L’Avvocato Pitorri spiega il disegno di legge Pillon nel diritto di famiglia

By redazione

Ci rammenta l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che circa una anno, fa, precisamente nell’agosto del 2018, è stato assegnato alla commissione giustizia del Senato il disegno di legge 735, altrimenti noto come “disegno di legge Pillon” (dal nome del senatore della lega Simone Pillon). E’ costituito da ventiquattro articoli, che introducono una serie di  modifiche in materia di diritto di famiglia, separazioni e affido condiviso dei minori (che,  una volta entrate in vigore, si applicheranno anche ai procedimenti pendenti).

Considerata la particolare materia, al fine di evitare inutili, sterili lungaggini, per snellire determinate procedure, l’Avvocato Pitorri fa presente che il disegno di legge, introduce alcune procedure stragiudiziali di risoluzione alternativa delle controversie. Prevede, invero, la possibilità di introdurre la mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni “a pena di improcedibilità”, indicando quale espresso obiettivo del legislatore quello di “salvaguardare per quanto possibile l’unità della famiglia”. A tal fine viene istituito l’albo dei mediatori familiari, con la possibilità di accesso anche agli avvocati iscritti al relativo ordine professionale da almeno cinque anni ( con una pregressa esperienza di almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di famiglia e minorile per ogni anno). La mediazione familiare avrà durata massima di sei mesi e l’ipotetico conseguimento di un accordo dovrà soggiacere alla omologazione del tribunale entro e non oltre quindici giorni dal raggiungimento dello stesso, a pena di nullità.Specifica l’Avvocato Pitorri che la partecipazione al procedimento sopra indicato è volontaria, tuttavia il ddl prevede che lo stesso procedimento rivesta carattere di obbligatorietà per le coppie con figli minorenni.

L’articolo 11 del ddl prevede che “indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali e a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale. Si garantisce, comunque, la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti con ciascun genitore, a meno che non ci sia un motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del minore in casi tassativamente individuati. Il giudice, inoltre, nell’affidare in via condivisa i figli minori, dovrà stabilire il doppio domicilio dello stesso ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.”

Il mantenimento deve essere ripartito tra i due genitori. Diventa, cioè, diretto,  dovendo ciascun genitore contribuire per il tempo in cui il figlio gli è affidato. Il piano genitoriale, pertanto, dovrà contenere la ripartizione per ciascun capitolo di spese, sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie.

Il  disegno di legge in materia di famiglia, ha come obiettivo principale quello di contrastare il fenomeno della cosiddetta “alienazione genitoriale”, vale a dire quella condotta attivata da uno dei due genitori posta in essere per allontanare il figlio dall’altro genitore. Questo perché , chiarisce l’Avvocato Pitorri  quando vi è una crisi familiare, generalmente il diritto del minore ad avere entrambi i genitori finisce frequentemente violato, con la concreta esclusione di uno dei genitori (la maggior parte delle volte il padre) dalla vita dei figli, e con il contestuale eccessivo rafforzamento del ruolo dell’altro genitore.

Al riguardo prevedono espressamente gli articoli 17 e 18 del ddl che “qualora il minore manifestasse rifiuto, alienazione o estraneazione verso uno dei genitori, pur in assenza di evidenti condotte di uno degli stessi a  giustificazione di tale comportamento, il giudice incaricato potrà prendere dei provvedimenti di urgenza: limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale, inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore o il collocamento provvisorio del minore presso una apposita struttura specializzata”.

Qualora si presentino ipotesi di alienazione genitoriale il giudice, ai sensi dell’art. 9 del presente ddl,  potrà punire con il pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni le “manipolazioni psichiche” o gli “atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento”. Tutto ciò, sottolinea l’Avvocato Pitorri, nell’esclusivo interesse del minore.

Prima del 2006 era compito del tribunale stabilire a quale genitore i figli dovessero essere affidati in via esclusiva. Dal 2006, con la legge sopra indicata, è stato introdotto il principio dell’affido condiviso, salvo i casi in cui questo potesse risultare dannoso per i minori. Tuttavia le percentuali di affidi paritetici risultano a dir poco allarmanti. Tant’è vero, come sostenuto dall’ideatore del ddl, ci si è ritrovati spesso di fronte ad un affido che nei fatti risulta ancora esclusivo, pur dovendo essere invece condiviso.

Con riferimento al concetto di mantenimento diretto, invece, preme osservare come lo stesso sia già presente nel nostro ordinamento e, dalla lettera della legge, si evince come residuale l’ipotesi in cui uno dei genitori corrisponda all’ex partner le somme di cui il minore ha bisogno.

Dispone, infatti, l’art. 337 ter c.c. Che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.

Il disegno di legge Pillon si inserisce in un contesto normativo che riguarda le questioni relative all’affidamento dei figli minori nei casi di separazione dei genitori,  già profondamente riformato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54.

Non si esclude, comunque, che il disegno di legge in questione, rivoluzionando il sistema, in ambito di famiglia comporti anche  probabilmente delle complicazioni in merito alle procedure di separazione e divorzio, rendendo di fatto separazione e divorzio accessibili soprattutto a soggetti economicamente abbienti, dovendo risultare necessario, come detto, investire dell’incombenza un mediatore, redigere un dettagliato piano familiare sulle amicizie e frequentazioni dei figli etc., con i relativi costi chiaramente ipotizzabili. Oltre ciò, il piano familiare o genitoriale sopra indicato, oltre a comportare un inutile esborso economico e, per l’effetto, disincentivare la separazione dei coniugi, ridurrebbe la libertà di scelta del minore.

                                                                               Avvocato Iacopo Maria Pitorri