Decidere di separarsi per una coppia rappresenta sempre un momento molto complicato anche se non definitivo. E’ proprio questa peculiarità di non interruzione effettiva dello status coniugale a far differire la separazione dal divorzio vero e proprio. Abbiamo intervistato per l’occasione l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri. Leggi l’articolo Iacopo Maria Pitorri Separazioni
Una separazione o un divorzio investe in modo inevitabile tutto il nucleo familiare di una coppia, soprattutto se si è in presenza di minori. Saper gestire in modo appropriato, anche legalmente, un momento così delicato della vita, è l’obiettivo che è necessario porsi qualunque sia la situazione da dover affrontare. La via più consigliata è senza dubbio quella consensuale, il modo migliore per trovare un accordo tra coniugi nell’interesse di tutti gli attori. Per sottolineare l’importanza del farsi seguire da professionisti, abbiamo incontrato l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, avvocato divorzista che opera a Roma da ormai oltre vent’anni.
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Domanda: Avvocato Pitorri, Lei proviene da una grande formazione legale in ambito di divorzi e separazioni, cosa può dirci in merito?
Risposta: Se la domanda è circa la mia preparazione posso dirLe che mi occupo di cause di divorzio e pratiche di separazione da ormai venticinque anni. Ciò nonostante posso dire che non mi abituo mai a certe situazioni, soprattutto quando nelle famiglie che si sgretolano sono presenti bambini.
Domanda: Domanda a bruciapelo, Iacopo Maria Pitorri Separazioni Si o Separazioni no? In sostanza, secondo lei, è più conveniente restare separati o procedere comunque al divorzio?
Risposta: Divorzio e Separazione in Italia sono due passaggi vincolanti, per poter procedere al divorzio infatti è necessario passare prima dalla separazione. Non so cosa sia meglio sinceramente ma se dovessi notare la possibilità di una riappacificazione, consiglierei senza dubbio di restare nella situazione di separazione senza procedere al divorzio. La separazione infatti non produce uno status di azzeramento vero e proprio, due persone si dividono ma non perdono lo status di coniugi, quindi possono tornare sui loro passi quando vogliono. Con il divorzio la situazione cambia, si diventa ex coniugi e tornare indietro diventa complicato.
Domanda: Come funziona il discorso del mantenimento?
Risposta: Non c’è una modalità univoca, diciamo che di norma il sostentamento economico è appannaggio del soggetto più debole, quindi i cosiddetti alimenti dovranno essere corrisposti dal soggetto della coppia economicamente più forte. E’ in questo senso che è importante affidarsi ad un legale, per meglio definire queste situazioni.
L’Avv. Pitorri ci spiega la normativa attualmente in vigore per l’ottenimento della Cittadinanza Italiana per Residenza da parte di una persona straniera. Uno straniero in Italia può richiedere la cittadinanza se in possesso di alcuni requisiti specifici, analizziamo la questione assieme all’Avv. Pitorri di Roma nell’intervista Avv. Pitorri Roma Cittadinanza Italiana per Residenza.
Allo stato attuale, la cittadinanza italiana si ottiene per legge, in tre diverse modalità:
per nascita (ius sanguinis): è italiano dalla nascita il bambino che nasce da genitori di cui almeno uno è cittadino italiano
per nascita sul territorio italiano (ius soli): un bambino nato in Italia da entrambi i genitori stranieri potrà richiedere la cittadinanza dopo aver compiuto 18 anni e dimostrando una residenza legale ed ininterrotta secondo i termini imposti dalla legge
per adozione: ilminore straniero adottato da cittadino italiano è considerato italiano
Oltre all’ottenimento “automatico”, la cittadinanza può essere anche richiesta ed esclusivamente in due casi: per matrimonio con cittadino italiano e per residenza. In questo contesto ci occupiamo proprio di questo e a rispondere sarà proprio l’Avv. Pitorri Roma.
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D. Avvocato Pitorri, come può essere richiesta la cittadinanza italiana per residenza da parte di un soggetto straniero?
R. La legge italiana in questo senso è molto chiara: può richiedere la cittadinanza per residenza un cittadino straniero nato in Italia residente in loco legalmente da almeno 3 anni; un cittadino straniero figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, purché residente legalmente in loco da almeno 3 anni; il cittadino straniero che ha compiuto il 18esimo anno di età, adottato da cittadini italiani purché sia residente legalmente in loco da almeno 5 anni a partire dall’adozione; il cittadino straniero che ha prestato servizio per lo Stato Italiano per almeno 5 anni; il cittadino europeo residente in loco da almeno 4 anni; il cittadino extracomunitario residente legalmente in loco da almeno 10 anni.
D.All’interno di questa intervista dal titolo Avv. Pitorri Roma Cittadinanza Italiana per Residenza, vogliamo capire se oltre al vincolo della residenza si debbano rispettare altri paletti. Se si, quali sono?
R. Chiaramente non basta la semplice residenza legale. Oltre al vincolo “temporale”, i cittadini stranieri che hanno intenzione di fare richiesta di cittadinanza per residenza devono anche dimostrare di essere in possesso del requisito del reddito. Il reddito che viene conteggiato è quello relativo ai tre anni antecedenti alla domanda.
Prima di chiudere questa intervista, l’Avv. Pitorri ha tenuto a sottolineare un’ultima battuta, ve la riportiamo integralmente:
“Sono molto felice di aver contribuito a questa importante rubrica, mi auguro che l’intervista Avv. Pitorri Roma Cittadinanza Italiana per Residenza sia solo la prima di una lunga serie.”
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