Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Luglio 6, 2019
Il decreto, riscrivendo completamente l’articolo 9 del Testo Unico sull’immigrazione, ha sostituito la vecchia carta di soggiorno con il “permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo” e, attraverso l’aggiunta di un nuovo articolo (art. 9 bis), ha regolato la posizione giuridica nel territorio nazionale degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo, rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea.
Chiarisce l’Avvocato Pitorri che il permesso di soggiorno Ue, per soggiornanti di lungo periodo, può essere rilasciato al cittadino straniero in possesso, da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, a condizione che dimostri la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo.
Il permesso di soggiorno Ue, per chi intende soggiornare nel lungo periodo, può essere richiesto dallo straniero avente diritto (in possesso cioè dei requisiti indicati) anche per un proprio familiare (coniuge, figlio minore a carico, figli maggiorenni, a carico nel caso in cui non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in modo permanente, genitori a carico, che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel proprio Paese). Per poterlo richiedere è necessario dimostrare anche di possedere un alloggio idoneo, rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che sia cioè fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria, accertati dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio.
Il permesso di soggiorno Ue, per soggiornanti di lungo periodo, ovviamente, non può essere rilasciato agli stranieri che siano ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nella valutare la pericolosità dello straniero vengono prese in considerazione l’appartenenza ad una delle categorie di soggetti a cui fa riferimento la legislazione nazionale in materia di misure di prevenzione personali, nonché le condanne, anche non definitive, riportate per i delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero, limitatamente ai delitti non colposi, l’arresto facoltativo.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, non può essere ottenuto dagli stranieri che soggiornano per motivi di studio, o formazione professionale; stesso dicasi per chi soggiorna per motivi umanitari; e ancora non può essere rilasciato a chi è titolare di un permesso di soggiorno di breve durata; a chi gode di uno status giuridico inserito nella convenzione di Vienna del 1961 in merito alle relazioni diplomatiche, nella convenzione di Vienna del 1963 in materia di relazioni consolari, nella convenzione del 1969 riguardo alle missioni speciali o nella convenzione di Vienna del 1975, riguardante la rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
Sottolinea l’Avvocato Pitorri che questo tipo di permesso di soggiorno è a tempo indeterminato. Ai titolari di tale permesso è riconosciuto uno status giuridico particolare, che attribuisce loro ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti agli altri cittadini non comunitari, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, ovvero: la possibilità di fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto, pur provenendo da Paesi per i quali esso è richiesto, oltre alla piena libertà di circolazione con le sole limitazioni previste dalle leggi militari; la possibilità di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata, o autonoma, fatta eccezione per quelle che la legge riserva espressamente al cittadino, o vieta allo straniero.
Specifica l’Avvocato Pitorri che gli stranieri soggiornanti di lungo periodo possono essere espulsi solo per gravi motivi di ordine pubblico, o sicurezza nazionale, nonché nell’ambito del contrasto del terrorismo internazionale. Possono essere espulsi anche nel caso in cui vengano applicate nei loro confronti misure di prevenzione personali. Nell’adottare il decreto di espulsione, occorre tener conto dell’età dell’interessato, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli nel Paese di origine.
Ulteriormente, spiega l’Avvocato Pitorri, il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato, oltre che nei casi di espulsione, quando nei confronti del suo titolare risulti chelo abbia acquistato in modo fraudolento; in caso di sopravvenuta pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica; in caso di assenza dal territorio dell’Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi; oppure in caso di esistenza di analogo permesso di soggiorno in un altro Stato dell’Unione; infine in caso di assenza da sei anni dal territorio dello Stato.
Accennando agli stranieri in possesso di un permesso per lungo soggiornanti, rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea, l’Avvocato Pitorri rileva che lo straniero titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo, ottenuto in un altro Stato dell’Unione, può chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, al fine di, innanzitutto, svolgere un’attività di lavoro autonomo o subordinato nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione nazionale; frequentare corsi di studio o di formazione professionale; soggiornare ad altro scopo, purché dimostri la disponibilità di risorse economiche pari almeno al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché un’assicurazione sanitaria.
La richiesta di permesso di soggiorno può essere presentata entro tre mesi dall’ingresso sul territorio nazionale. Per essere richiesto non è d’obbligo che lo straniero sia in possesso di un visto di ingresso, e si prescinde inoltre dall’effettiva residenza all’estero per il rilascio dell’eventuale nulla osta al lavoro.
E ancora. Dall’11 marzo 2014, a seguito dell’entrata in vigore del D.LGS. n. 12/2014, che ha recepito la Direttiva 2011/52/UE, anche i beneficiari di protezione internazionale hanno la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Per poterlo richiedere, bisogna dimostrare di essere presenti in Italia da almeno cinque anni in modo regolare (per effettuare il conteggio viene considerata la data di presentazione della domanda di protezione internazionale), di essere residente, di avere un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale. Non sarà, invece necessario superare il test di conoscenza di lingua italiana, così come, nel caso il documento venga chiesto per un intero nucleo familiare, dimostrare di avere un alloggio idoneo. Relativamente ai requisiti reddituali, il decreto tiene conto delle particolari condizioni di vulnerabilità in cui può versare un beneficiario di protezione internazionale, facendo concorrere alla determinazione del reddito, per una misura massima del dieci per cento, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito da un ente assistenziale, pubblico o privato riconosciuto.
Sul permesso Ue rilasciato deve essere espresso che al possessore è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia, con relativa data in cui il riconoscimento è stato effettuato.
Infine, evidenzia l’Avvocato Pitorri, il più recente l D.lgs. n. 13/2017 ha introdotto all’articolo 9 nuove modalità di annotazione dello status di protezione internazionale, sul permesso di soggiorno di lungo periodo, per i titolari di protezione internazionale riconosciuta da uno Stato diverso da quello che rilascia il permesso di soggiorno Ue. Viene, infine, previsto l’allontanamento dello straniero con permesso di soggiorno UE nei casi in cui sussistano motivi di sicurezza dello Stato, o di ordine e sicurezza pubblica, per soggiornanti di lungo periodo, e titolare di protezione internazionale verso lo Stato membro, che ha riconosciuto la protezione internazionale, ovvero verso altro Stato non UE.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri