I tempi della Giustizia
Agosto 12, 2019
L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, parlando di giustizia, evidenzia che il primo aspetto che emerge quando ci si riferisce all’andamento del sistema giudiziario riguarda quasi sempre la durata dei processi. Dal punto di vista del tempo, invero, critiche e preoccupazioni in merito alla lentezza della giustizia costituiscono, ad oggi, un dato costante per tutti coloro che operano in questo settore.
Risultano di palmare evidenza sia i tempi medi, non accettabili della giustizia civile, sia il divario che sussiste con gli altri paesi europei, che, nel contempo, comporta svantaggi a livello competitivo per le imprese italiane, oltre a scoraggiare gli investimenti esteri.
L’Avvocato Pitorri fa presente che, circa un decennio fa, pendevano dinanzi agli uffici giudiziari italiani circa sei milioni di procedimenti civili: un valore massimo mai raggiunto. Secondo la Banca mondiale, nel 2010, per risolvere qualsivoglia disputa, in Italia, occorreva più del doppio dei giorni necessari, in media, negli altri paesi avanzati. Questa situazione, in costante peggioramento, ha generato l’adozione di un grande processo di riforma, oltre a misure organizzative tese a due principali obiettivi: contenere la domanda, da un lato, e migliorare l’organizzazione e razionalizzare gli uffici giudiziari (al fine di aumentarne la produttività), dall’altro.
Gli interventi che si sono posti in essere, pertanto, hanno contribuito, innanzitutto, a reindirizzare una parte del contenzioso verso strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Oltre ciò, a scoraggiare il ricorso opportunistico alla giustizia, soprattutto per alcune tipologie di controversie particolarmente interessate dal fenomeno. Vi è, poi, stato un inevitabile aumento dei costi di accesso al sistema giudiziario. Ulteriormente, si è voluta restringere la possibilità di presentare impugnazioni (dinanzi alle Corti di Appello e di Cassazione). Dalle prime misure acquisite con la riforma, sono sorti nel nostro Paese gli istituti della mediazione obbligatoria, la negoziazione assistita e una nuova forma di arbitrato presso il Consiglio dell’ordine degli Avvocati.
L’Avvocato Pitorri evidenzia che anche altre tipologie di interventi hanno contribuito a contrastare alcune forme di abuso del processo, al fine di non rendere conveniente la resistenza in giudizio, tramite determinate misure specifiche (riconoscimento dei danni derivanti da eccessiva durata dei procedimenti, contenzioso previdenziale, aumento del tasso di interesse legale). Con diversi, ulteriori interventi, succedutisi nel tempo, sono stati poi aumentati in via generale i costi del contenzioso, in alcuni casi, come per le opposizioni a sanzioni amministrative e per il settore lavoro, superando la preesistente forma di gratuità. Oltre ciò, la litigiosità di proporre impugnazioni è stata ristretta con l’introduzione di un filtro di ammissibilità.
Sotto altri aspetti, per incrementare la produttività, si è raggiunto l’obiettivo, innanzitutto, di sfruttare economie di scala e accrescere il grado di specializzazione dei giudici; poi di consentire lo svolgimento di una serie di attività processuali per via telematica; infine di introdurre modalità più snelle di svolgimento del rito e rafforzare il ruolo del giudice nella conduzione dell’iter procedurale.
Evidenzia l’Avvocato Pitorri che la riorganizzazione del mondo giudiziario, dal punto di vista geografico, ha portato ad una razionalizzazione delle sedi giudiziarie, con l’accorpamento dei Tribunali di piccole dimensioni spesso inefficienti e a volte sopra dimensionati rispetto alle esigenze e la soppressione di diversi uffici del giudice di pace. Nel contesto di detta razionalizzazione, tuttavia, l’intervento di maggiore impatto, al di là delle apparenze, è stato probabilmente la soppressione delle sezioni distaccate. Queste sezioni, eredità delle vecchie Preture, in molti luoghi non erano più adeguatamente presidiate e in moltissimi casi avevano accumulato un arretrato molto superiore alle stesse sedi centrali.
Oggi il processo civile telematico è diventato obbligatorio per il deposito degli atti processuali, da parte dei difensori delle parti costituite, ed è stato incentivato per gli altri atti. Sul piano procedimentale, gli interventi hanno creato sezioni specializzate in tema di materia societaria presso i Tribunali distrettuali e le Corti di Appello (fatta eccezione per Caltanissetta, Catanzaro, Messina, Lecce), oltre all’introduzione di un nuovo procedimento sommario di cognizione, certamente più snello e meno articolato di quello ordinario. Gli interventi legislativi sono particolarmente significativi, atteso che sono volti alla riorganizzazione degli uffici giudiziari, avvenuta spesso in collaborazione con l’avvocatura (negli anni tra il 2006 ed il 2014).
Con il programma di gestione previsto dall’art. 37 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, è stata introdotta una politica di verifica e di definizione dell’arretrato con obiettivi, priorità e monitoraggio dei risultati. Oltre ciò, al fine di migliorare l’intero sistema giudiziario, un contributo di grande rilievo si è avuto con nuove risorse, connesse a significativi investimenti in tema di informatica giudiziaria, assunzione di nuovi magistrati (che hanno contribuito alla riduzione della scopertura degli organici), nonché alla ripresa di un programma di assunzioni nel personale amministrativo, dopo un blocco che durava da quasi venti anni.
A dire dell’Avvocato Pitorri, gli interventi di cui sopra sono particolarmente significativi, posto che hanno interessato diversi livelli, con rilevanti, vantaggiose iniziative, per molti aspetti dell’assetto giudiziario in genere.
Infine, per quanto concerne il costo dell’accesso alla giustizia, dal 2002 la tassazione per le spese degli atti giudiziari si basa sul “contributo unificato di iscrizione a ruolo”.
In linea generale, il contributo unificato si applica per ciascun grado di giudizio nel processo civile, nonché amministrativo e tributario, in base al valore (per scaglioni) della controversia. Aumenti del contributo sono stati stabiliti con il d.l. 98/2011, con la legge 183/2011 (incremento, rispettivamente, del 50 per cento per i giudizi di impugnazione, e del 100 per cento sui processi davanti alla Corte di Cassazione rispetto al primo grado), e con il d.l. 1/2012 (incremento del 100 per cento, rispetto al processo ordinario, per i procedimenti dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa). Il d.l. 90/2014 ha introdotto una serie di incrementi generalizzati del contributo unificato, nella misura di circa il 15 per cento, applicati alla tabella per scaglioni del processo civile e ad alcuni procedimenti dove il contributo è dovuto in misura fissa. A titolo d’esempio, una controversia nell’ambito del procedimento civile ordinario, il cui valore sia compreso tra 26.000,00 e 52.000,00 euro, è assoggettata a un contributo di 518,00 euro in primo grado, di 777,00 euro nel giudizio di impugnazione, e di 1.036,00 in Cassazione.
Tuttavia, se la materia è di competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, il contributo è pari a 1.036 euro.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri