La protezione internazionale
Luglio 5, 2019
Da un attento esame che l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri ha effettuato in merito alla nostra legislazione in materia di protezione internazionale, è emerso che in Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10, comma 3, della Carta Costituzionale, che recita: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
Relativamente ad una particolare condizione, quindi, può essere riconosciuto al cittadino straniero, che ne faccia richiesta, lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
La diversa tutela riguarda una serie di parametri oggettivi e soggettivi, che si riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle ragioni delle richieste e ai paesi di provenienza.
Più segnatamente, l’Avvocato Pitorri rileva che il rifugiato è un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Può trattarsi anche, sottolinea l’Avvocato Pitorri, di un apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e, per le stesse ragioni, non può o non vuole farvi ritorno.
E’, invece, ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, ovvero, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.
Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da un organo o da un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono riconosciute all’esito dell’istruttoria effettuata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
Puntualizza l’Avvocato Pitorri che vi sono due norme fondamentali in tema di protezione internazionale. Innanzitutto, il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 2015 n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). Oltre ciò vi è il Decreto Legislativo del 19 novembre 2007 n. 251 (attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).
Al di là delle leggi, però, l’Avvocato Pitorri ci segnala l’importanza della giurisprudenza, applicata alle fattispecie concrete. Non ci si può esimere dall’accennare, invero alla sentenza n. 11312, enunciata il 26 aprile scorso dalla Corte di Cassazione, che ha destato l’attenzione dei media, nonché dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, che ogni giorno utilizza gli strumenti legali in suo possesso, aggiornandosi costantemente e con lodevole solerzia, per difendere i migranti che arrivano presso il suo studio, nel centro di Roma, nelle vicinanze della stazione Termini. Nell’affrontare l’argomento in questione, l’Avvocato Pitorri fa sapere che questa importante decisione della Suprema Corte potrà cambiare le sorti di numerosi migranti.
L’esercizio concreto di un potere di indagine aggiornato, invero, non dovrà più mancare, nel prendere una decisione in tema di asilo politico. Nulla potrà essere fatto, “senza una specificazione”. Ne deriva che quando chi richiede asilo allega “i fatti costitutivi del suo diritto”, il giudice deve accertare “anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine” dello straniero “si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale della vita o alla persona”, e deve indicare le fonti prese in esame. Non è, cioè, immaginabile vedersi rigettata la domanda di asilo sulla base esclusiva di fonti generiche e non dettagliate. La Suprema Corte, accogliendo dunque il ricorso di un cittadino pakistano, ha sottolineato che il giudice “è tenuto a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate”, e non di “formule generiche” come il richiamo a vaghe “fonti internazionali”.
Tutto ciò potrebbe cambiare la sorte di molti migranti che necessitano, ad oggi, di protezione internazionale.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri