IL DECRETO SICUREZZA BIS
Febbraio 11, 2020
Successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legge su Sicurezza e Immigrazione (il n. 113 del 4 ottobre 2018), di recente, rappresenta l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, è entrato in vigore, lo scorso 15 giugno 2019, il Decreto Legge n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, più noto come “Decreto Sicurezza bis”. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 138 del 14 giugno 2019.
Fa presente l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che il decreto è stato approvato l’11 giugno dal consiglio dei ministri, senza alcuna forma di opposizione, contribuendo a conservare intatto il precedente impianto legislativo. E’ strutturato in diciotto articoli: i primi cinque riguardano il soccorso in mare, mentre gli altri si occupano di riformare il codice penale e in particolare la gestione dell’ordine pubblico.
Tra le novità di maggior rilievo, emerge l’attribuzione al Ministro dell’interno, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima, e terrestre, dello Stato. Nonché nel rispetto degli obblighi internazionali, il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l’eccezione del naviglio militare (che pure comprende le navi militari e le navi da guerra) e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica. Ovvero quando, in una specifica prospettiva di prevenzione, ritenga necessario impedire il cosiddetto “passaggio pregiudizievole” o “non inoffensivo” di una nave, qualora la stessa risulti impegnata (solamente per ciò che attiene eventuali violazioni delle leggi, in materia di immigrazione) in una delle attività rientranti nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay – UNCLOS). Nello specifico, ci si riferisce al carico, o allo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti. I provvedimenti, limitativi o impeditivi, dovranno essere adottati di concerto col Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, e dovrà esserne data informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri..
Analizzando il Decreto Sicurezza bis, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri evidenzia che all’articolo 1 è stabilito che il Ministro dell’interno “può limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” per ragioni di ordine e sicurezza, ovvero quando si presuppone che sia stato violato il testo unico sull’immigrazione e in particolare si sia compiuto il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Questo articolo, in particolare, ha subito non poche critiche da parte degli esperti, posto che pone una questione di conflitto di competenze tra Ministero dell’interno, Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e Ministero della giustizia. È competenza, infatti, del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture autorizzare l’entrata di una nave in un porto italiano. E’ compito delle procure, e quindi del Ministero della giustizia, aprire un’indagine per un’ipotesi di reato di tipo penale (come il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina).
All’articolo 2, prosegue l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, si prevede una sanzione (che va da un minimo di diecimila euro a un massimo di cinquantamila euro) per il comandante, l’armatore e il proprietario della nave “in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane”. Come sanzione aggiuntiva è previsto anche il sequestro della nave. All’articolo 4 si prevede lo stanziamento di cinquecentomila euro, per il 2019, un milione di euro, per il 2020, e un milione e mezzo per il 2021, per il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e operazioni di polizia sotto copertura.
Oltre ciò, fa presente l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il Decreto Sicurezza bis tratta anche la tematica relativa alla gestione dell’ordine pubblico (dall’art. 6 in poi), nel corso delle manifestazioni di protesta e sportive. “ Si introduce una nuova fattispecie delittuosa, che punisce chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico, utilizzi – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti, o comunque atti ad offendere”. Sono previste aggravanti “qualora i reati siano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico”. Nelle manifestazioni sportive è previsto il Daspo (divieto di accesso) per “coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone, o cose, in occasione, o a causa, di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”; “coloro che risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione”; “coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti”. Ben cinque articoli, poi, sono poi dedicati “a disposizioni urgenti per il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza”. Una seconda parte del decreto riguarda (anche nella gestione della pubblica sicurezza) la riforma del codice penale e prevede, per esempio, l’inasprimento delle sanzioni in seguito ai reati di devastazione, saccheggio e danneggiamento commessi nel corso di riunioni pubbliche; maggiori tutele per le forze dell’ordine, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie di reato, per colpire più severamente coloro che si oppongono ai pubblici ufficiali; modifiche al codice penale, che prevedono sanzioni per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e il reato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale; più militari per le Universiadi di Napoli del 2019. Per ciò che riguarda, invece, le strutture recettive, il decreto chiarisce che la comunicazione alle questure, da parte dei titolari di strutture ricettive (hotel, B&B, ecc.), delle persone alloggiate per un solo giorno, vada effettuata “con immediatezza”.
In materia di sicurezza pubblica, continua l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il testo del Decreto Sicurezza bis introduce, inoltre, misure volte a sviluppare l’attività di cooperazione internazionale di polizia nel campo delle operazioni sotto copertura.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri