Migranti, il giudice concede la residenza a due richiedenti asilo
Giugno 13, 2019
Il decreto Legge n. 113 del 2018, cosiddetto “Decreto Sicurezza”, entrato in vigore lo scorso 5 ottobre, prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo, pur valendo quale documento di riconoscimento, non possa essere utilizzato per richiedere l’iscrizione anagrafica. Il titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo potrà ottenere l’iscrizione anagrafica esibendo all’Ufficio anagrafe un altro documento valido a dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia, tuttavia non quello.
Il decreto Legge n. 113 del 2018, cosiddetto “Decreto Sicurezza”, entrato in vigore lo scorso 5 ottobre, prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo, pur valendo quale documento di riconoscimento, non possa essere utilizzato per richiedere l’iscrizione anagrafica. Il titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo potrà ottenere l’iscrizione anagrafica esibendo all’Ufficio anagrafe un altro documento valido a dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia, tuttavia non quello.
La sezione civile del Tribunale di Bologna, però, ha di recente imposto al Comune di iscrivere nella propria anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso contro il diniego stabilito sulla base del “Decreto Sicurezza”.
Secondo i magistrati “la mancata iscrizione ai registri anagrafici impedisce l’esercizio di diritti di rilievo costituzionale ad essa connessi, tra i quali rientrano ad esempio quello all’istruzione e al lavoro”. Il Tribunale ha altresì chiarito che la norma “non contiene un divieto esplicito di iscrizione per i richiedenti asilo, bensì evidenzia come il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisca titolo per l’iscrizione all’anagrafe”.
In virtù di detta sentenza, comunque, il municipio del capoluogo emiliano-romagnolo dovrà provvedere all’iscrizione su ordine della magistratura: i due richiedenti asilo potranno senz’altro ottenere la tanto agognata residenza.
Dal canto suo il Viminale ha fatto sapere che sentenze di questo tipo non incidono in alcun modo sulla portata della legge, posto che non sono definitive, riguardano singoli casi e per modificare realmente la norma è necessario un pronunciamento della Corte Costituzionale. Eppure qualche settimana fa, nella regione Toscana, vi è stato un caso analogo. Il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso di un cittadino somalo richiedente asilo, ospitato in una struttura di Scandicci. Anche nella fattispecie era stata rifiutata l’iscrizione all’anagrafe in base al “Decreto Sicurezza”. Così come a Bologna, pertanto, il giudice si è espresso positivamente, concedendo il diritto richiesto al cittadino straniero, così motivando la decisione: “ogni richiedente asilo, una volta che abbia presentato la domanda di protezione internazionale, deve intendersi comunque regolarmente soggiornante, in quanto ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato durante l’esame della domanda di asilo e, quindi, è autorizzato a presentare domanda di iscrizione all’anagrafe”.
Due precedenti, quelli di cui sopra, certamente discussi, che inducono però ad una riflessione sia sotto il profilo giuridico che umano.
Il decreto Legge n. 113 del 2018, cosiddetto “Decreto Sicurezza”, entrato in vigore lo scorso 5 ottobre, prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo, pur valendo quale documento di riconoscimento, non possa essere utilizzato per richiedere l’iscrizione anagrafica. Il titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo potrà ottenere l’iscrizione anagrafica esibendo all’Ufficio anagrafe un altro documento valido a dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia, tuttavia non quello.
La sezione civile del Tribunale di Bologna, però, ha di recente imposto al Comune di iscrivere nella propria anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso contro il diniego stabilito sulla base del “Decreto Sicurezza”.
Secondo i magistrati “la mancata iscrizione ai registri anagrafici impedisce l’esercizio di diritti di rilievo costituzionale ad essa connessi, tra i quali rientrano ad esempio quello all’istruzione e al lavoro”. Il Tribunale ha altresì chiarito che la norma “non contiene un divieto esplicito di iscrizione per i richiedenti asilo, bensì evidenzia come il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisca titolo per l’iscrizione all’anagrafe”.
In virtù di detta sentenza, comunque, il municipio del capoluogo emiliano-romagnolo dovrà provvedere all’iscrizione su ordine della magistratura: i due richiedenti asilo potranno senz’altro ottenere la tanto agognata residenza.
Dal canto suo il Viminale ha fatto sapere che sentenze di questo tipo non incidono in alcun modo sulla portata della legge, posto che non sono definitive, riguardano singoli casi e per modificare realmente la norma è necessario un pronunciamento della Corte Costituzionale. Eppure, qualche settimana fa, nella regione Toscana, vi è stato un caso analogo. Il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso di un cittadino somalo richiedente asilo, ospitato in una struttura di Scandicci. Anche nella fattispecie era stata rifiutata l’iscrizione all’anagrafe in base al “Decreto Sicurezza”. Così come a Bologna, pertanto, il giudice si è espresso positivamente, concedendo il diritto richiesto al cittadino straniero, così motivando la decisione: “ogni richiedente asilo, una volta che abbia presentato la domanda di protezione internazionale, deve intendersi comunque regolarmente soggiornante, in quanto ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato durante l’esame della domanda di asilo e, quindi, è autorizzato a presentare domanda di iscrizione all’anagrafe”.
Due precedenti, quelli di cui sopra, certamente discussi, che inducono però ad una riflessione sia sotto il profilo giuridico che umano.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri