IL DECRETO LEGGE SU SICUREZZA E IMMIGRAZIONE
Febbraio 10, 2020
Lo scorso 5 ottobre 2018 , ricorda l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, è entrato in vigore il decreto legge su Sicurezza e Immigrazione del 4 ottobre 2018, n.113, “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.
Il provvedimento in questione ha introdotto una serie di novità in materia di immigrazione e protezione internazionale, di sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa. Più segnatamente, spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il decreto prevede misure per contrastare più efficacemente l’immigrazione illegale, garantendo l’effettività dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione. Disciplina anche i casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo, per esigenze di carattere umanitario. Definisce, tra l’altro, nuove regole in materia di revoca dello status di protezione internazionale, in conseguenza dell’accertamento della commissione di gravi reati.
Tra le misure previste, evidenzia l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, vi è la razionalizzazione del ricorso al sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. Viene prevista, inoltre, la revoca della cittadinanza acquisita dagli stranieri condannati in via definitiva per reati di terrorismo.
Sottolinea l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che le nuove norme restrittive sulla protezione umanitaria, varate dal Decreto Sicurezza, hanno carattere di irretroattività, vale a dire non possono essere applicate alle domande che sono state presentate prima del 5 ottobre scorso. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione del 20 febbraio 2019. Nell’esaminare, invero, il ricorso di un migrante (cittadino della Guinea), cui il tribunale di Napoli aveva respinto la domanda di protezione internazionale, fuggito dal suo paese per motivi economici e per contrasti con i genitori, la Cassazione ha statuito che “la normativa introdotta con il dl n.113 del 2018, convertito nella legge n.132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione”. La Suprema Corte ha constatato che il Decreto Sicurezza ha previsto espressamente due commi, che disciplinano i permessi già rilasciati (che rimangono in vigore, anche se alla scadenza saranno applicate le nuove disposizioni) e quelli non ancora rilasciati, ma per i quali la commissione territoriale ha già accertato i presupposti per il rilascio del permesso umanitario. Restano, dunque, inevitabilmente esclusi i casi ancora da decidere, o quelli per i quali c’è stata una prima decisione negativa per il migrante.
Vi è, poi, un’altra, successiva sentenza, la n. 11312 del 26 aprile 2019,enunciata dalla Corte di Cassazione, che ha destato l’attenzione degli “addetti ai lavori”, e quindi anche dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il quale per lo svolgimento della sua attività forense è in costante e continuo aggiornamento normativo e giurisprudenziale. Gli Ermellini di piazza Cavour hanno stabilito che l’esercizio concreto di un potere di indagine aggiornato, non dovrà più mancare, nel prendere una decisione in tema di asilo politico. Nulla potrà essere fatto, “senza una specificazione”. L’input lo ha provocato un cittadino pakistano, che si è rivolto alla Suprema Corte, al fine di vedersi accogliere la sua domanda di asilo politico, negata fino a quel momento. L’asilo ad Alì era stato negato semplicemente sulla base di “fonti internazionali” che parlavano di conflitto in Pakistan nelle zone del Fata e del Khyber Pakthunkwa, mentre per la sua regione di provenienza, non citata, si faceva riferimento a fonti Easo (l’Agenzia europea per l’asilo), che comunque definiva la situazione “assai instabile”.
La Cassazione, accogliendo dunque il ricorso di Alì, ha sottolineato che il giudice “ è tenuto a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate”, e non di “formule generiche” come il richiamo a vaghe “fonti internazionali”.
Solo ad analizzare il titolo del decreto legge, è possibile comprendere su quali punti si è andati ad agire: “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”. Spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che sono quaranta gli articoli che formano il testo. I provvedimenti più importanti e significativi, riguardano, per quanto concerne la sicurezza urbana, il piano nazionale sgomberi; la invasione di edifici (verrà, infatti, punito chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto); gli stanziamenti a Polizia di Stato e Vigili del Fuoco; l’introduzione del reato di blocco stradale. Relativamente, invece, alla lotta al terrorismo, si cercherà di prevenire gli attentati; si porrà in essere il Daspo per i sospettati di terrorismo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive: è una misura prevista dalla legge italiana, al fine di impedire aggressioni violente nei luoghi degli avvenimenti sportivi). Il Daspo verrebbe esteso anche per chi è sospettato di essere in preparazione di un attentato oppure di fiancheggiare un’organizzazione terroristica.
Per intraprendere la lotta alla Mafia, il Decreto Sicurezza prevede il contrasto alle infiltrazioni mafiose: negli enti locali e negli appalti pubblici ed il sequestro e la confisca dei beni (è prevista la possibilità che un immobile confiscato alle organizzazione criminali sia dato in affitto “sociale” alle famiglie in condizioni di disagio).
Per ciò che riguarda la immigrazione, in tema di “richiesta di asilo politico”, sono aumentate le tipologie di reati che annullano la sospensione della richiesta di asilo politico, dopo una condanna in primo grado, portando all’espulsione immediata (si tratta di violenza sessuale, spaccio, furto e lesioni aggravate a pubblico ufficiale). Il Decreto Sicurezza prevede anche la abolizione della protezione umanitaria: in determinati casi, cioè, il compimento di un procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Per ciò che concerne il trattenimento nei centri per il rimpatrio, le tempistiche sono raddoppiate (da un massimo di novanta a centottanta giorni).
Il Decreto prevede altresì la revoca della cittadinanza: se una persona viene ritenuta un possibile pericolo per lo Stato, potrebbe scattare la revoca della cittadinanza, in caso di condanna in via definitiva per reati legati al terrorismo. In più, una domanda di cittadinanza potrà essere rigettata anche se presentata da chi ha sposato un cittadino italiano.
Relativamente ai fondi per i rimpatri, stanziati 500.000 euro per il 2018, è previsto l’impiego di 1,5 milioni per il 2019 e 500.000 euro per il 2020.
E ancora. Gli SPRAR, i piccoli centri che ospitano i migranti, sotto la protezione/assistenza dei Comuni, non potranno più accogliere i richiedenti asilo, ma soltanto minori non accompagnati, oltre a chi ha già ricevuto la protezione internazionale.
Dall’entrata in vigore del Decreto Sicurezza, fa emergere l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, sono scaturite delle inevitabili conseguenze. Dalle stime dell’ISPI (Istituto italiano per gli studi di politica internazionale, specializzato in analisi geopolitiche e delle tendenze politico-economiche globali), basate sui dati del Ministero dell’Interno, risulta, invero, che tra giugno 2018 e aprile 2019 circa cinquantunomila stranieri siano “diventati nuovi irregolari, in Italia”. Di questi, tra gli undicimila e i tredicimila sarebbero conseguenza diretta del decreto. Le ragioni sembrano evidenti, chiarisce l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri. Il nucleo principale del provvedimento si sostanzia nella eliminazione della protezione umanitaria, quella alla quale più frequentemente negli anni, hanno fatto ricorso le commissioni territoriali incaricate di valutare le richieste di asilo dei migranti. All’aumento dei dinieghi, tuttavia, corrisponde un inevitabile aumento degli allontanamenti dai centri di accoglienza, senza, però, che vi sia un altrettanto aumento di rimpatri. In buona sostanza, al migrante che non ha più i requisiti per restare sul nostro territorio viene, in genere, messo in mano un foglio di via con l’ingiunzione di lasciare il Paese. Conseguentemente, laddove fosse , in assenza di controlli, solo una piccola parte di stranieri osserverebbe l’obbligo impartitogli. La maggioranza finisce per strada, allo sbando. Poi i rimpatri sono complessi e costosi. Cosa estremamente preoccupante, se si pensa che, non di rado, da un “invisibile”, può, purtroppo, nascere anche un “criminale”.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri