Il decreto su sicurezza e immigrazione
Luglio 3, 2019
Qualche mese fa, rammenta l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, in data 5 ottobre 2018, è entrato in vigore il decreto legge su Sicurezza e Immigrazione del 4 ottobre 2018, n.113, “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Qualche mese fa, rammenta l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, in data 5 ottobre 2018, è entrato in vigore il decreto legge su Sicurezza e Immigrazione del 4 ottobre 2018, n.113, “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Le disposizioni del decreto, sostiene l’Avvocato Pitorri (unitamente ai patrocinatori che, come lo stesso, operano nel settore dell’immigrazione), ha inciso non poco sulle sorti dei migranti giunti in Italia. Ciò perché il provvedimento in questione ha introdotto una serie di novità in materia di immigrazione e protezione internazionale, di sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa. Più segnatamente, il decreto prevede misure per contrastare più efficacemente l’immigrazione illegale, garantendo l’effettività dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione; inoltre, il decreto disciplina i casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario.
Sono definite, poi, nuove regole in materia di revoca dello status di protezione internazionale, in conseguenza dell’accertamento della commissione di gravi reati
Tra le misure previste, evidenzia l’Avvocato Pitorri, vi è la razionalizzazione del ricorso al sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. Viene prevista, inoltre, la revoca della cittadinanza acquisita dagli stranieri condannati in via definitiva per reati di terrorismo. Anche se la portata del provvedimento è ampia, ponendo l’attenzione sugli immigrati, assistiti giornalmente dall’Avvocato Pitorri, emerge l’importanza di recenti orientamenti giurisprudenziali, che hanno influito notevolmente sulle disposizioni del Decreto Sicurezza. La Corte di Cassazione, invero, lo scorso 20 febbraio 2019, ha depositato una sentenza che potrebbe protrarre gli effetti del Decreto Sicurezza sulla protezione umanitaria. La maggior parte delle domande che sono state esaminate (e respinte) in questi mesi dalle Commissioni d’asilo sono state tutte presentate prima del 5 ottobre 2018 (giorno di entrata in vigore della nuova normativa). Basti pensare che sono ben più di 23.000 i migranti che negli ultimi quattro mesi si sono visti negare qualsiasi tipo di protezione in applicazione del Decreto Sicurezza.
Ne deriva che le nuove norme restrittive sulla protezione umanitaria varate dal decreto sicurezza non possano essere applicate alle domande che sono state presentate prima del 5 ottobre. Nell’esaminare, infatti, il ricorso di un migrante (cittadino della Guinea), cui il tribunale di Napoli aveva respinto la domanda di protezione internazionale, fuggito dal suo paese per motivi economici e per contrasti con i genitori, la Cassazione ha statuito che “La normativa introdotta con il dl n.113 del 2018, convertito nella legge n.132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione“. La Suprema Corte ha constatato che il Decreto Sicurezza ha previsto espressamente due commi, che disciplinano i permessi già rilasciati (che rimangono in vigore, anche se alla scadenza saranno applicate le nuove disposizioni) e quelli non ancora rilasciati, ma per i quali la commissione territoriale ha già accertato i presupposti per il rilascio del permesso umanitario. Restano, dunque, inevitabilmente esclusi i casi ancora da decidere, o quelli per i quali c’è stata una prima decisione negativa per il migrante.L’Avvocato Pitorri, alla luce della recente giurisprudenza, evidenzia, pertanto, la palese irretroattività del Decreto Sicurezza. Ciò significa, in buona sostanza, che le domande per i permessi di soggiorno per motivi umanitari presentate prima dell’entrata in vigore dello stesso, di conseguenza, saranno esaminate con la vecchia normativa. Se vi sono i presupposti, quelle accolte avranno la dicitura “casi speciali” e la durata di due anni, come previsto dal decreto legge 113 del 2018. Alla scadenza opererà, quindi, il nuovo regime. Vi è, poi, un’altra sentenza (la n. 11312 del 26 aprile 2019), enunciata dalla Corte di Cassazione, che ha destato l’attenzione degli “addetti ai lavori”, e quindi anche dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, che ogni giorno utilizza gli strumenti legali in suo possesso, aggiornandosi costantemente, per difendere i migranti che giungono presso il suo studio, nel centro di Roma, nelle vicinanze della stazione Termini. Gli Ermellini di piazza Cavour hanno stabilito che l’esercizio concreto di un potere di indagine aggiornato, invero, non dovrà più mancare, nel prendere una decisione in tema di asilo politico. Nulla potrà essere fatto, “senza una specificazione. Il tutto ha avuto inizio ad opera di un cittadino pakistano, che si è rivolto alla Suprema Corte per vedersi accogliere la sua domanda di asilo politico, negata fino a quel momento. L’asilo ad Alì era stato negato semplicemente sulla base di “fonti internazionali” che parlavano di conflitto in Pakistan nelle zone del Fata e del Khyber Pakthunkwa, mentre per la sua regione di provenienza, non citata, si faceva riferimento a fonti Easo (l’Agenzia europea per l’asilo), che comunque definiva la situazione “assai instabile”.
La Cassazione, accogliendo dunque il ricorso di Alì, ha sottolineato che il giudice “è tenuto a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate”, e non di “formule generiche” come il richiamo a vaghe “fonti internazionali”.
Qualche mese fa, rammenta l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, in data 5 ottobre 2018, è entrato in vigore il decreto legge su Sicurezza e Immigrazione del 4 ottobre 2018, n.113, “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Le disposizioni del decreto, sostiene l’Avvocato Pitorri (unitamente ai patrocinatori che, come lo stesso, operano nel settore dell’immigrazione), ha inciso non poco sulle sorti dei migranti giunti in Italia. Ciò perché il provvedimento in questione ha introdotto una serie di novità in materia di immigrazione e protezione internazionale, di sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa. Più segnatamente, il decreto prevede misure per contrastare più efficacemente l’immigrazione illegale, garantendo l’effettività dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione; inoltre, il decreto disciplina i casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario.
Sono definite, poi, nuove regole in materia di revoca dello status di protezione internazionale, in conseguenza dell’accertamento della commissione di gravi reati
Tra le misure previste, evidenzia l’Avvocato Pitorri, vi è la razionalizzazione del ricorso al sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. Viene prevista, inoltre, la revoca della cittadinanza acquisita dagli stranieri condannati in via definitiva per reati di terrorismo. Anche se la portata del provvedimento è ampia, ponendo l’attenzione sugli immigrati, assistiti giornalmente dall’Avvocato Pitorri, emerge l’importanza di recenti orientamenti giurisprudenziali, che hanno influito notevolmente sulle disposizioni del Decreto Sicurezza. La Corte di Cassazione, invero, lo scorso 20 febbraio 2019, ha depositato una sentenza che potrebbe protrarre gli effetti del Decreto Sicurezza sulla protezione umanitaria. La maggior parte delle domande che sono state esaminate (e respinte) in questi mesi dalle Commissioni d’asilo sono state tutte presentate prima del 5 ottobre 2018 (giorno di entrata in vigore della nuova normativa). Basti pensare che sono ben più di 23.000 i migranti che negli ultimi quattro mesi si sono visti negare qualsiasi tipo di protezione in applicazione del Decreto Sicurezza.
Ne deriva che le nuove norme restrittive sulla protezione umanitaria varate dal decreto sicurezza non possano essere applicate alle domande che sono state presentate prima del 5 ottobre. Nell’esaminare, infatti, il ricorso di un migrante (cittadino della Guinea), cui il tribunale di Napoli aveva respinto la domanda di protezione internazionale, fuggito dal suo paese per motivi economici e per contrasti con i genitori, la Cassazione ha statuito che “La normativa introdotta con il dl n.113 del 2018, convertito nella legge n.132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione“. La Suprema Corte ha constatato che il Decreto Sicurezza ha previsto espressamente due commi, che disciplinano i permessi già rilasciati (che rimangono in vigore, anche se alla scadenza saranno applicate le nuove disposizioni) e quelli non ancora rilasciati, ma per i quali la commissione territoriale ha già accertato i presupposti per il rilascio del permesso umanitario. Restano, dunque, inevitabilmente esclusi i casi ancora da decidere, o quelli per i quali c’è stata una prima decisione negativa per il migrante.L’Avvocato Pitorri, alla luce della recente giurisprudenza, evidenzia, pertanto, la palese irretroattività del Decreto Sicurezza. Ciò significa, in buona sostanza, che le domande per i permessi di soggiorno per motivi umanitari presentate prima dell’entrata in vigore dello stesso, di conseguenza, saranno esaminate con la vecchia normativa. Se vi sono i presupposti, quelle accolte avranno la dicitura “casi speciali” e la durata di due anni, come previsto dal decreto-legge 113 del 2018. Alla scadenza opererà, quindi, il nuovo regime. Vi è, poi, un’altra sentenza (la n. 11312 del 26 aprile 2019), enunciata dalla Corte di Cassazione, che ha destato l’attenzione degli “addetti ai lavori”, e quindi anche dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, che ogni giorno utilizza gli strumenti legali in suo possesso, aggiornandosi costantemente, per difendere i migranti che giungono presso il suo studio, nel centro di Roma, nelle vicinanze della stazione Termini. Gli Ermellini di piazza Cavour hanno stabilito che l’esercizio concreto di un potere di indagine aggiornato, invero, non dovrà più mancare, nel prendere una decisione in tema di asilo politico. Nulla potrà essere fatto, “senza una specificazione. Il tutto ha avuto inizio ad opera di un cittadino pakistano, che si è rivolto alla Suprema Corte per vedersi accogliere la sua domanda di asilo politico, negata fino a quel momento. L’asilo ad Alì era stato negato semplicemente sulla base di “fonti internazionali” che parlavano di conflitto in Pakistan nelle zone del Fata e del Khyber Pakthunkwa, mentre per la sua regione di provenienza, non citata, si faceva riferimento a fonti Easo (l’Agenzia europea per l’asilo), che comunque definiva la situazione “assai instabile”.
La Cassazione, accogliendo dunque il ricorso di Alì, ha sottolineato che il giudice “è tenuto a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate”, e non di “formule generiche” come il richiamo a vaghe “fonti internazionali”.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri