Le nuove regole sull’affido condiviso

Le nuove regole sull’affido condiviso

By redazione

In Italia la legge sull’affidamento e l’assegno di mantenimento, in caso di separazione, ovvero divorzio, sta per essere rivoluzionata.

In Italia la legge sull’affidamento e l’assegno di mantenimento, in caso di separazione, ovvero divorzio, sta per essere rivoluzionata.

Da una breve analisi della situazione attuale delle famiglie, si rileva  – ad oggi – che sono in aumento i coniugi che decidono di spezzare il vincolo coniugale.

 I dati (aggiornati al 2018) contenuti nelle tabelle Istat sulla popolazione residente per stato civile, confermano che mentre nel 1991 i divorziati erano 375.569, in poco più di venticinque anni, sono andati crescendo smisuratamente (1.671.534 persone).

Attualmente  è stata assegnato alla Commissione Giustizia del Senato il disegno di Legge n. 735 “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”.

Si tratta di un disegno di legge  che fonda le sue basi sul concetto di bigenitorialità perfetta: i figli avranno il doppio domicilio, dovranno trascorrere lo stesso tempo con mamma e papà, i quali divideranno le spese a metà.

L’aspetto fondamentale  da tenere presente è che  pur garantendo l’imprescindibile diritto di ogni genitore al figlio, sia assicurata l’assoluta prevalenza dell’interesse del minore.

Domicilio, pertanto, mediatori familiari e congedo dell’assegno di mantenimento costituiscono le principali novità inserite nel  disegno di legge che ha cominciato il suo iter parlamentare alla Commissione Giustizia in Senato.

 Ciò, chiaramente, si diversifica da quanto stabilito nella Legge n.54  del 2006” Disposizioni in materia di separazione dei genitori  e affidamento condiviso dei figli “ sull’affido condiviso dei figli in caso di divorzio o separazione, garantendo una maggiore parità tra i due genitori e  ponendo in primo piano, al centro delle decisioni per i figli, la famiglia e i genitori.

Più specificamente, con l’addioall’assegnodimantenimento, dato nella maggioranza dei casi alle mamme, con cui il padre passa ogni mese una cifra stabilita per i figli, accadrebbe che entrambi i genitori dovranno provvedere ognuno a metàdelle spese.

L’assegno, infatti, non avrà più ragion d’essere, posto che  i figli avranno duecaseeduedomicili e, a meno di accordi diversi presi dai genitori, ogni bambino o bambina dovrà passare lo stesso tempo con i genitori, che non dovrà esser inferiore ai dodici giorni al mese. Ciò al fine esclusivo di  garantire un giusto equilibrio nei rapporti con entrambe le figure genitoriali. La parità tra i coniugi, tuttavia, non può determinare automaticamente una doppia residenza dei figli, una paritaria gestione dei tempi, ovvero calcoli prefissati del numero di giorni. Il bambino, è stato evidenziato, vive anche di stabilità delle proprie relazioni sociali, di amicizie scolastiche,  di un proprio “nido sicuro” (una cameretta, i propri oggetti, i giocattoli), e obbligare per legge i figli ad un pendolarismo periodico tra i due genitori appare imprudente e inverosimile.

 Molti pensano che sia preferibile che sia il giudice,  caso per caso, ad operare le opportune valutazioni, se i genitori non trovano un equo accordo , anziché affidarsi alle inflessibili regole della legge.

Cancellando l’assegno di mantenimento per i figli, e la sua sostituzione con i costi diretti, sostenuti da ogni genitore, pur restituendo responsabilità e trasparenza a ciascun genitore (dando fine al dramma dei ritardi e dei mancati pagamenti),  è stato altresì fatto notare  che vi è il rischio di esporre il figlio a due stili di vita molto diversi, in caso di forti disparità economica  tra madre e padre. Del resto, la situazione peculiare dei genitori separati riguarda sia i padri (ce ne sono molti, che dormono nella propria autovettura e mangiano presso le mense Caritas), che  le madri (ne esistono tante che non arrivano a fine mese perché non arriva loro l’assegno da parte dell’ex coniuge)

 E’ stato altresì rilevato  che il  disegno di legge – non tiene conto del fatto che i bimbi, così facendo, potrebbero trovarsi immersi in una sorta di continuo trasloco, trasferiti sovente da una casa all’altra.

Inoltre , il disegno di legge  prevede la figura del mediatorefamiliare: colui, cioè, che può seguire i coniugi durante la separazione, aiutandoli nella gestione dei minori, per un periodo di massimo sei mesi. Una buona mediazione familiare è sicuramente utile, anche se esistono coppie  “non mediabili”, dove cioè la conflittualità è ormai non più contenibile e che non gradiscono la presenza di un estraneo.

Ciò  è stato evidenziato che non può non  comportare il ricorso al giudice e quindi alle sentenze e alle indicazioni obbligatorie (ma inevitabilmente caso per caso, ancora una volta) dei tribunali.  Come è stato altresì sottolineato  che esperire però, un tentativo di supporto fuori e prima del tribunale con la mediazione può  dare risultati che evitino il contenzioso.

Si auspica che ogni intervento  normativo in  un ambito così delicato deve comunque difendere e promuovere la famiglia e i soggetti che ne fanno parte, pur quando le relazioni, interrompendosi, possono essere non più armoniche. Il tutto, chiaramente, al fine di  proteggere innanzitutto il benessere dei figli della coppia che si separa: indifesi che, più di ogni altro, accusano il duro colpo, il dolore, l’angoscia e le sofferenze che derivano dalla interruzione del rapporto coniugale della mamma e del papà.

In Italia la legge sull’affidamento e l’assegno di mantenimento, in caso di separazione, ovvero divorzio, sta per essere rivoluzionata.

Da una breve analisi della situazione attuale delle famiglie, si rileva – ad oggi – che sono in aumento i coniugi che decidono di spezzare il vincolo coniugale.

 I dati (aggiornati al 2018) contenuti nelle tabelle Istat sulla popolazione residente per stato civile, confermano che mentre nel 1991 i divorziati erano 375.569, in poco più di venticinque anni, sono andati crescendo smisuratamente (1.671.534 persone).

Attualmente è stata assegnato alla Commissione Giustizia del Senato il disegno di Legge n. 735 “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”.

Si tratta di un disegno di legge che fonda le sue basi sul concetto di bigenitorialità perfetta: i figli avranno il doppio domicilio, dovranno trascorrere lo stesso tempo con mamma e papà, i quali divideranno le spese a metà.

L’aspetto fondamentale da tenere presente è che pur garantendo l’imprescindibile diritto di ogni genitore al figlio, sia assicurata l’assoluta prevalenza dell’interesse del minore.

Domicilio, pertanto, mediatori familiari e congedo dell’assegno di mantenimento costituiscono le principali novità inserite nel disegno di legge che ha cominciato il suo iter parlamentare alla Commissione Giustizia in Senato.

 Ciò, chiaramente, si diversifica da quanto stabilito nella Legge n.54 del 2006” Disposizioni in materia di separazione dei genitori  e affidamento condiviso dei figli “ sull’affido condiviso dei figli in caso di divorzio o separazione, garantendo una maggiore parità tra i due genitori e  ponendo in primo piano, al centro delle decisioni per i figli, la famiglia e i genitori.

Più specificamente, con l’addioall’assegnodimantenimento, dato nella maggioranza dei casi alle mamme, con cui il padre passa ogni mese una cifra stabilita per i figli, accadrebbe che entrambi i genitori dovranno provvedere ognuno a metàdelle spese.

L’assegno, infatti, non avrà più ragion d’essere, posto che i figli avranno duecaseeduedomicili e, a meno di accordi diversi presi dai genitori, ogni bambino o bambina dovrà passare lo stesso tempo con i genitori, che non dovrà esser inferiore ai dodici giorni al mese. Ciò al fine esclusivo di garantire un giusto equilibrio nei rapporti con entrambe le figure genitoriali. La parità tra i coniugi, tuttavia, non può determinare automaticamente una doppia residenza dei figli, una paritaria gestione dei tempi, ovvero calcoli prefissati del numero di giorni. Il bambino, è stato evidenziato, vive anche di stabilità delle proprie relazioni sociali, di amicizie scolastiche, di un proprio “nido sicuro” (una cameretta, i propri oggetti, i giocattoli), e obbligare per legge i figli ad un pendolarismo periodico tra i due genitori appare imprudente e inverosimile.

 Molti pensano che sia preferibile che sia il giudice, caso per caso, ad operare le opportune valutazioni, se i genitori non trovano un equo accordo, anziché affidarsi alle inflessibili regole della legge.

Cancellando l’assegno di mantenimento per i figli, e la sua sostituzione con i costi diretti, sostenuti da ogni genitore, pur restituendo responsabilità e trasparenza a ciascun genitore (dando fine al dramma dei ritardi e dei mancati pagamenti), è stato altresì fatto notare che vi è il rischio di esporre il figlio a due stili di vita molto diversi, in caso di forti disparità economica tra madre e padre. Del resto, la situazione peculiare dei genitori separati riguarda sia i padri (ce ne sono molti, che dormono nella propria autovettura e mangiano presso le mense Caritas), che le madri (ne esistono tante che non arrivano a fine mese perché non arriva loro l’assegno da parte dell’ex coniuge)

 E’ stato altresì rilevato che il disegno di legge – non tiene conto del fatto che i bimbi, così facendo, potrebbero trovarsi immersi in una sorta di continuo trasloco, trasferiti sovente da una casa all’altra.

Inoltre, il disegno di legge prevede la figura del mediatorefamiliare: colui, cioè, che può seguire i coniugi durante la separazione, aiutandoli nella gestione dei minori, per un periodo di massimo sei mesi. Una buona mediazione familiare è sicuramente utile, anche se esistono coppie “non mediabili”, dove cioè la conflittualità è ormai non più contenibile e che non gradiscono la presenza di un estraneo.

Ciò è stato evidenziato che non può non comportare il ricorso al giudice e quindi alle sentenze e alle indicazioni obbligatorie (ma inevitabilmente caso per caso, ancora una volta) dei tribunali.  Come è stato altresì sottolineato che esperire però, un tentativo di supporto fuori e prima del tribunale con la mediazione può  dare risultati che evitino il contenzioso.

Si auspica che ogni intervento normativo in  un ambito così delicato deve comunque difendere e promuovere la famiglia e i soggetti che ne fanno parte, pur quando le relazioni, interrompendosi, possono essere non più armoniche. Il tutto, chiaramente, al fine di proteggere innanzitutto il benessere dei figli della coppia che si separa: indifesi che, più di ogni altro, accusano il duro colpo, il dolore, l’angoscia e le sofferenze che derivano dalla interruzione del rapporto coniugale della mamma e del papà.

Avv. Iacopo Maria Pitorri