Avv. Pitorri Roma Diritto Matrimoniale
Aprile 2, 2020
L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri di Romaha una specializzazione anche nel Diritto Matrimoniale. Il matrimonio “tradizionale” resta al centro del diritto di famiglia, nonostante la società offra nuove sfide e nuovi modelli, alternativi al matrimonio classico, che ha attraversato le epoche e la storia. Inoltre, è dal matrimonio che si originano alcuni istituti giuridici che danno completezza alla disciplina.
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In questo articolo dal titolo Avv. Pitorri Roma Diritto Matrimoniale sarà possibile trovare informazioni sugli elementi caratteristici del matrimonio e le implicazioni giurisprudenziali che ne conseguono. Il matrimonio è un istituto da cui nascono effetti giuridici condizionanti per sempre o per un lungo periodo sulla vita affettiva ed economica dei contraenti. L’articolo 29 della Costituzione afferma come la famiglia “legittima” sia quella basata sul matrimonio. La parola “matrimonio” è indica le nozze, l’atto attraverso il quale viene realizzata la società coniugale, e il rapporto che ne consegue per gli sposi. In Pitorri Diritto Matrimoniale, poi, il lettore potrà trovare specificati quelli che sono i requisiti necessari perché possa realizzarsi un matrimonio. E’ il codice civile, nell’articolo 86, che regolamenta la questione e identifica nella libertà di stato il primo requisito importante. Secondo tale principio non può sposarsi chi è legato da un precedente matrimonio a meno che: il precedente vincolo sia stato annullato o risulti nullo; il vincolo si sia sciolto per via del divorzio; il coniuge sia morto. La libertà di stato per la legge civile, fa riferimento anche alla situazioni di coloro che abbiano celebrato il matrimonio solo in chiesa, senza la trascrizione dell’atto presso gli uffici comunali. Continuando con la lettura di Jacopo Maria Pitorri Diritto Matrimoniale si chiarisce anche la differenza tra il concetto di matrimonio nullo e annullabile. A tal proposito, un matrimonio risulta nullo se contratto senza di libertà di stato, cioè quando uno o entrambi i coniugi risultano vincolati da precedenti nozze non ancora annullate o sciolte. Pertanto, il matrimonio può essere impugnato in qualunque momento, non solo dai coniugi e dal pubblico ministero, ma da chiunque vi abbia interesse. Secondo la legge italiana questo matrimonio non esiste, non deve essere sciolto con il divorzio non ha alcun effetto legale. Si possono concretizzare anche altri casi di nullità del matrimonio. Essi sono i seguenti: una delle parti risulta incapace di intendere e di volere; uno dei coniugi è affetto da incapacità naturale; difetto d’età prevista dal codice; esistenza di legame di parentela, affinità, adozione o affiliazione.
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Diversa, invece, è la condizione di invalidità, che si realizza perché il consenso di uno o di entrambi i coniugi è stato estorto con violenza, con paura o per errore. E’ invalido anche il matrimonio realizzato con la simulazione, quando i coniugi si sposano, ma con l’accordo di non ottemperare agli obblighi e di non esercitare i diritti che ne derivano. Sussistono, però, altri requisiti per cui un matrimonio possa essere dichiarato valido. Essi sono: il raggiungimento della maggiore età (art 84 c.c.), la capacità di intendere e di volere (art. 85 c.c.), l’assenza di commixtio sanguinis (art. 89 c.c.), per cui una donna che abbia già contratto matrimonio non può sposarsi nuovamente se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio precedente, (al fine di non dubitare della paternità di un eventuale nascituro), fatto salvo il caso in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi. Nel seguente articolo, denominato Pitorri Diritto Matrimoniale, poi, si specificano anche tutti quei casi per cui può sussistere un impedimento al matrimonio. Nello specifico, le cause di impedimento al matrimonio previste dal codice civile italiano riguardano soprattutto il divieto di contrarre matrimonio: tra parenti (art. 87 c.c.) ed in particolare tra genitori e figli, fratelli e sorelle figli della stessa madre, ma di padre diverso, che figli dello stesso padre, ma di madre diversa; tra zio e nipote; suocero e nuora; genero e suocera; cognato e cognata (anche se in queste ultime tre situazioni, il Tribunale può prevedere una dispensa); adottante e adottato; figli adottivi della stessa persona; adottato e coniuge dell’adottante; adottante e coniuge dell’adottato; tra una persona condannata per omicidio tentato o consumato ed il coniuge della vittima. Dunque, il diritto matrimoniale è una materia complessa e strutturata, ma in Pitorri Diritto Matrimoniale è stato possibile chiarire al meglio le questioni che ad esso si legano, sottolineando quanto sia fondamentale essere sostenuti da un legale esperto nel settore. Se i contenuti rinvenuti in Pitorri Diritto Matrimoniale sono stati di vostro interesse, provate a condividerli con i vostri contatti e all’interno dei vostri social.