Controllo e trasparenza nella Pubblica Amministrazione
Agosto 6, 2019
In virtù di quanto disposto dall’art. 97
della nostra Carta Costituzionale, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri rammenta che
“i pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono
determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge.”. Specifica l’Avvocato Pitorri che la Pubblica
Amministrazione va intesa come l’insieme degli uffici dell’apparato
tecnico-burocratico dello Stato. L’articolo sopracitato indica i tre principi
fondamentali per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. Innanzitutto il
principio di legalità. L’organizzazione dell’amministrazione dello Stato, cioè,
deve essere definita con leggi che ne stabiliscono i compiti e gli obiettivi,
vincolandola al perseguimento dell’interesse pubblico. Vi è, poi, il principio
di buon andamento, nel senso che l’organizzazione dell’amministrazione dello
Stato deve essere tale da garantire l’erogazione di servizi pubblici
efficienti, in linea con il criterio di economicità (l’amministrazione statale
deve procurarsi le risorse necessarie “con il minimo dispendio di mezzi”). Da
ultimo, rileva l’Avvocato Pitorri, il principio di imparzialità, secondo cui
l’amministrazione dello Stato deve svolgere i suoi compiti senza rendersi
responsabile di favoritismi o discriminazioni.
Indubbiamente la materia delpubblico impiego è spesso oggetto di discussioni alla sua efficienza, nonché al rapporto on l’utenza. Nel corso degli ultimi anni sono state introdotte diverse novità, come il diritto di accesso agli atti amministrativi, in virtù del quale i cittadini in possesso di un legittimo interesse possono consultare i documenti relativi alle decisioni prese.
Altre innovazioni riguardano l’uso degli strumenti informatici, che ha lo scopo di rendere più snelli i rapporti con la pubblica amministrazione.
Sottolinea l’Avvocato Pitorri che il mutamento radicale del sistema normativo della P.A, in particolare degli Enti locali, attuato con Legge 18 ottobre 2001 n.3, Riforma del Titolo V, ha stimolato in tutti gli attori interessati (soggetti politici o funzionari) mutamenti sia culturali che professionali, che impegnavano a misurarsi con valori sempre più strettamente collegati al risultato e non semplicemente agli adempimenti formali rispettosi dei principi dell’imparzialità e del buon andamento previsti dall’art.97 della Costituzione. L’Ente locale, fondamentalmente, ha contribuito a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità amministrata, dando la possibilità a tutti di essere attori delle scelte, che influenzeranno il futuro della società locale.
Il fatto che le risorse siano estremamente scarse ha sempre inciso ingentemente sulla efficacia e la gestione delle stesse da parte dell’Ente locale di gestire, al fine di orientare la propria capacità organizzativa al raggiungimento dei risultati attesi. Ciò nonostante, il modello organizzativo dell’Ente locale, risulta spesso inadeguato rispetto alla complessità gestionale, che deriva dalla molteplicità dei servizi di pertinenza. La caratteristica dell’Ente è che non solo ha un forte legame con il territorio ma ne subisce anche l’influenza. L’evoluzione del sistema normativo deve attuare il cambiamento della cultura amministrativa, tramite un approccio differente del sistema Ente locale da parte della classe politica, che dovrebbe attuare strategie idonee al cambiamento della società. Inevitabilmente, pertanto, vi è un costante controllo non solo sugli adempimenti, ma anche sulla coerenza tra gli obiettivi definiti e gli aspetti strutturali e procedurali dell’organizzazione.
Se si pensa al patrimonio delle disposizioni normative in essere, tuttavia, l’Avvocato Pitorri fa emergere un aspetto di notevole rilievo: le norme adottate, sovente, non sono di grande aiuto. Imporre funzioni dirigenziali per legge non può certo aiutare a formare una vera e propria classe manageriale, che dovrebbe essere reclutata in base alla non sola competenza giuridica, ma anche tenendo conto, innanzitutto, della capacità e delle attitudini organizzative di “problem solving”. Da ciò deriva quanto possa essere importante un sistema secondo cui poter conoscere sia la produttività dell’organizzazione esistente, con l’utilizzo di indicatori quantitativi, che le modifiche degli equilibri interni ed esterni, attraverso indicatori sul livello dei servizi. Certamente errori ed anomalie nel funzionamento di una organizzazione potrebbero individuarsi tempestivamente ed, eventualmente, correggersi. In ogni attività, invero, è opportuno, e sotto molti aspetti è indispensabile, il rispetto di determinate regole, programmi ed intendimenti e che vengano raggiunti i risultati sperati e programmati.
Una nuova disciplina del sistema dei controlli interni, tuttavia, palesa l’Avvocato Pitorri, deriva dal decreto legislativo 286/99 con il quale, oltre a dettare una nuova disciplina del sistema dei controlli interni, si è voluta perfezionare l’organizzazione delle varie forme di controllo interno, attraverso la previsione di specifici obblighi a carico delle amministrazioni. Tra questi, ricorda l’Avvocato Pitorri, vi è l’adozione di un sistema informativo alimentato da rilevazioni periodiche di costi, prodotti, attività quale supporto al controllo di gestione; l’individuazione di indicatori di efficienza, efficacia ed economicità; l’individuazione di standard qualitativi dei servizi al pubblico e l’attribuzione agli utenti cittadini di diritti soggettivi relativamente ai servizi resi; il coinvolgimento degli utenti nella valutazione dell’attività amministrativa e dei servizi pubblici erogati; infine le valutazioni comparative dei costi dei rendimenti e dei risultati fra unità operative, sia all’interno di ciascuna amministrazione che fra amministrazioni diverse.
La vigilanza sulla gestione è lo strumento essenziale che consente un maggior controllo dei costi per l’erogazione dei servizi, nonché il controllo di tutto il processo. Da ciò deriva, con l’ausilio anche dei diritti all’informazione, il superamento della persistente prevalenza della P.A. nei riguardi del cittadino.
Ulteriormente, segnala l’Avvocato Pitorri, un grande contributo al miglioramento del sistema si è avuto con il d.lgs n. 267/2000, che ha acquisito, in maniera sistematica, l’intera normativa dagli anni ’90, riformulando il ruolo dell’Ente locale, oltre ad incidere notevolmente sull’ordinamento della P.A., proprio a livello locale. Detto decreto, all’art. 147, prevede un’approfondita valutazione della produttività dei fattori impiegati nell’erogazione dei servizi, sia in fase preventiva (di scelta del modello organizzativo), che in fase consultiva, per valutarne la convenienza economica rispetto agli obiettivi, nonché l’efficacia presso il cittadino. Emerge, comunque, la necessità di controllo di gestione del settore pubblico, tenuto al rispetto dei principi di uguaglianza, di imparzialità, di continuità delle prestazioni, di diritto di scelta dell’utente, di partecipare al processo erogativo, ecc. (Direttiva P.C.M. 7/1/1994). L’effetto di tutto ciò si traduce nelle molteplici iniziative della P.A. per raggiungere l’obiettivo della qualità effettiva delle prestazioni e dei servizi dalla stessa erogati, che mirano ad assicurare nel tempo la soddisfazione degli utenti, nell’interesse, appunto, del cittadino.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri