La Commissione africana sui diritti dell’uomo e dei popoli

By redazione

La Commissione africana sui diritti dell’uomo e dei popoli, spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, è il meccanismo di salvaguardia, organo istituito dalla Carta africana dei diritti umani e dei popoli. Più segnatamente, la sua struttura ed il suo funzionamento sono specificati nell’art. 30 e seguenti della suddetta Carta.
La Commissione è costituita da undici membri, eletti, con un mandato di sei anni, dall’ Assemblea dell’UA, con scrutinio segreto. I Commissari vengono scelti in base alle loro qualifiche in materia di diritti umani. Ciò, ovviamente tenendo conto del criterio di ripartizione geografica.

Specifica l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che la Commissione si riunisce in sedute ordinarie due volte all’anno. Può riunirsi anche in sessioni straordinarie.

Nata nel 1989, ad oggi la Commissione africana sui diritti dell’uomo e dei popoli è stata la protagonista di oltre sessanta sessioni (tra ordinarie e straordinarie).
La Commissione, rappresenta l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, ha la facoltà di costituire procedure speciali, come relatori speciali, comitati e gruppi di lavoro. La procedura speciale da più tempo attiva è il relatore speciale sul carcere e le condizioni detentive, il quale, a far data dal 1996, ha mandato di esaminare la situazione delle persone private della libertà nei territori degli Stati parte della Carta. Tale relatore speciale ha portato a termine 16 missioni e adottato 8 risoluzioni.

Alla Commissione sono attribuite tre funzioni principali. Quella, innanzitutto, di promuovere i diritti umani e dei popoli; quella di proteggere i diritti umani e dei popoli; quella di interpretare la Carta.

È incluso nell’attività di promozione il sistema delle comunicazioni alla Commissione e la presentazione di rapporti da parte degli Stati.

In merito, invece, alla protezione dei diritti umani, la Carta chiede alla Commissione di ricorrere ad “ogni appropriato metodo d’investigazione” (art. 46), fornendo, il fondamento giuridico per intraprendere missioni di diversa natura.

Le missioni della Commissione possono essere di due tipi. Vi sono le missioni di protezione, che sono riguardano, nello specifico, le missioni sul luogo (on-site). Vi sono, poi, le missioni d’inchiesta (fact-finding). Lo scopo è quello di esplorare la possibilità di un accordo amichevole o di indagare su fatti specifici ricollegati al sistema delle comunicazioni. Esistono anche le missioni d’inchiesta, che si svolgono in caso di una segnalazione di carattere generale o largamente documentata di violazioni dei diritti umani da parte di uno Stato.

Ulteriormente, le missioni di promozione sono atte a sensibilizzare gli Stati rispetto al ruolo della Carta africana, per incoraggiare la ratifica degli strumenti giuridici per i diritti umani e sottostare all’obbligo di presentazione dei rapporti di monitoraggio sulla situazione dei diritti umani nel proprio Paese.

Evidenzia l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che una ulteriore procedura della Commissione, per far fronte al proprio mandato, è il sistema delle comunicazioni. Le comunicazioni che riceve e prende in considerazione la Commissione possono essere quelle statali, riferite, cioè, ad uno Stato che lamenta la violazione di una o più disposizioni della Carta da parte di un altro Stato membro (artt. 48-49). Vi sono, poi, comunicazioni presentate da individui o organizzazioni che accusano uno Stato membro di aver violato uno o più diritti garantiti dalla Carta (art. 55).

Per quanto concerne le comunicazioni statali, le procedure esperibili sono due: comunicazione-negoziazione, ovvero comunicazione-reclamo. Nella prima, allorquando uno Stato abbia buone ragioni per credere che un altro Stato parte ha violato la Carta, può presentargli una comunicazione scritta. Lo Stato ricevente, entro tre mesi, deve dare una spiegazione scritta per fare chiarezza sulla questione. Se in tale fase di conciliazione la questione non viene risolta, entrambi gli Stati possono sottoporre la questione alla Commissione. In riferimento, invece, alla comunicazione-reclamo, se uno Stato parte ha buone ragioni per credere che un altro Stato parte abbia violato la Carta, ma non vuole dare avvio ad una procedura bilaterale, può inviare una comunicazione direttamente alla Commissione.

 Se la comunicazione è ritenuta ammissibile, la Commissione passa al suo esame nel merito, ricorrendo a tutti i metodi d’indagine di cui dispone. Una volta in possesso di tutte le informazioni e dopo aver tentato una soluzione amichevole, la Commissione redige il rapporto sul caso.

Per quanto riguarda le altre comunicazioni, si tratta di quelle comunicazioni presentate da singoli individui o gruppi, come anche da attori della società civile, in cui si lamenta la violazione di uno o più diritti da parte di uno o più Stati. Per essere ammesse, debbono, ovviamente,  riportare l’indicazione dell’autore, tranne nei casi in cui lo stesso chieda di mantenere l’anonimato; debbono essere riconducibili ai diritti o principi stabiliti dalla Carta dei diritti umani e dei popoli o della Carta UA; non essere redatte in termini oltraggiosi; debbono fondarsi su un’adeguata indagine e non solo su informazioni reperibili a mezzo stampa, o tramite altri strumenti d’informazione; debbono, infine, essere inviate entro un periodo di tempo ragionevole. Per far sì che una comunicazione venga ritenuta ammissibile deve rispettare tutti i criteri di ammissibilità.

A seguito della dichiarazione di ammissibilità, continua l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, la Commissione mette a disposizione i suoi buoni uffici per favorire un accordo amichevole tra le parti.

Se tale accordo non viene raggiunto, la Commissione considera il caso nel merito, ossia esamina le accuse presentate dall’autore della comunicazione, la risposta fornita dallo Stato, nonché ogni altro argomento presentato dagli Stati parte o altri attori intervenuti.
Al termine dello studio del caso, il quale può includere anche missioni d’inchiesta, la Commissione può presentare delle raccomandazioni allo Stato interessato. Tali raccomandazioni non sono di principio vincolanti, tuttavia possono diventarlo nel momento in cui vengono adottate dall’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’UA.

Oltre, ciò, fa emergere l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, uno degli strumenti più importanti attraverso cui la Commissione può promuovere e proteggere i diritti umani e dei popoli sono i rapporti periodici degli Stati. Adottando, invero, le misure per il rispetto dei diritti della Carta, è possibile incrementare il dialogo tra gli Stati e la Commissione. Agli Stati è richiesto di presentare un rapporto iniziale, dopo due anni dalla ratifica o adesione alla Carta, il quale fa da elemento di paragone per i rapporti periodici successivi, anch’essi ogni due anni, i quali illustrano solamente i progressi fatti e le difficoltà incontrate dal precedente rapporto. Il rapporto iniziale deve riportare gli elementi fondamentali per descrivere il Paese, come anche i programmi e le istituzioni rilevanti per i diritti, le libertà fondamentali ed i doveri stabiliti dalla Carta. Nei rapporti gli Stati sono chiamati ad entrare nel merito di ogni tipologia di diritto: civili, politici, economici, sociali e culturali. Lo stesso trattamento, inoltre, deve essere riservato anche alle libertà fondamentali, ai diritti dei popoli ed ai doveri riportati nella Carta.

L’esame del rapporto avviene nel corso di una sessione a porte aperte, ossia aperta anche alle associazioni con status consultivo all’UA. Nel corso dell’esame i rappresentanti dello Stato devono rispondere alle domande della Commissione e fornire eventuali ulteriori informazioni, durante o dopo la sessione.

La Commissione ha stabilito che il rapporto debba, comunque, essere esaminato, ricorrendo anche ad ulteriori informazioni fornite da Istituzioni nazionali per i diritti umani e organizzazioni non governative.

Da ultimo, evidenzia l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri la Commissione africana svolge, anche, un ruolo consuntivo, con pareri e raccomandazioni rivolte agli  Stati, oltre che nell’elaborazione di principi e regole per la risoluzione di problemi giuridici legati al godimento dei diritti umani e dei popoli (art. 45-1-b). Sono state, invero, elaborate diverse linee guida, ultime in ordine di tempo le linee guida sulle condizioni di arresto, custodia da parte della Polizia e la detenzione cautelare antecedente il procedimento giudiziario in Africa (nel 2014).

Altri strumenti a disposizione della Commissione sono le risoluzioni ed i commenti generali.
La Commissione può adottare risoluzioni per affrontare diverse questioni materia di diritti umani. I commenti generali sono uno strumento utilizzato recentemente (negli anni 2012 e 2014), e per la prima volta, solo dalla relatrice speciale sui diritti delle donne in Africa (per interpretare l’articolo 14 del Protocollo sui diritti delle donne in Africa, inerente ai diritti alla salute, inclusa quella sessuale e riproduttiva).

Oltre ciò, ricorda l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, la Commissione ha facoltà di interpretare le disposizioni della Carta, dietro richiesta di uno Stato parte, degli organi dell’UA e da parte di organizzazioni non governative riconosciute dall’UA.

Avvocato Iacopo Maria Pitorri