Jacopo Maria Pitorri Cittadinanza Italiana per Matrimonio

By redazione

La cittadinanza italiana può essere richiesta da un cittadino straniero se esso contrae matrimonio con un cittadino italiano. Vediamo in questo articolo quali sono i documenti da presentare per la domanda e come vanno somministrati. Affrontiamo il discorso facendo aiutare dall’Avvocato Iacopo Maria Pitorri riportando alcune informazioni tratte dai suoi blog ufficiali. Leggi l’articolo Jacopo Maria Pitorri Cittadinanza Italiana per Matrimonio

Se una persona di cittadinanza straniera contrae matrimonio con un cittadino italiano, essa potrà richiedere la cittadinanza italiana che tra le altre cose non prevede la perdita di quella originaria. In Italia infatti, la legge di cittadinanza n. 91 del 1992 prevede e rispetta la doppia cittadinanza laddove essa non viene ovviamente negata dai Paesi d’origine. Nell’articolo Pitorri Cittadinanza Italiana per Matrimonio ci occupiamo non di requisiti ma di documentazione necessaria alla richiesta (per saperne di più sui requisiti da rispettare per ottenere la cittadinanza per matrimonio, segui le altre news). 

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Per poter procedere alla richiesta di cittadinanza per matrimonio è necessario presentare: 

  • il certificato di nascita legalizzato comprensivo di traduzione legalizzata
  • il certificato penale del paese di origine o dei paesi terzi in cui si è risieduto
  • la ricevuta del versamento di 250€ previsto dalla legge 94/2009 modificato dal Decreto Legge n. 113/2018, sul C/C n. 809020 
  • marca da bollo da 16 euro

Il certificato di nascita non deve essere allegato se la nascita è avvenuta e registrata in Italia. Per le donne che acquisiscono il cognome del coniuge occorre presentare il certificato estero di matrimonio. Se il cittadino straniero è apolide o rifugiato, egli dovrà allegare alla domanda il certificato di riconoscimento dello status di apolide o rifugiato riservandosi inoltre di presentare la copia originale presso gli uffici preposti. Nel caso in cui non si abbia il certificato di nascita o ci si trovi nell’impossibilità di reperirlo, il cittadino dovrà produrre un atto di notorietà presso la Cancelleria degli uffici giudiziari ove verranno inserite le generalità proprie e dei genitori. Se si è in assenza di certificato penale, il soggetto dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva sotto sua responsabilità nella quale dichiara se ha o non ha carichi pendenti. Infine è d’obbligo inserire nella domanda il certificato di conoscenza della lingua, richiesto nell’ambito del Decreto Sicurezza (legge n. 132/2018 (pubblicata sulla G.U. – serie generale – n. 281 del 03 dicembre 2018, convertito in Legge il c.d. D.L. sicurezza (D.L. n. 113/2018).


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Per i cittadini UE invece, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento UE (16 febbraio 2019), non è più necessario allegare la legalizzazione o apostille nei certificati di nascita, penale e di matrimonio. 

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