’anno scorso con l’accusa di “favoreggiamento all’immigrazione clandestina”.

Il premier portoghese Antonio Costa si è trovato costretto a rendersi parte perlomeno di colloqui informali con il nostro premier, su Duarte, studente del Politecnico. Il premier Costa, spiegano, ha chiesto a Conte dettagliate informazioni sulla vicenda e il capo del governo italiano ha dato alcune risposte. Ovviamente, chiarisce l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, non poteva essere altrimenti, posto che nel nostro Paese la magistratura è indipendente e non è possibile alcuna interferenza da parte dell’esecutivo.

In Portogallo è da diversi mesi che sulle pagine delle testate giornalistiche si tratta l’argomento Duarte. Più segnatamente, chiarisce l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il ragazzo fa parte della Ong Jugend Rettet. Specifica l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che è stato fermato, con tutto l’equipaggio, mentre era imbarcato sulla nave Iuventa, nel 2017. Si tratta, quindi, di un periodo che precede l’arrivo dell’attuale governo e, quindi, le restrizioni legate al decreto sicurezza sui flussi. La nave in questione era impegnata nel salvataggio dei migranti, nel Mediterraneo. Attualmente, Duarte rischierebbe venti anni di carcere. Ai media portoghesi, l’organizzazione per i diritti umani “Amnistia Internacional Portugal” (che si sta occupando di monitorare gli sviluppi giudiziari della vicenda), ha riferito: “Invece di essere considerati alleati, difensori dei diritti umani che prestano il loro aiuto, siamo considerati nemici”.

In merito alla questione di Miguel Duarte, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri rammenta che, in Portogallo, lo stesso è al centro di una campagna, oltre che in sua difesa, anche degli altri volontari della Jugend Rettet, dal motto: “Salvare vite non è un crimine”.

L’Avvocato Pitorri Parla Di Migranti E Dello Strumento Per Monitorare L’assistenza Sanitaria

Lo scorso maggio, fa presente l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, la Società italiana di medicina delle migrazioni (SIMM), ha pubblicato la “Scheda di segnalazione per i casi di mancata fruizione di servizi/prestazioni sanitari”. L’Avvocato Pitorri fa emergere l’importanza di un tale strumento, atto a monitorare l’aspetto della sanità, a favore dei migranti che si trovano in Italia. Questo utilissimo mezzo è stato ideato e creato, rappresenta l’Avvocato Pitorri, ad opera del Tavolo immigrazione e salute (TIS). Il suo obiettivo è quello di raccogliere, in modo documentato e uniforme, le segnalazioni di mancato adempimento (oppure difforme applicazione) della normativa sanitaria in vigore sui diritti assistenziali dei migranti presenti sul territorio nazionale. Oltre ciò, altro scopo di grande rilievo, specifica l’Avvocato Pitorri, è quello di individuare la esistenza di eventuali barriere che ostacolino l’accesso alla sanità pubblica. Il documento in questione, svolgendo la funzione di controllo in merito all’accesso al Servizio sanitario nazionale, mira a garantire, innanzitutto, un’azione di promozione e pubblicità (in favore delle comunità straniere) verso le istituzioni sanitarie regionali e locali, attraverso una capacità di segnalazione; poi a favorire il confronto con le istituzioni sanitarie locali attivando, qualora richiesto e possibile, interventi di sostegno individuale sui singoli casi segnalati. La scheda, spiega l’Avvocato Pitorri, può essere compilata online direttamente dall’utente straniero che ha incontrato di persona una criticità o barriera nell’accesso ai servizi, o da qualcuno a cui è stata riferita. Chi compila il documento, ovviamente, nel pieno rispetto della privacy, può richiedere che i suoi dati non vengano riferiti al di fuori del Consiglio di presidenza della Società SIMM, nonché del GRIS (Gruppo di Coordinamento dei Gruppi Immigrazione e Salute) in cui è avvenuto il caso segnalato. 

I dati risultanti dalle schede inviate vengono anche elaborati in report periodici per essere utilizzati per eventi di sensibilizzazione pubblica, ovvero attività di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari dei servizi pubblici territoriali.

Avvocato Iacopo Maria Pitorri

L’Avvocato Pitorri spiega l’occupazione amministrativa sine titolo

L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri ricorda che la nostra Carta Costituzionale, all’art. 42, enuncia la disposizione principale, che è alla base del sistema espropriativo. Più segnatamente, al terzo comma, è specificato che, nei casi previsti dalla legge, la proprietà privata può essere espropriata per motivi d’interesse generale e salvo indennizzo. Attualmente il quando normativo dell’espropriazione per pubblica utilità, evidenzia l’Avvocato Pitorri, è regolato dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Si tratta di un testo unico innovativo, che è stato oggetto di numerosi interventi di riforma, in considerazione di non poche sentenze della Corte Costituzionale.

Nel procedimento di espropriazione i soggetti attivi sono l’espropriando, che s’identifica nel proprietario che subisce l’ablazione, l’autorità procedente, che avvia il procedimento di esproprio (al fine di realizzare un’opera pubblica o di pubblica utilità) e il beneficiario dell’espropriazione. Quest’ultimo non necessariamente è un soggetto pubblico, posto che può anche trattarsi di un privato. L’oggetto dell’espropriazione può riguardare beni immobili o diritti relativi ad immobili.

Il privato deve avere immediata conoscenza della procedura espropriativa avviata dall’autorità procedente, già da quando appone il vincolo preordinato all’esproprio che instaura il legame fra la pianificazione urbanistica e il potere ablatorio esercitabile sul bene. Anche al procedimento espropriativo risulta, invero, applicabile la disciplina di cui all’ art 7 e seguenti della legge 241/90, in tema di partecipazione procedimentale. Ne deriva, dunque, un obbligo di comunicazione di avvio del procedimento della dichiarazione di pubblica utilità agli interessati, che potranno interloquire, con osservazioni, anche nella fase di determinazione dell’indennità.

Negli ultimi anni, la pubblica amministrazione ha cominciato a porre in essere una specifica condotta: pur in mancanza del rituale decreto di esproprio, si è appropriata spesso del suolo del privato, trasformandolo irreversibilmente in un’opera pubblica. L’accessione invertita ha permesso, in molti casi, al soggetto pubblico di divenire proprietario del suolo. Si tratta della cosiddetta “occupazione appropriativa”. Secondo la giurisprudenza, ovviamente, l’opera realizzata è il frutto di un fatto illecito che determina la responsabilità extracontrattuale della p.a. ma, allo stesso tempo, rappresenta un titolo idoneo per l’acquisto, a titolo originario, del bene. La giurisprudenza chiarisce che affinché la fattispecie acquisitiva possa realizzarsi, in capo al soggetto pubblico occorre, in ogni caso, una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Nel momento in cui, pertanto, l’acquisizione sia avvenuta in assenza del decreto espropriativo, sorge l’obbligo per la p.a. di risarcire il danno nella misura integrale del valore del bene (soggetto al termine prescrizionale di cinque anni).

Per specificare i lineamenti della occupazione appropriativa, si è mossa la Suprema Corte, a Sezioni Unite, che ne ha specificato le caratteristiche, sostenendo che debba essere connotata dalla trasformazione irreversibile del fondo ad un’opera pubblica, strutturalmente nuova ma illecita, per l’assenza del titolo formale. Soltanto con la dichiarazione di pubblica utilità si segnerà il formale acquisto del soggetto pubblico che comporterà la perdita dell’originaria fisionomia del fondo occupato. Ciò, chiarisce l’Avvocato Pitorri, ha sollevato diversi dubbi. Il richiamo alla normativa civilistica dell’accessione invertita, regolato da disposizioni eccezionali, infatti, è utilizzato per l’acquisto della proprietà privata, estranea da interventi pubblicistici. L’istituto in esame, inoltre, sembrerebbe registrare una violazione dell’art 42 della Costituzione, che consente il fenomeno ablatorio nei soli casi previsti dalla legge. Oltre ciò, una pronuncia della Corte di Strasburgo ha stabilito che l’occupazione appropriativa resta un fatto illecito.

Considerando la tutela del proprietario illegittimamente espropriato, si sono sollevate non poche perplessità per quantificare, in concreto, il danno da risarcire nei confronti di quest’ultimo. In particolare, le indennità riconosciute dai giudici nazionali sono state ritenute insufficienti dalla Corte Europea per le vittime di un’espropriazione di pubblica utilità. Il successivo intervento della Corte Costituzionale ha confermato il contrasto della disciplina con l’art 117 Cost., relativamente alla violazione dell’art 1 del Protocollo Cedu. In particolare, la Corte ha precisato che il danno provocato dall’occupazione appropriativa debba essere commisurato all’effettivo pregiudizio subito dal privato, illegittimamente espropriato, che s’identifica con un ristoro pari al valore venale del bene.

Alla luce di tali pronunce il legislatore ha riformulato l’art 55 del T.u. sull’Espropriazione, prevedendo il risarcimento del danno per il privato nella misura pari al valore venale del bene, nei casi di occupazione appropriativa di suoli edificabili alla data del 1996.

La disposizione riformulata, tuttavia, presenta degli aspetti controversi. Il valore venale del bene, infatti, copre solo la perdita della proprietà ma non anche quanto sofferto per la privazione illecita anteriore. Inoltre, sottolinea l’Avvocato Pitorri, il valore venale del bene non può essere uguale per tutti, posto che per alcuni soggetti il valore soggettivo del patrimonio occupato può superare quello di mercato.

Avvocato Iacopo Maria Pitorri