L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri spiega il diritto di asilo politico

By redazione

Quando parliamo di diritto di asilo politico – ci rende edotti l’Avvocato  Iacopo Maria Pitorri (che, per la sua attività forense in materia di immigrazione, approfondisce costantemente tematiche ad esso inerenti) – ci riferiamo a quell’istituto che consiste nella protezione accordata da uno Stato a individui che intendono sottrarsi nello Stato di origine a persecuzioni fondate su ragioni di razza, religione, nazionalità, di appartenenza a un particolare gruppo sociale, ovvero di opinioni politiche. Va, comunque, evidenziato che il diritto d’asilo non va confuso con lo status di rifugiato, disciplinato dalla Convenzione del 1951.

Sotto l’aspetto internazionale, l’asilo, più che configurarsi come un diritto soggettivo dell’individuo (al fine di ottenerlo), si delinea in una sorta di potere discrezionale dello Stato, cui spetta decidere, nell’ambito dell’esercizio della propria sovranità, se concederlo.

Per quanto concerne il nostro Paese, l’art. 10, comma 3, della Costituzione stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Nel diritto internazionale, non esiste una normativa specifica che regoli la condotta degli Stati in materia di asilo. Il diritto di concedere l’asilo può, tuttavia, specifica l’Avvocato Pitorri, subire limitazioni in base ai trattati internazionali di cui lo Stato è parte, specie quelli di estradizione.

Rammenta l’Avvocato Pitorri che la normativa internazionale stabilisce che il diritto di asilo sia un diritto inalienabile ed imprescindibile e, nello specifico, dispone che “ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni”.

In Europa la tendenza a riconoscere ufficialmente il diritto di asilo è stata manifestata da diversi Paesi che lo hanno inserito nelle loro Carte Costituzionali, quali la Spagna, il Portogallo, la Germania e l’Italia.

Solo con il passare del tempo, in seguito all’approvazione di importanti trattati internazionali, la materia dell’asilo è riuscita nell’intento di acquisire completamente un riconoscimento comunitario, trovando un’applicazione anche dal punto di vista giuridico, concretizzandosi in un primo passo verso la realizzazione di una politica sopranazionale in tema di immigrazione ed asilo.

A seguito dell’incremento del numero di rifugiati in cerca di protezione internazionale, gli Stati europei hanno avviato un processo di legislazione collettiva in materia di asilo, ai fini della creazione di un Sistema Comune Europeo di Asilo.

Evidenzia l’Avvocato Pitorri, continuando ad analizzare questo tema, che con gli attacchi terroristici e l’aumento del fenomeno dell’immigrazione clandestina, le posizioni degli Stati membri dell’Unione Europea, in materia di immigrazione e asilo, si irrigidiscono notevolmente, e l’attenzione si concentra sul contrasto agli sbarchi illegali, la lotta al terrorismo e sulla necessità di una più efficace collaborazione tra gli Stati membri nel controllo delle frontiere esterne.

La Commissione Europea, allo scopo, predispone una strategia riferita al diritto di asilo, volta ad esporre i passi da seguire al fine di un sistema comune di tutela, soprattutto in seguito all’approvazione di trattati internazionali.

La politica europea si occupa, tra l’altro, in maniera diffusa di controlli alle frontiere, asilo ed immigrazione. Il concetto di protezione internazionale si esplica nelle tre componenti dell’asilo europeo, della protezione sussidiaria e della protezione temporanea. Tali tre forme di protezione hanno come scopo primario quello di permettere a coloro che necessitano di una protezione internazionale di vedersi riconosciuto lo status riferito alla propria situazione specifica.

Rammenta l’Avvocato Pitorri che oggi, con la sentenza  11312 del 26 aprile scorso, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato fondato il  reclamo di un  cittadino pakistano al quale la Commissione prefettizia  di Lecce e poi il Tribunale della stessa città,  nel 2017, avevano negato di rimanere nel nostro Paese con la  protezione internazionale invita i giudici ad essere più precisi: “è essenziale (si legge nella sentenza) che il giudice del merito  rifugga peraltro da formule generiche e stereotipate, e specifichi, soprattutto sulla scorta di quali fonti abbia  provveduto a svolgere l’accertamento richiesto”.

Ne deriva che, da oggi in poi, per gli Ermellini il giudice “è tenuto a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione    reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri  officiosi di indagine e di acquisizione documentale,   in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di  informazioni aggiornate”, e non di “formule generiche” come il richiamo   a non meglio specificate “fonti internazionali”.  

Il caso in questione – ricorda l’Avvocato Pitorri – dovrà ora essere riesaminato dal Tribunale di Lecce.

Avvocato Iacopo Maria Pitorri