L’Avvocato Pitorri spiega i principi di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro
Ottobre 21, 2019
L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, si trova sovente, nell’espletamento della professione forense, a dover prendere in considerazione, nelle varie fattispecie sottoposte alla sua attenzione, e a dover spiegare ai clienti che, magari, hanno delle problematiche inerente a un contratto, un negozio giuridico in genere, ovvero un rapporto professionale con un altro individuo, i principi di “correttezza” e “buona fede”. Hanno una importanza fondamentale, oltre che dal punto di vista umano, anche nel nostro ordinamento giuridico. In virtù di essi, ogni contraente è tenuto ad una determinata condotta, nonché alla cooperazione per realizzare l’interesse di controparte. Sono certamente il filtro necessario per impedire che l’esercizio della discrezionalità di ciascuna delle parti del rapporto possa provocare discriminazione, vessazione o, comunque, un mero arbitrio in danno di controparte. Il diritto datoriale di libertà nella iniziativa economica è costituzionalmente riconosciuto all’art. 41 della Carta Costituzionale. Presenta, tuttavia dei limiti che sfociano negli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 del codice civile). Ciò non solo per quanto concerne la stipulazione, ma anche per la interpretazione e l’esecuzione del contratto (artt. 1366,1175,1375 del codice civile). Posto che, argomentando su questi due aspetti così importanti per il diritto, si potrebbe facilmente incorrere in una sterile astrattezza, citando un esempio, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri richiama una pronuncia della Corte di Cassazione su questi due principi. |
In giurisprudenza si è andata sempre più propagando la condotta, da parte dei lavoratori cassieri, addetti e/o commessi di vendita nel commercio al dettaglio che hanno ad oggetto episodi in cui la carta fedeltà, propria o di soggetti terzi, viene impropriamente utilizzata dal dipendente al fine di trarre un vantaggio diretto e/o indiretto. Molto spesso le carte fedeltà consentono di accumulare punti che possono, a loro volta, essere tramutati in buoni sconto da utilizzare in diversi punti vendita. Si tratta di condotte che, pur cagionando in molti casi un danno economico esiguo, incrinano de facto il rapporto fiduciario e vengono sanzionate con un licenziamento disciplinare da parte del datore di lavoro. La Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza 11181/2019, ha ritenuto legittima la decisione presa dalla Corte d’Appello in merito al licenziamento della cassiera di un negozio, provvedimento ritenuto illegittimo, invece, dal giudice di secondo grado. Ha osservato la Suprema Corte che la Corte d’Appello ha ben valutato il venir meno dell’elemento fiduciario nel rapporto con al datore di lavoro “indipendentemente da una valutazione economica dell’entità del danno causato, certamente non rilevante, valorizzando invece la gravità della condotta, ricollegata alla truffa”. La pronuncia della Cassazione si fonda su un indirizzo maggioritario, dal quale si evince importanza del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato in collegamento diretto con i doveri di correttezza e buona fede ex articoli 1175 e 1375 del codice civile. Buona fede e correttezza integrano le clausole generali, che hanno lo scopo di dare una determinata proporzionalità al sistema del diritto del lavoro. L’inosservanza di questi due fondamentali principi, fa scattare le sanzioni disciplinari. Rifacendosi alla sentenza suddetta, emerge che comportamenti come l’uso improprio della carta fedeltà, in astratto, da un punto di vista meramente positivistico, possa configurare una condotta legittimante un licenziamento. Così, però, in concreto non é. Il dovere di solidarietà sociale, di cui all’articolo 2 della nostra Carta Fondamentale, ha la funzione di mitigare le norme. Il requisito della buona fede, quando entra in gioco, genera equilibrio in un rapporto contrattuale, nel quale una parte avrebbe più forza rispetto all’altra. Nel quale tale clausola è, come ribadito, un limite al potere di una parte, che altrimenti sarebbe libera di agire a proprio totale arbitrio. Questa è dunque una prospettiva di sistema. Questi sono principi cardine del diritto del lavoro. D’altro canto, vige, in ulteriore ipotesi, in diritto, un principio di conservazione dei rapporti. E dunque, sotto tale prospettiva, vanno valutate, in un’ottica di sistema, non solo pronunce come quella commentata dall’Avvocato Pitorri ma, soprattutto le clausole di buona fede e correttezza, nel diritto e nel rapporto di lavoro.