Permesso di soggiorno con dicitura Carta Blu UE

By redazione

Spiegato dall’avvocato Iacopo maria pitorri

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Spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che detta tipologia di permesso di soggiorno è disciplinata dal D.LGS 286/98 art. 27 quater e D.LGS 108/2012 di recepimento della direttiva europea n.2009/50/CE. Oltre ciò, a chiarire diversi aspetti, vi sono state la Circolare amministrativa n. 5209 3 agosto 2012 e la Circolare amministrativa n.6385 26 luglio 2012.

La “Carta blu UE”, evidenzia l’Avvocato Pitorri, può essere richiesta dai lavoratori extracomunitari altamente qualificati, come nuova categoria di lavoratori che possono fare ingresso in Italia, al di fuori del regime delle “quote d’ingresso”. La richiesta della “Carta blu UE” si estende anche ai lavoratori con qualifiche professionali tecniche. La normativa, inoltre, prevede la possibilità per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, di presentare domanda di conversione del permesso di soggiorno in “Carta Blu UE”, qualora in possesso della documentazione richiesta per il riconoscimento dei titoli di qualifica professionale, rilasciati dal loro Paese di origine.

Specifica l’Avvocato Pitorri che la richiesta del nulla ostaal lavoro, per i lavoratori stranieri altamente qualificati, è presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di competenza, avvalendosi del sistema informatizzato del Ministero dell’Interno (indicando il proprio indirizzo di posta elettronica). Dal punto di vista pratico, segnala l’Avvocato Pitorri, una volta ultimata la fase di registrazione, è possibile accedere nell’area “richiesta moduli”, dove si può compilare il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della “Carta Blu UE” (Modulo BC). Per inviare il modulo, è necessario indicare tutti i dati obbligatori richiesti, tra cui il contratto di lavoro, o la proposta di lavoro vincolante, il titolo di istruzione e la relativa qualifica superiore, l’importo annuale lordo (calcolato in base ai parametri indicati dalla normativa). L’avvenuta ricezione del modulo è, poi, disponibile direttamente dalla homepage dell’utente.

Rileva l’Avvocato Pitorri che gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro, a prescindere dal requisito dell’effettiva residenza all’estero. Il termine per il rilascio del nulla osta è di novanta giorni, trascorsi i quali il lavoratore straniero si dovrà recare allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno.

Il permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”, palesa l’Avvocato Pitorri, è rilasciato dal Questore al lavoratore straniero, altamente qualificato, autorizzato allo svolgimento di attività lavorative, successivamente alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Ha una validità di due anni, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Negli altri casi, segue la stessa durata del rapporto di lavoro (che, però, non può essere inferiore ad un anno).

Ricorda l’Avvocato Pitorri che il titolare di “Carta blu UE”, nei primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, subisce limitazioni relative all’accesso all’occupazione, sia rispetto all’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate” (per le quali è previsto un divieto assoluto), che rispetto all’opportunità di cambiare datore di lavoro (per questo caso specifico è d’obbligo richiedere l’autorizzazione preliminare alle Direzioni Territoriali del Lavoro di competenza, tramite una procedura di silenzio-assenso).

Le istanze di rinnovo del permesso successive vanno presentate negli appositi uffici postali abilitati.

Il titolare di permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE” può, innanzitutto, richiedere il ricongiungimento familiare, in conformità con le disposizioni generali previste dall’art. 29 del T.U. sull’immigrazione, a prescindere dalla durata del permesso; può andare in un altro Stato della UE, solo dopo aver trascorso diciotto mesi legalmente nel primo Stato membro in cui lo straniero ha ottenuto il rilascio del titolo di soggiorno (e, comunque, lo spostamento in un altro Stato membro resta vincolato all’esercizio di un’attività lavorativa altamente qualificata); può entrare in Italia al fine di esercitare attività altamente qualificate senza necessità di un visto, solo dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro. In questo caso, spetta al datore di lavoro presentare domanda di nulla osta al lavoro, entro e non oltre un mese dall’ingresso dello straniero. Il nulla osta è rilasciato entro il termine ridotto di sessanta giorni.

Chiarisce l’Avvocato  Pitorri che la domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare di “Carta blu UE” soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. In più, chi possiede questo tipo di permesso di soggiorno può usufruire del principio di parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza ed assistenza sociale, accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, tra cui  l’alloggio; può richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (in questo caso i cinque anni di soggiorno obbligatori per il suo rilascio possono essere raggiunti anche in modo cumulativo, sommando cioè i periodi di soggiorno regolare come titolari di “Carta blu UE” in un altro Stato membro); può presentare richiesta di cittadinanza italiana, qualora siano trascorsi almeno dieci anni di residenza legale in Italia; può, infine, iscriversi al  Servizio Sanitario Nazionale gratuitamente (iscrizione obbligatoria) presso la Asl di residenza, oppure di dimora.                                                             

                                                                                          Avvocato Iacopo Maria Pitorri