IL DECRETO SICUREZZA BIS

Successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legge su Sicurezza e Immigrazione (il n. 113 del 4 ottobre 2018), di recente, rappresenta l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, è entrato in vigore, lo scorso 15 giugno 2019, il Decreto Legge n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, più noto come “Decreto Sicurezza bis”. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 138 del 14 giugno 2019.

Fa presente  l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che il decreto è stato approvato l’11 giugno dal consiglio dei ministri, senza alcuna forma di opposizione, contribuendo a conservare intatto il precedente impianto legislativo. E’ strutturato in diciotto articoli: i primi cinque riguardano il soccorso in mare, mentre gli altri si occupano di riformare il codice penale e in particolare la gestione dell’ordine pubblico.

Tra le novità di maggior rilievo, emerge l’attribuzione al Ministro dell’interno, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima, e terrestre, dello Stato. Nonché nel rispetto degli obblighi internazionali, il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l’eccezione del naviglio militare (che pure comprende le navi militari e le navi da guerra) e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica. Ovvero quando, in una specifica prospettiva di prevenzione, ritenga necessario impedire il cosiddetto “passaggio pregiudizievole” o “non inoffensivo” di una nave, qualora la stessa risulti impegnata (solamente per ciò che attiene eventuali violazioni delle leggi, in materia di immigrazione) in una delle attività rientranti nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay – UNCLOS). Nello specifico, ci si riferisce al carico, o allo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti. I provvedimenti, limitativi o impeditivi, dovranno essere adottati di concerto col Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, e dovrà esserne data informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri..

Analizzando il Decreto Sicurezza bis, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri evidenzia che all’articolo 1 è stabilito che il Ministro dell’interno “può limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” per ragioni di ordine e sicurezza, ovvero quando si presuppone che sia stato violato il testo unico sull’immigrazione e in particolare si sia compiuto il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Questo articolo, in particolare, ha subito non poche critiche da parte degli esperti, posto che pone una questione di conflitto di competenze tra Ministero dell’interno, Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e Ministero della giustizia. È competenza, infatti, del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture autorizzare l’entrata di una nave in un porto italiano. E’ compito delle procure, e quindi del Ministero della giustizia, aprire un’indagine per un’ipotesi di reato di tipo penale (come il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina).

All’articolo 2, prosegue l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, si prevede una sanzione (che va da un minimo di diecimila euro a un massimo di cinquantamila euro) per il comandante, l’armatore e il proprietario della nave “in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane”. Come sanzione aggiuntiva è previsto anche il sequestro della nave. All’articolo 4 si prevede lo stanziamento di cinquecentomila euro, per il 2019, un milione di euro, per il 2020, e un milione e mezzo per il 2021, per il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e operazioni di polizia sotto copertura.

Oltre ciò, fa presente  l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il Decreto Sicurezza bis tratta anche la tematica relativa alla gestione dell’ordine pubblico (dall’art. 6 in poi), nel corso delle manifestazioni di protesta e sportive. “ Si introduce una nuova fattispecie delittuosa, che punisce chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico, utilizzi – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti, o comunque atti ad offendere”. Sono previste aggravanti “qualora i reati siano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico”. Nelle manifestazioni sportive è previsto il Daspo (divieto di accesso) per “coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone, o cose, in occasione, o a causa, di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”; “coloro che risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione”; “coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti”. Ben cinque articoli, poi, sono poi dedicati “a disposizioni urgenti per il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza”. Una seconda parte del decreto riguarda (anche nella gestione della pubblica sicurezza) la riforma del codice penale e prevede, per esempio, l’inasprimento delle sanzioni in seguito ai reati di devastazione, saccheggio e danneggiamento commessi nel corso di riunioni pubbliche; maggiori tutele per le forze dell’ordine, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie di reato, per colpire più severamente coloro che si oppongono ai pubblici ufficiali; modifiche al codice penale, che prevedono sanzioni per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e il reato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale; più militari per le Universiadi di Napoli del 2019. Per ciò che riguarda, invece, le strutture  recettive, il  decreto chiarisce che la comunicazione alle questure, da parte dei titolari di strutture ricettive (hotel, B&B, ecc.), delle persone alloggiate per un solo giorno, vada effettuata “con immediatezza”.

In  materia di sicurezza pubblica, continua l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il testo del Decreto Sicurezza bis introduce, inoltre, misure volte a sviluppare l’attività di cooperazione internazionale di polizia nel campo delle operazioni sotto copertura.

                                                                                 Avvocato Iacopo Maria Pitorri

IL DECRETO SICUREZZA BIS

Successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legge su Sicurezza e Immigrazione (il n. 113 del 4 ottobre 2018), di recente, rappresenta l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, è entrato in vigore, lo scorso 15 giugno 2019, il Decreto Legge n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, più noto come “Decreto Sicurezza bis”. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 138 del 14 giugno 2019.

Fa presente  l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che il decreto è stato approvato l’11 giugno dal consiglio dei ministri, senza alcuna forma di opposizione, contribuendo a conservare intatto il precedente impianto legislativo. E’ strutturato in diciotto articoli: i primi cinque riguardano il soccorso in mare, mentre gli altri si occupano di riformare il codice penale e in particolare la gestione dell’ordine pubblico.

Tra le novità di maggior rilievo, emerge l’attribuzione al Ministro dell’interno, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima, e terrestre, dello Stato. Nonché nel rispetto degli obblighi internazionali, il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l’eccezione del naviglio militare (che pure comprende le navi militari e le navi da guerra) e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica. Ovvero quando, in una specifica prospettiva di prevenzione, ritenga necessario impedire il cosiddetto “passaggio pregiudizievole” o “non inoffensivo” di una nave, qualora la stessa risulti impegnata (solamente per ciò che attiene eventuali violazioni delle leggi, in materia di immigrazione) in una delle attività rientranti nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay – UNCLOS). Nello specifico, ci si riferisce al carico, o allo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti. I provvedimenti, limitativi o impeditivi, dovranno essere adottati di concerto col Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, e dovrà esserne data informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri..

Analizzando il Decreto Sicurezza bis, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri evidenzia che all’articolo 1 è stabilito che il Ministro dell’interno “può limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” per ragioni di ordine e sicurezza, ovvero quando si presuppone che sia stato violato il testo unico sull’immigrazione e in particolare si sia compiuto il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Questo articolo, in particolare, ha subito non poche critiche da parte degli esperti, posto che pone una questione di conflitto di competenze tra Ministero dell’interno, Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e Ministero della giustizia. È competenza, infatti, del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture autorizzare l’entrata di una nave in un porto italiano. E’ compito delle procure, e quindi del Ministero della giustizia, aprire un’indagine per un’ipotesi di reato di tipo penale (come il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina).

All’articolo 2, prosegue l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, si prevede una sanzione (che va da un minimo di diecimila euro a un massimo di cinquantamila euro) per il comandante, l’armatore e il proprietario della nave “in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane”. Come sanzione aggiuntiva è previsto anche il sequestro della nave. All’articolo 4 si prevede lo stanziamento di cinquecentomila euro, per il 2019, un milione di euro, per il 2020, e un milione e mezzo per il 2021, per il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e operazioni di polizia sotto copertura.

Oltre ciò, fa presente  l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il Decreto Sicurezza bis tratta anche la tematica relativa alla gestione dell’ordine pubblico (dall’art. 6 in poi), nel corso delle manifestazioni di protesta e sportive. “ Si introduce una nuova fattispecie delittuosa, che punisce chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico, utilizzi – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti, o comunque atti ad offendere”. Sono previste aggravanti “qualora i reati siano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico”. Nelle manifestazioni sportive è previsto il Daspo (divieto di accesso) per “coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone, o cose, in occasione, o a causa, di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”; “coloro che risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione”; “coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti”. Ben cinque articoli, poi, sono poi dedicati “a disposizioni urgenti per il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza”. Una seconda parte del decreto riguarda (anche nella gestione della pubblica sicurezza) la riforma del codice penale e prevede, per esempio, l’inasprimento delle sanzioni in seguito ai reati di devastazione, saccheggio e danneggiamento commessi nel corso di riunioni pubbliche; maggiori tutele per le forze dell’ordine, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie di reato, per colpire più severamente coloro che si oppongono ai pubblici ufficiali; modifiche al codice penale, che prevedono sanzioni per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e il reato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale; più militari per le Universiadi di Napoli del 2019. Per ciò che riguarda, invece, le strutture  recettive, il  decreto chiarisce che la comunicazione alle questure, da parte dei titolari di strutture ricettive (hotel, B&B, ecc.), delle persone alloggiate per un solo giorno, vada effettuata “con immediatezza”.

In  materia di sicurezza pubblica, continua l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il testo del Decreto Sicurezza bis introduce, inoltre, misure volte a sviluppare l’attività di cooperazione internazionale di polizia nel campo delle operazioni sotto copertura.

                                                                                 Avvocato Iacopo Maria Pitorri

IL DECRETO LEGGE SU SICUREZZA E IMMIGRAZIONE

Lo scorso 5 ottobre 2018 , ricorda l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, è entrato in vigore il decreto legge su Sicurezza e Immigrazione del 4 ottobre 2018, n.113, “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

Il provvedimento in questione ha introdotto una serie di novità in materia di immigrazione e protezione internazionale, di sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa. Più segnatamente, spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il decreto prevede misure per contrastare più efficacemente l’immigrazione illegale, garantendo l’effettività dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione. Disciplina anche i casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo, per esigenze di carattere umanitario. Definisce, tra l’altro, nuove regole in materia di revoca dello status di protezione internazionale, in conseguenza dell’accertamento della commissione di gravi reati.

Tra le misure previste, evidenzia l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, vi è la razionalizzazione del ricorso al sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. Viene prevista, inoltre, la revoca della cittadinanza acquisita dagli stranieri condannati in via definitiva per reati di terrorismo.

Sottolinea l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che le nuove norme restrittive sulla protezione umanitaria, varate dal Decreto Sicurezza, hanno carattere di irretroattività, vale a dire non possono essere applicate alle domande che sono state presentate prima del 5 ottobre scorso. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione del 20 febbraio 2019. Nell’esaminare, invero, il ricorso di un migrante (cittadino della Guinea), cui il tribunale di Napoli aveva respinto la domanda di protezione internazionale, fuggito dal suo paese per motivi economici e per contrasti con i genitori, la Cassazione ha statuito che “la normativa introdotta con il dl n.113 del 2018, convertito nella legge n.132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione”. La Suprema Corte ha constatato che il Decreto Sicurezza ha previsto espressamente due commi, che disciplinano i permessi già rilasciati (che rimangono in vigore, anche se alla scadenza saranno applicate le nuove disposizioni) e quelli non ancora rilasciati, ma per i quali la commissione territoriale ha già accertato i presupposti per il rilascio del permesso umanitario. Restano, dunque, inevitabilmente esclusi i casi ancora da decidere, o quelli per i quali c’è stata una prima decisione negativa per il migrante.

Vi è, poi, un’altra, successiva sentenza, la n. 11312 del 26 aprile 2019,enunciata dalla Corte di Cassazione, che ha destato l’attenzione degli “addetti ai lavori”, e quindi anche dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il quale per lo svolgimento della sua attività forense è in costante  e continuo aggiornamento normativo e giurisprudenziale. Gli Ermellini di piazza Cavour hanno stabilito che l’esercizio concreto di un potere di indagine aggiornato, non dovrà più mancare, nel prendere una decisione in tema di asilo politico. Nulla potrà essere fatto, “senza una specificazione”. L’input lo ha provocato  un cittadino pakistano, che si è rivolto alla Suprema Corte, al fine di vedersi accogliere la sua domanda di asilo politico, negata fino a quel momento. L’asilo ad Alì era stato negato semplicemente sulla base di “fonti internazionali” che parlavano di conflitto in Pakistan nelle zone del Fata e del Khyber Pakthunkwa, mentre per la sua regione di provenienza, non citata, si faceva riferimento a fonti Easo (l’Agenzia europea per l’asilo), che comunque definiva la situazione “assai instabile”.

La Cassazione, accogliendo dunque il ricorso di Alì, ha sottolineato che il giudice “ è tenuto a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate”, e non di “formule generiche” come il richiamo a vaghe “fonti internazionali”.

Solo ad analizzare il  titolo del decreto legge, è possibile comprendere su quali punti si è andati ad agire: “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”. Spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che sono quaranta gli articoli che formano il testo. I provvedimenti più importanti e significativi, riguardano, per quanto concerne la sicurezza urbana, il piano nazionale sgomberi; la invasione di edifici (verrà, infatti, punito chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto); gli stanziamenti a Polizia di Stato e Vigili del Fuoco; l’introduzione del reato di blocco stradale. Relativamente, invece, alla lotta al terrorismo, si cercherà di prevenire gli attentati; si porrà in essere il Daspo per i sospettati di terrorismo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive:  è una misura prevista dalla legge italiana, al fine di impedire aggressioni violente nei luoghi degli avvenimenti sportivi). Il Daspo verrebbe esteso anche per chi è sospettato di essere in preparazione di un attentato oppure di fiancheggiare un’organizzazione terroristica.

Per intraprendere la lotta alla Mafia, il Decreto Sicurezza prevede il contrasto alle infiltrazioni mafiose: negli enti locali e negli appalti pubblici ed il sequestro e la confisca dei beni (è prevista la possibilità che un immobile confiscato alle organizzazione criminali sia dato in affitto “sociale” alle famiglie in condizioni di disagio).

Per ciò che riguarda la immigrazione, in tema di “richiesta di asilo politico”, sono aumentate le tipologie di reati che annullano la sospensione della richiesta di asilo politico, dopo una condanna in primo grado, portando all’espulsione immediata (si tratta di  violenza sessuale, spaccio, furto e lesioni aggravate a pubblico ufficiale). Il Decreto Sicurezza prevede anche la abolizione della  protezione umanitaria: in determinati casi, cioè, il compimento di un procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Per ciò che concerne il trattenimento nei centri per il rimpatrio, le tempistiche sono raddoppiate (da un massimo di novanta a centottanta giorni).

Il Decreto prevede altresì la revoca della cittadinanza: se una persona viene ritenuta un possibile pericolo per lo Stato, potrebbe scattare la revoca della cittadinanza, in caso di condanna in via definitiva per reati legati al terrorismo. In più, una domanda di cittadinanza potrà essere rigettata anche se presentata da chi ha sposato un cittadino italiano.

Relativamente ai fondi per i rimpatri,  stanziati 500.000 euro per il 2018,  è previsto   l’impiego di 1,5 milioni per il 2019 e 500.000 euro per il 2020.

E ancora. Gli SPRAR, i piccoli centri che ospitano i migranti, sotto la protezione/assistenza dei Comuni,  non potranno più accogliere i richiedenti asilo, ma soltanto minori non accompagnati, oltre a chi ha già ricevuto la protezione internazionale.

Dall’entrata in vigore del Decreto Sicurezza, fa emergere l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, sono scaturite delle inevitabili conseguenze. Dalle stime dell’ISPI (Istituto italiano per gli studi di politica internazionale, specializzato in analisi geopolitiche e delle tendenze politico-economiche globali), basate sui dati del Ministero dell’Interno, risulta, invero, che tra giugno 2018 e aprile 2019 circa cinquantunomila stranieri siano “diventati nuovi irregolari, in Italia”. Di questi, tra gli undicimila e i tredicimila sarebbero conseguenza diretta del decreto. Le ragioni sembrano evidenti, chiarisce l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri. Il nucleo principale del provvedimento si sostanzia nella eliminazione della protezione umanitaria, quella alla quale più frequentemente  negli anni, hanno fatto ricorso le commissioni territoriali incaricate di valutare le richieste di asilo dei migranti. All’aumento dei dinieghi, tuttavia, corrisponde un inevitabile aumento degli allontanamenti dai centri di accoglienza, senza, però, che vi sia un altrettanto aumento di rimpatri. In buona sostanza, al migrante che non ha più i requisiti per restare sul nostro territorio viene, in genere, messo in mano un foglio di via con l’ingiunzione di lasciare il Paese. Conseguentemente, laddove  fosse , in assenza di controlli,  solo una piccola parte di stranieri  osserverebbe l’obbligo impartitogli. La maggioranza finisce per strada, allo sbando. Poi  i rimpatri sono complessi e costosi. Cosa estremamente preoccupante, se si pensa che, non di rado, da un “invisibile”, può, purtroppo, nascere anche un “criminale”.

                                                                                    Avvocato Iacopo Maria Pitorri

IL DECRETO LEGGE SU SICUREZZA E IMMIGRAZIONE

Lo scorso 5 ottobre 2018 , ricorda l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, è entrato in vigore il decreto legge su Sicurezza e Immigrazione del 4 ottobre 2018, n.113, “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

Il provvedimento in questione ha introdotto una serie di novità in materia di immigrazione e protezione internazionale, di sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa. Più segnatamente, spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il decreto prevede misure per contrastare più efficacemente l’immigrazione illegale, garantendo l’effettività dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione. Disciplina anche i casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo, per esigenze di carattere umanitario. Definisce, tra l’altro, nuove regole in materia di revoca dello status di protezione internazionale, in conseguenza dell’accertamento della commissione di gravi reati.

Tra le misure previste, evidenzia l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, vi è la razionalizzazione del ricorso al sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. Viene prevista, inoltre, la revoca della cittadinanza acquisita dagli stranieri condannati in via definitiva per reati di terrorismo.

Sottolinea l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che le nuove norme restrittive sulla protezione umanitaria, varate dal Decreto Sicurezza, hanno carattere di irretroattività, vale a dire non possono essere applicate alle domande che sono state presentate prima del 5 ottobre scorso. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione del 20 febbraio 2019. Nell’esaminare, invero, il ricorso di un migrante (cittadino della Guinea), cui il tribunale di Napoli aveva respinto la domanda di protezione internazionale, fuggito dal suo paese per motivi economici e per contrasti con i genitori, la Cassazione ha statuito che “la normativa introdotta con il dl n.113 del 2018, convertito nella legge n.132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione”. La Suprema Corte ha constatato che il Decreto Sicurezza ha previsto espressamente due commi, che disciplinano i permessi già rilasciati (che rimangono in vigore, anche se alla scadenza saranno applicate le nuove disposizioni) e quelli non ancora rilasciati, ma per i quali la commissione territoriale ha già accertato i presupposti per il rilascio del permesso umanitario. Restano, dunque, inevitabilmente esclusi i casi ancora da decidere, o quelli per i quali c’è stata una prima decisione negativa per il migrante.

Vi è, poi, un’altra, successiva sentenza, la n. 11312 del 26 aprile 2019,enunciata dalla Corte di Cassazione, che ha destato l’attenzione degli “addetti ai lavori”, e quindi anche dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il quale per lo svolgimento della sua attività forense è in costante  e continuo aggiornamento normativo e giurisprudenziale. Gli Ermellini di piazza Cavour hanno stabilito che l’esercizio concreto di un potere di indagine aggiornato, non dovrà più mancare, nel prendere una decisione in tema di asilo politico. Nulla potrà essere fatto, “senza una specificazione”. L’input lo ha provocato  un cittadino pakistano, che si è rivolto alla Suprema Corte, al fine di vedersi accogliere la sua domanda di asilo politico, negata fino a quel momento. L’asilo ad Alì era stato negato semplicemente sulla base di “fonti internazionali” che parlavano di conflitto in Pakistan nelle zone del Fata e del Khyber Pakthunkwa, mentre per la sua regione di provenienza, non citata, si faceva riferimento a fonti Easo (l’Agenzia europea per l’asilo), che comunque definiva la situazione “assai instabile”.

La Cassazione, accogliendo dunque il ricorso di Alì, ha sottolineato che il giudice “ è tenuto a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate”, e non di “formule generiche” come il richiamo a vaghe “fonti internazionali”.

Solo ad analizzare il  titolo del decreto legge, è possibile comprendere su quali punti si è andati ad agire: “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”. Spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che sono quaranta gli articoli che formano il testo. I provvedimenti più importanti e significativi, riguardano, per quanto concerne la sicurezza urbana, il piano nazionale sgomberi; la invasione di edifici (verrà, infatti, punito chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto); gli stanziamenti a Polizia di Stato e Vigili del Fuoco; l’introduzione del reato di blocco stradale. Relativamente, invece, alla lotta al terrorismo, si cercherà di prevenire gli attentati; si porrà in essere il Daspo per i sospettati di terrorismo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive:  è una misura prevista dalla legge italiana, al fine di impedire aggressioni violente nei luoghi degli avvenimenti sportivi). Il Daspo verrebbe esteso anche per chi è sospettato di essere in preparazione di un attentato oppure di fiancheggiare un’organizzazione terroristica.

Per intraprendere la lotta alla Mafia, il Decreto Sicurezza prevede il contrasto alle infiltrazioni mafiose: negli enti locali e negli appalti pubblici ed il sequestro e la confisca dei beni (è prevista la possibilità che un immobile confiscato alle organizzazione criminali sia dato in affitto “sociale” alle famiglie in condizioni di disagio).

Per ciò che riguarda la immigrazione, in tema di “richiesta di asilo politico”, sono aumentate le tipologie di reati che annullano la sospensione della richiesta di asilo politico, dopo una condanna in primo grado, portando all’espulsione immediata (si tratta di  violenza sessuale, spaccio, furto e lesioni aggravate a pubblico ufficiale). Il Decreto Sicurezza prevede anche la abolizione della  protezione umanitaria: in determinati casi, cioè, il compimento di un procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Per ciò che concerne il trattenimento nei centri per il rimpatrio, le tempistiche sono raddoppiate (da un massimo di novanta a centottanta giorni).

Il Decreto prevede altresì la revoca della cittadinanza: se una persona viene ritenuta un possibile pericolo per lo Stato, potrebbe scattare la revoca della cittadinanza, in caso di condanna in via definitiva per reati legati al terrorismo. In più, una domanda di cittadinanza potrà essere rigettata anche se presentata da chi ha sposato un cittadino italiano.

Relativamente ai fondi per i rimpatri,  stanziati 500.000 euro per il 2018,  è previsto   l’impiego di 1,5 milioni per il 2019 e 500.000 euro per il 2020.

E ancora. Gli SPRAR, i piccoli centri che ospitano i migranti, sotto la protezione/assistenza dei Comuni,  non potranno più accogliere i richiedenti asilo, ma soltanto minori non accompagnati, oltre a chi ha già ricevuto la protezione internazionale.

Dall’entrata in vigore del Decreto Sicurezza, fa emergere l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, sono scaturite delle inevitabili conseguenze. Dalle stime dell’ISPI (Istituto italiano per gli studi di politica internazionale, specializzato in analisi geopolitiche e delle tendenze politico-economiche globali), basate sui dati del Ministero dell’Interno, risulta, invero, che tra giugno 2018 e aprile 2019 circa cinquantunomila stranieri siano “diventati nuovi irregolari, in Italia”. Di questi, tra gli undicimila e i tredicimila sarebbero conseguenza diretta del decreto. Le ragioni sembrano evidenti, chiarisce l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri. Il nucleo principale del provvedimento si sostanzia nella eliminazione della protezione umanitaria, quella alla quale più frequentemente  negli anni, hanno fatto ricorso le commissioni territoriali incaricate di valutare le richieste di asilo dei migranti. All’aumento dei dinieghi, tuttavia, corrisponde un inevitabile aumento degli allontanamenti dai centri di accoglienza, senza, però, che vi sia un altrettanto aumento di rimpatri. In buona sostanza, al migrante che non ha più i requisiti per restare sul nostro territorio viene, in genere, messo in mano un foglio di via con l’ingiunzione di lasciare il Paese. Conseguentemente, laddove  fosse , in assenza di controlli,  solo una piccola parte di stranieri  osserverebbe l’obbligo impartitogli. La maggioranza finisce per strada, allo sbando. Poi  i rimpatri sono complessi e costosi. Cosa estremamente preoccupante, se si pensa che, non di rado, da un “invisibile”, può, purtroppo, nascere anche un “criminale”.

                                                                                    Avvocato Iacopo Maria Pitorri

LO SBARCO DEI MIGRANTI DELLA NAVE GREGORETTI

Per la nave Gregoretti  della Guardia costiera, attualmente ormeggiata ad Augusta, vicino Siracusa, fa presente l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, si è giunti ad una risoluzione. I migranti a bordo dell’imbarcazione, invero, potranno sbarcare su suolo italiano, per poi essere smistati presso cinque Paesi europei: Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo, Irlanda. Oltre ciò, specifica l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, diverse strutture dei vescovi, in Italia, si faranno carico dei migranti della Gregoretti.

Il Ministero dell’Interno,  ha autorizzato lo sbarco, posto che ha avuto rassicurazioni in merito al fatto che i centosedici migranti coinvolti nella vicenda della Gregoretti (salvati lo scorso 25 luglio, nell’ambito di due operazioni di soccorso, dopo che avevano lasciato le coste della Libia) verranno trasferiti nei suddetti Paesi europei.  Parigi, infatti, si è già impegnata ad accogliere trenta rifugiati (sul centinaio di migranti a bordo della nave). Lo ha annunciato il Ministero dell’Interno francese. Con questo obiettivo, una equipe dell’Ufficio francese per la protezione dei rifugiati (OFPRA) si recherà in Italia tra qualche giorno.

Spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che, intanto, il procuratore capo di Siracusa ha reso noti i risultati della relazione degli infettivologi, che hanno monitorato i centosedici migranti a bordo del pattugliatore Gregoretti, ormeggiato al Pontile Nato della Marina militare. In totale, effettivamente, vi sono ventinove migranti che presentano problemi di natura sanitaria. Oltre a due casi di estrema gravità, ovviamente tutti debbono avere le necessarie cure.

Ulteriormente, riguardo a queste persone, la Conferenza Episcopale Italiana, tramite la Caritas italiana, ha annunciato che circa cinquanta migranti saranno accolti presso la struttura “Mondo Migliore” di Rocca di Papa.

                                                                             Avvocato Iacopo Maria Pitorri

LO SBARCO DEI MIGRANTI DELLA NAVE GREGORETTI

Per la nave Gregoretti  della Guardia costiera, attualmente ormeggiata ad Augusta, vicino Siracusa, fa presente l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, si è giunti ad una risoluzione. I migranti a bordo dell’imbarcazione, invero, potranno sbarcare su suolo italiano, per poi essere smistati presso cinque Paesi europei: Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo, Irlanda. Oltre ciò, specifica l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, diverse strutture dei vescovi, in Italia, si faranno carico dei migranti della Gregoretti.

Il Ministero dell’Interno,  ha autorizzato lo sbarco, posto che ha avuto rassicurazioni in merito al fatto che i centosedici migranti coinvolti nella vicenda della Gregoretti (salvati lo scorso 25 luglio, nell’ambito di due operazioni di soccorso, dopo che avevano lasciato le coste della Libia) verranno trasferiti nei suddetti Paesi europei.  Parigi, infatti, si è già impegnata ad accogliere trenta rifugiati (sul centinaio di migranti a bordo della nave). Lo ha annunciato il Ministero dell’Interno francese. Con questo obiettivo, una equipe dell’Ufficio francese per la protezione dei rifugiati (OFPRA) si recherà in Italia tra qualche giorno.

Spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che, intanto, il procuratore capo di Siracusa ha reso noti i risultati della relazione degli infettivologi, che hanno monitorato i centosedici migranti a bordo del pattugliatore Gregoretti, ormeggiato al Pontile Nato della Marina militare. In totale, effettivamente, vi sono ventinove migranti che presentano problemi di natura sanitaria. Oltre a due casi di estrema gravità, ovviamente tutti debbono avere le necessarie cure.

Ulteriormente, riguardo a queste persone, la Conferenza Episcopale Italiana, tramite la Caritas italiana, ha annunciato che circa cinquanta migranti saranno accolti presso la struttura “Mondo Migliore” di Rocca di Papa.

                                                                             Avvocato Iacopo Maria Pitorri

Le migrazioni arricchiscono l’umanità

rivoluzione, dalla quale si può ottenere una grande risorsa.

Fa presente  l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che, pur se in Europa sussiste l’emergenza, in tema di accoglienza migranti, bisogna tener conto che, da sempre, il fenomeno migratorio costituisce una risorsa. L’America, anni fa, ci ha costruito potenza e ricchezza. Più che vedere i migranti come un problema, li si potrebbe considerare una fonte, che genera lavoro, produzione, sviluppo.  La storia lo prova.

Se solo, rammenta l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, andiamo un po’ indietro nel tempo, non possiamo non considerare che, dopo la seconda guerra, milioni di italiani emigrarono da sud a nord per lavorare. Fu un esodo drammatico ma non tragico. Città come Roma assorbirono due milioni di migranti meridionali. La cultura e le ideologie politiche di quei tempi, avevano riscontrato una efficace misura di tolleranza, che si era riflettuta nelle leggi sulla casa e sulle sanatorie edilizie. L’emergenza venutasi a creare, aveva lasciato il dovuto spazio a lavoro ed economia, che avevano fatto il loro corso.

Anche i sovietici e gli americani, dopo la “guerra fredda”, avevano seguito la medesima linea, volendo perseguire il raggiungimento di un preciso scopo: il benessere, lo sviluppo industriale e l’educazione delle masse.

Considerando ciò, quindi, continua l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, l’Europa, di fronte all’immigrazione di oggi, deve attivarsi urgentemente per trovare una giusta dimensione per far fronte all’emergenza migratoria con l’attuazione di misure umane.. Anche con una  cultura delle regole dell’accoglienza, si può gestire l’emergenza.

Se, da una parte, vi sono poveri migranti e profughi, che muoiono nel deserto, in mare, nei camion, sotto treni e gallerie, e dall’altra,   vi sono anche numerose piccole imprese che riescono a non fallire e ad impiegare migranti.

I flussi migratori si risolvono, soprattutto, facendo davvero rispettare le regole, flessibili. E’ necessario concentrarsi su servizi base, lasciando sì che l’accoglienza abbracci il mondo del lavoro, garantito da disposizioni fondamentali, fondato su integrità e dignità delle persone, con conseguente risparmi di bilancio, aumento di produttività, lavoro e accoglienza realistica. . Anni fa, invece, ricorda l’Avvocato Iacopo Maria  Pitorri, l’America, con e grazie ai migranti, ha realizzato potenza e ricchezza.

                                                                      Avvocato Iacopo Maria Pitorri

La Alan Kurdi recupera quaranta migranti

Solo a distanza di poche settimane dalla conclusione dello sbarco di sessantacinque migranti, nel porto della Valletta, la nave “Alan Kurdi”, della ONG tedesca Sea Eye, è tornata a far parlare di sé. Stavolta,  fa presente  l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, si tratta di una missione sviluppatasi al largo delle coste del Nord Africa. Da un gommone recentemente partito dalla Libia, invero, la nota imbarcazione ha  recuperato quaranta clandestini. Tra loro ci sono  un neonato e due bambini piccoli.

I quaranta immigrati clandestini sono stati recuperati da un gommone, partito da Tajoura, cittadina a est di Tripoli, dove si trovava il centro di detenzione per clandestini, bombardato a inizio mese, causando le morte di oltre cinquanta persone. I migranti  provengono da Nigeria, Costa d’Avorio, Ghana, Mali, Congo e Camerun.

Successivamente alle operazioni di prima assistenza sanitaria, specifica l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il comandante ha deciso di far rotta verso l’Europa.Rammenta l’Avvocato Iacopo Maria  Pitorri che la Alan Kurdi, è una nave conosciuta, a livello mondiale, in quanto porta il nome  di un bimbo siriano,  di tre anni, divenuto un simbolo della crisi europea, dopo la sua morte per annegamento, nel 2015.  Ha fatto il giro del mondo, infatti,  la drammatica foto, scattata al ritrovamento del suo corpo, senza vita, su una spiaggia turca, con indosso una maglietta rossa,  e  il capo rivolto verso l’Europa. E’ diventata l’icona dei piccoli migranti che perdono la vita in mare, “toccando” le coscienze di popoli e governi europei e di tutto il mondo.Il bimbo e la sua famiglia erano rifugiati siriani, che stavano tentando di raggiungere l’Europa via mare. A seguito del rifiuto di essere accolti in Canada, osando affrontare un pericoloso, terribile viaggio,  nel fare la traversata dell’Egeo, diretti verso la Grecia, erano stati vittime di un naufragio sulle coste turche, in cui purtroppo aveva trovato la morte il piccolo Alan. Insieme a lui erano morti suo fratello Ghalib e sua madre Rehana.  

                                                                                Avvocato Iacopo Maria Pitorri

La Alan Kurdi recupera quaranta migranti

Solo a distanza di poche settimane dalla conclusione dello sbarco di sessantacinque migranti, nel porto della Valletta, la nave “Alan Kurdi”, della ONG tedesca Sea Eye, è tornata a far parlare di sé. Stavolta,  fa presente  l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, si tratta di una missione sviluppatasi al largo delle coste del Nord Africa. Da un gommone recentemente partito dalla Libia, invero, la nota imbarcazione ha  recuperato quaranta clandestini. Tra loro ci sono  un neonato e due bambini piccoli.

I quaranta immigrati clandestini sono stati recuperati da un gommone, partito da Tajoura, cittadina a est di Tripoli, dove si trovava il centro di detenzione per clandestini, bombardato a inizio mese, causando le morte di oltre cinquanta persone. I migranti  provengono da Nigeria, Costa d’Avorio, Ghana, Mali, Congo e Camerun.

Successivamente alle operazioni di prima assistenza sanitaria, specifica l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il comandante ha deciso di far rotta verso l’Europa.Rammenta l’Avvocato Iacopo Maria  Pitorri che la Alan Kurdi, è una nave conosciuta, a livello mondiale, in quanto porta il nome  di un bimbo siriano,  di tre anni, divenuto un simbolo della crisi europea, dopo la sua morte per annegamento, nel 2015.  Ha fatto il giro del mondo, infatti,  la drammatica foto, scattata al ritrovamento del suo corpo, senza vita, su una spiaggia turca, con indosso una maglietta rossa,  e  il capo rivolto verso l’Europa. E’ diventata l’icona dei piccoli migranti che perdono la vita in mare, “toccando” le coscienze di popoli e governi europei e di tutto il mondo.Il bimbo e la sua famiglia erano rifugiati siriani, che stavano tentando di raggiungere l’Europa via mare. A seguito del rifiuto di essere accolti in Canada, osando affrontare un pericoloso, terribile viaggio,  nel fare la traversata dell’Egeo, diretti verso la Grecia, erano stati vittime di un naufragio sulle coste turche, in cui purtroppo aveva trovato la morte il piccolo Alan. Insieme a lui erano morti suo fratello Ghalib e sua madre Rehana.  

                                                                                Avvocato Iacopo Maria Pitorri