L’avvocato Pitorri sostiene i cinquanta anni dell’ACSE

Quest’anno, a Palazzo Poli (edificio storico di Roma, nato nel 1730,  su cui è stato poi poggiata la costruzione della Fontana di Trevi, sede dell’Istituto centrale per la grafica), si sono celebrati i cinquant’anni dell’Associazione Comboniana Servizio Emigranti e Profughi – altrimenti detta ACSE – onlus nata a favore dei migranti, per opera del comboniano  padre Renato Bresciani, missionario che aveva operato a lungo in Sud Sudan, da dove era stato espulso perché aveva fatto “causa comune” con la gente.

L’attuale Presidente,  Venanzio Milani, ha presieduto alla cerimonia, che ha accolto la testimonianza di alcuni soci e migranti: sia di coloro che si erano rivolti all’associazione in passato, sia di quelli più recenti. Nel corso dell’evento, vi è stato anche l’intervento di Francesco Rutelli, che ha conosciuto ed aiutato padre Bresciani, fondatore dell’Acse. “Un’avventura della solidarietà”è lo slogan che ha dato il titolo all’incontro in programma lo scorso 23 gennaio, per ricordare la storia dei cinquant’anni di questa importante Onlus. Basti pensare che neglianni ‘80 hannofrequentato il centro Acse dalle dieci alle tredicimila persone, provenienti da cento differenti paesi. A loro i volontari Acse hanno garantito assistenza sanitaria e burocratica, traduzioni, ricerca alloggi e collocamento, buoni pasto, offerta di sussidi per viaggi e rimpatri, deposito bagagli e documenti, recapito postale. Successivamente l’attività a sostegno dei migranti – proseguita nel segno del volontariato – si è sempre più arricchita di servizi offerti con crescente professionalità. 

Offendo molteplici servizi ed aiuti, oggi, l’associazione assiste complessivamente oltre millecinquecento migranti ogni anno. Si auspica che, offrendo un supporto così importante per gli stranieri in difficoltà, che si trovano nel nostro Paese, l’Acse possa continuare la propria attività all’insegna della competenza, della serietà e dell’impegno che la contraddistingue.

                                                                                          AVVOCATO PITORRI

Una sanatoria per gli immigrati del nostro paese

Approfondendo l’analisi dei dati forniti dall’Istat – l’Istituto Nazionale di Statistica -, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri ha avuto modo di constatare un assunto fondamentale: ad oggi il provvedimento imprescindibile che, verosimilmente, che consentirebbe alla popolazione straniera di divenire “regolare”, è una sanatoria immigrati 2019. Ciò veramente eliminerebbe il problema della condizione di irregolarità di una ingente parte di stranieri privi dei documenti necessari per risiedere in Italia.

Nel considerare le politiche europee sull’immigrazione, rileva l’Avvocato Pitorri, emerge chiaramente che le sanatorie sono una sorta di costante delle stesse. L’Istat ha calcolato che, nel corso degli anni ’90, più del 60% dell’incremento della presenza straniera regolare in Italia era dovuta all’esito di provvedimenti di sanatoria (dunque non di nuovi arrivi o di improvvise invasioni, ma della emersione di persone che già vivevano e lavoravano nel Paese da irregolari).  A partire dagli anni ’80, si sono susseguite diverse sanatorie, in Italia. Più segnatamente, specifica l’Avvocato Pitorri, a ogni legge sull’immigrazione è seguita una regolarizzazione. È accaduto nel 1986 (con la legge n.943), con la legge Martelli (la n.39 del 1990), nel 1995 (Decreto Dini), nel 1998 (legge 40 o Turco-Napolitano), nel 2002 (legge n. 189 o Bossi-Fini). L’ultima è stata nel 2009, riservata a colf e badanti, in occasione della quale sono state presentate trecentomila domande. È stata una sanatoria di fatto anche quella del 2006, quando il decreto flussi ha esteso la quota dagli iniziali centosettantamila previsti a tutti i richiedenti il diritto di ottenere un permesso di soggiorno. Si stima che un terzo degli immigrati regolari presenti oggi in Italia ha un passato da irregolare e sia stato “sanato” da questo tipo di provvedimento.

Attualmente, tuttavia, il solo mezzo per l’ingresso legale nel nostro Paese è il Decreto Flussi, strumento concesso a pochi, posto che, indubbiamente, ne sono esclusi le migliaia di lavoratori che già risiedono nel nostro Paese. Più specificamente, spiega l’Avvocato Pitorri, il decreto di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari, per lavoro stagionale nel territorio dello Stato, èl’atto amministrativo con il quale il Governo stabilisce ogni anno quanti cittadini stranieri non comunitari possono entrare in Italia, per motivi di lavoro. Il nuovo decreto flussi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile scorso. Il decreto prevede l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. Gli immigrati ammessi – tuttavia – sono soltanto 30.850. Si tratta di 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine. Vi sono, poi, 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. Esiste, poi, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo (9.850), di cui 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 4.200 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 900 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea. È, inoltre, consentito l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all’estero (imprenditori che intendono investire più di 500.000 euro creando almeno tre nuovi posti di lavoro, liberi professionisti, titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo, artisti di alta qualificazione professionale, cittadini stranieri che intendono costituire imprese. Alla fine dei conti, specifica l’Avvocato Pitorri, sono soltanto 600 le persone ammesse in Italia. Per tale ragione la comunità di Sant’Egidio chiede di sbloccare il “decreto flussi” con una sanatoria immigrati 2019, in virtù di una rilevata carenza di assistenti familiari, le cosiddette badanti.Un intervento del genere inciderebbe non poco anche sull’aspetto patrimoniale, posto che verrebbero contenute le rimesse verso l’estero, si riuscirebbe, cioè, a trattenere la “ricchezza” nel nostro Paese. È bene, infatti, rammentare: che gli immigrati irregolari non possono nemmeno aprire un conto corrente; che il lavoro nero prospera in misura sempre maggiore; che permane il dilagarsi dei contratti falsi e dei falsi matrimoni. La sanatoria immigrati 2019 potrebbe consentire di ridurre i rimpatri e di rendere più gestibile il fenomeno migratorio.

Avvocato Iacopo Maria Pitorri

Il decreto flussi

Il decreto di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari, per lavoro stagionale, nel territorio dello Stato (conosciuto anche come decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali, ovvero semplicemente decreto flussi) è l’atto amministrativo con il quale il Governo stabilisce ogni anno quanti cittadini stranieri non comunitari possono entrare in Italia, per motivi di lavoro. Delinea, inoltre, le politiche pubbliche volte a favorire le relazioni familiari, l’inserimento nella società e l’integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non siano in conflitto con l’ordinamento giuridico nazionale. Ulteriormente, chiarisce l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, che interessandosi di immigrazione ha approfondito anche questa tematica, prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. Il documento programmatico, spiega l’Avvocato Pitorri, indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell’Unione europea, con le istituzioni comunitarie e con le ONG, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche attraverso la definizione di accordi con i Paesi di origine.

Il nuovo “decreto flussi” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 9 aprile. Il decreto prevede l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, oltre che di lavoro autonomo. La quota complessiva stabilita riguarda soltanto 30.850 cittadini non comunitari, la medesima cifra prevista nel decreto flussi 2018.  L’Italia dei porti chiusi e dei respingimenti in mare, quindi, continua ad aprire le porte a lavoratori stranieri. Il decreto, come i precedenti, interessa soprattutto ai lavoratori stagionali che saranno impiegati in prevalenza nei settori dell’agricoltura e del turismo. Le prime domande sono state inoltrate già a far data dal 16 aprile scorso. La domanda per il nulla osta deve essere fatta dal datore di lavoro che si trova in Italia. Per i lavoratori stagionali, invece, il via alla presentazione delle richieste è scattato dal 24 aprile. Le domande dovranno, comunque, essere inviate entro il 31 dicembre 2019.

Evidenzia l’Avvocato Pitorri che del totale di 30.850 lavoratori stranieri ammessi dal “decreto flussi”, 12.850 posti sono riservati all’assunzione di dipendenti chiamati a svolgere lavori di carattere non stagionale e a lavoratori autonomi. Il decreto flussi 2019 fissa, poi, in diciottomila la quota di lavoratori stranieri ammessi in Italia per svolgere lavori stagionali perlopiù in agricoltura e nel turismo.

L’Avv. Pitorri, analizzando il decreto, ha rilevato che non vi è incluso il Pakistan, che non è indicato nella lista. A febbraio, il Viminale aveva, infatti, anticipato che avrebbe escluso i cittadini che provenivano da Paesi i cui governi non si erano dimostrati collaborativi nei rimpatri dei migranti irregolari. I posti per i lavoratori stagionali riguardano, pertanto, esclusivamente i cittadini appartenenti a ventotto nazionalità (indicate, appunto, nel decreto): Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. E’ confermata la quota di cento lavoratori non stagionali di origine italiana da Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile e sarà possibile convertire 4.750 permessi per lavoro stagionale in lavoro subordinato, ciò che consentirà a molte aziende agricole di stabilizzare il rapporto con i propri dipendenti stranieri.

Avvocato Iacopo Maria Pitorri

Il decreto sicurezza bis

Esaminando le ultime notizie dei media, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, costantemente aggiornato anche sulle recenti disposizioni normative interessanti la materia “immigrazione”, ha posto l’attenzione sullo schema del decreto-legge presentato qualche giorno fa dall’attuale Ministro dell’Interno. Provvedimento che ha scatenato, ovviamente, non poche polemiche già nell’ambito della compagine governativa. L’assetto del “decreto sicurezza bis”, prevede, infatti, tra l’altro, che la “competenza a limitare o vietare il transito e la sosta nel mare territoriale” passi al Viminale. Statuisce, inoltre, multe per le ONG che salvano i migranti in mare (fino a cinquemila euro a persona accolta a bordo). Ne deriva, per citare un esempio che in applicazione del decreto suddetto, la Mare Jonio, che giorni fa ha salvato molti migranti, sarebbe stata sanzionata con ben centocinquantamila euro di multa, oltre al ritiro della licenza! Stabilisce, infine, limitazioni o chiusura dei porti e delle acque territoriali dal Viminale, con competenze, quindi, tolte al Ministero dei Trasporti. Il “decreto sicurezza bis”, in buona sostanza, prevede sanzioni pecuniarie estremamente pesanti contro chi soccorre i migranti in violazione delle norme SAR. Rammenta l’Avv. Pitorri che col termine ricerca e soccorso (search and rescue), si indica quell’insieme di operazioni di salvataggio condotte da personale addestrato a tale scopo, e all’impiego di specifici mezzi navali, aerei o terrestri volti alla salvaguardia della vita umana, in particolari situazioni di pericolo e ambienti ostili, tra cui il mare. Ogni paese ha assegnate delle zone di competenza nelle quali è tenuto a fornire una simile operatività.

Esaminando le ultime notizie dei media, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri , costantemente aggiornato anche sulle recenti disposizioni normative interessanti la materia “immigrazione”, ha posto l’attenzione sullo schema del decreto legge presentato qualche giorno fa dall’attuale Ministro dell’Interno. Provvedimento che ha scatenato, ovviamente, non poche polemiche già nell’ambito della compagine governativa. L’assetto del  “decreto sicurezza bis”, prevede, infatti, tra l’altro,  che la “competenza a limitare o vietare il transito e la sosta nel mare territoriale” passi al Viminale. Statuisce, inoltre, multe per le Ong che salvano i migranti in mare (fino a cinquemila euro a persona accolta a bordo). Ne deriva,  per citare un esempio  che in applicazione del decreto suddetto, la Mare Jonio, che giorni fa ha salvato molti migranti, sarebbe stata sanzionata con ben centocinquantamila euro di multa, oltre al ritiro della licenza! Stabilisce, infine, limitazioni o chiusura dei porti e delle acque territoriali dal Viminale, con competenze, quindi, tolte al Ministero dei Trasporti. Il “decreto sicurezza bis”, in buona sostanza,  prevede sanzioni pecuniarie  estremamente pesanti contro chi soccorre i migranti in violazione delle norme SAR. Rammenta l’Avv. Pitorri che col termine ricerca e soccorso (search and rescue), si indica quell’insieme di operazioni di salvataggio condotte da personale addestrato a tale scopo, e all’impiego di specifici mezzi navali, aerei o terrestri volti alla salvaguardia della vita umana, in particolari situazioni di pericolo e ambienti ostili, tra cui il mare. Ogni paese ha assegnate delle zone di competenza nelle quali è tenuto a fornire una simile operatività.

Il provvedimento, evidenzia l’Avvocato Pitorri, è composto da dodici articoli, la maggior parte dei quali rivolto al contrasto dell’immigrazione clandestina. In primis, come sopra accennato, prevede sanzioni a chi “nello svolgimento di operazioni di soccorso in acque internazionali, non rispetta gli obblighi previste dalle Convenzioni internazionali” (si riferisce palesemente alle navi umanitarie). Le sanzioni previste sono di due tipologie: da 3.500 a 5.500 euro per ogni straniero trasportato e, nei casi reiterati, se la nave è battente bandiera italiana, la sospensione o la revoca della licenza da 1 a 12 mesi.  L’articolo numero 2,  intenderebbe  modificare il Codice della navigazione. Il Ministro dell’Interno, infatti, vorrebbe attribuire al Viminale quelle che sono al momento competenze del Ministero dei Trasporti, in particolare la limitazione o il divieto di transito nelle acque territoriali di navi, qualora sussistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico. Il decreto modifica anche il codice di procedura penale, estendendo anche alle ipotesi non aggravate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina la competenza delle Direzioni distrettuali antimafia. Toglierebbe, cioè, di fatto alle Procure ordinarie la possibilità ad indagare. Tre milioni di euro vengono stanziati per l’impiego di poliziotti stranieri in operazioni sotto copertura contro le organizzazioni di trafficanti di uomini. Un altro pacchetto di norme inasprisce le sanzioni per chi devasta, o danneggia, nel corso di riunioni in luoghi pubblici, e al contempo trasforma da sanzioni in delitti, con il conseguente inasprimento delle pene, le azioni di chi si oppone a pubblici ufficiali con qualsiasi mezzo di resistenza attiva o passiva, dagli scudi alle mazze e ai bastoni. Modifiche al codice penale aggravano il reato e, dunque, le sanzioni per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, specie se commessi durante manifestazioni in luogo pubblico. Viene soppressa la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. L’articolo 7 prevede l’istituzione di un commissario straordinario, con il compito di realizzare un programma di interventi finalizzati ad eliminare l’arretrato delle sentenze di condanna da eseguire nei confronti di imputati liberi. Sono previste le assunzioni a tempo determinato di durata annuale di 800 unità.
L’ultimo articolo, infine, riguarda l’impiego di altri 500 militari a Napoli in occasione delle Universiadi L’Olimpiade Universitaria, riferisce l’Avvocato Pitorri, è una manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai giochi olimpici. Si svolge ogni due anni e vi partecipano studenti iscritti a tutte le università del mondo. Il nome “Universiade” racchiude i due significati di sport, università e universalità. La trentesima Universiade si svolgerà dal 3 al 14 luglio 2019 a Napoli (che già era stata scelta come città ospitante il 5 febbraio 2016 a seguito della rinuncia di Brasilia).

Esaminando le ultime notizie dei media, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, costantemente aggiornato anche sulle recenti disposizioni normative interessanti la materia “immigrazione”, ha posto l’attenzione sullo schema del decreto-legge presentato qualche giorno fa dall’attuale Ministro dell’Interno. Provvedimento che ha scatenato, ovviamente, non poche polemiche già nell’ambito della compagine governativa. L’assetto del “decreto sicurezza bis”, prevede, infatti, tra l’altro, che la “competenza a limitare o vietare il transito e la sosta nel mare territoriale” passi al Viminale. Statuisce, inoltre, multe per le ONG che salvano i migranti in mare (fino a cinquemila euro a persona accolta a bordo). Ne deriva, per citare un esempio che in applicazione del decreto suddetto, la Mare Jonio, che giorni fa ha salvato molti migranti, sarebbe stata sanzionata con ben centocinquantamila euro di multa, oltre al ritiro della licenza! Stabilisce, infine, limitazioni o chiusura dei porti e delle acque territoriali dal Viminale, con competenze, quindi, tolte al Ministero dei Trasporti. Il “decreto sicurezza bis”, in buona sostanza, prevede sanzioni pecuniarie estremamente pesanti contro chi soccorre i migranti in violazione delle norme SAR. Rammenta l’Avv. Pitorri che col termine ricerca e soccorso (search and rescue), si indica quell’insieme di operazioni di salvataggio condotte da personale addestrato a tale scopo, e all’impiego di specifici mezzi navali, aerei o terrestri volti alla salvaguardia della vita umana, in particolari situazioni di pericolo e ambienti ostili, tra cui il mare. Ogni paese ha assegnate delle zone di competenza nelle quali è tenuto a fornire una simile operatività.

Il provvedimento, evidenzia l’Avvocato Pitorri, è composto da dodici articoli, la maggior parte dei quali rivolto al contrasto dell’immigrazione clandestina. In primis, come sopra accennato, prevede sanzioni a chi “nello svolgimento di operazioni di soccorso in acque internazionali, non rispetta gli obblighi previste dalle Convenzioni internazionali” (si riferisce palesemente alle navi umanitarie). Le sanzioni previste sono di due tipologie: da 3.500 a 5.500 euro per ogni straniero trasportato e, nei casi reiterati, se la nave è battente bandiera italiana, la sospensione o la revoca della licenza da 1 a 12 mesi.  L’articolo numero 2, intenderebbe modificare il Codice della navigazione. Il Ministro dell’Interno, infatti, vorrebbe attribuire al Viminale quelle che sono al momento competenze del Ministero dei Trasporti, in particolare la limitazione o il divieto di transito nelle acque territoriali di navi, qualora sussistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico. Il decreto modifica anche il codice di procedura penale, estendendo anche alle ipotesi non aggravate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina la competenza delle Direzioni distrettuali antimafia. Toglierebbe, cioè, di fatto alle Procure ordinarie la possibilità ad indagare. Tre milioni di euro vengono stanziati per l’impiego di poliziotti stranieri in operazioni sotto copertura contro le organizzazioni di trafficanti di uomini. Un altro pacchetto di norme inasprisce le sanzioni per chi devasta, o danneggia, nel corso di riunioni in luoghi pubblici, e al contempo trasforma da sanzioni in delitti, con il conseguente inasprimento delle pene, le azioni di chi si oppone a pubblici ufficiali con qualsiasi mezzo di resistenza attiva o passiva, dagli scudi alle mazze e ai bastoni. Modifiche al codice penale aggravano il reato e, dunque, le sanzioni per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, specie se commessi durante manifestazioni in luogo pubblico. Viene soppressa la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. L’articolo 7 prevede l’istituzione di un commissario straordinario, con il compito di realizzare un programma di interventi finalizzati ad eliminare l’arretrato delle sentenze di condanna da eseguire nei confronti di imputati liberi. Sono previste le assunzioni a tempo determinato di durata annuale di 800 unità.

L’ultimo articolo, infine, riguarda l’impiego di altri 500 militari a Napoli in occasione delle Universiadi L’Olimpiade Universitaria, riferisce l’Avvocato Pitorri, è una manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai giochi olimpici. Si svolge ogni due anni e vi partecipano studenti iscritti a tutte le università del mondo. Il nome “Universiade” racchiude i due significati di sport, università e universalità. La trentesima Universiade si svolgerà dal 3 al 14 luglio 2019 a Napoli (che già era stata scelta come città ospitante il 5 febbraio 2016 a seguito della rinuncia di Brasilia).

Avvocato Iacopo Maria Pitorri

La disciplina dell’immigrazione

L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, atto a svolgere la sua attività forense aggiornandosi costantemente su temi di attualità e su recenti normative od orientamenti giurisprudenziali, evidenza l’importanza di una norma fondamentale per il settore immigrazione: il Decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286. Si tratta del Testo Unicodelle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 191 del 18-8-1998, entrato in vigore in data 2 settembre 1998.

L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, atto a svolgere la sua attività forense aggiornandosi costantemente su temi di attualità e su recenti normative od orientamenti giurisprudenziali, evidenza l’importanza di una norma fondamentale per il settore immigrazione: il Decreto legislativo del  25 luglio 1998, n. 286. Si tratta del Testo Unicodelle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 191 del 18-8-1998, entrato in vigore in data 2 settembre 1998.

Il TU prevede che il  cittadino straniero possa entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno, che per rientrare nel Paese di provenienza (fatta eccezione per i casi di ingresso per motivi di lavoro). Non è ammesso nel nostro Paese colui che non soddisfa detti requisiti, ovvero è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale, o di uno dei Paesi con cui l’Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne.

La normativa di riferimento sull’immigrazione e la condizione dello straniero, vale a dire il Testo Unico sull’immigrazione, sottolinea l’ Avvocato Pitorri, contiene diverse disposizioni utili per comprendere le modalità di ingresso nel nostro Paese.

Per entrare in modo regolare in Italia, invero, è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso (per visita e/o turismo, per lavoro, per studio e/o ricerca, per famiglia, etc.), che va richiesto all’ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d’origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario. L’ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di  lunga  durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata), con motivazione identica a quella del  visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi sono considerati validi i visti rilasciati da autorità diplomatiche di altri Stati con i quali l’Italia ha ratificato accordi, o in base a norme comunitarie. Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l’espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge. I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un’autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali. In pratica, è considerato irregolare: il cittadino extracomunitario che entra in Italia privo di documenti (passaporto, o documento di riconoscimento e visto), nonché il cittadino extracomunitario che, entrato regolarmente in Italia, ha perso i requisiti necessari per il soggiorno.Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l’Italia viene respinto alla frontiera, oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l’immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità. Il provvedimento di espulsione è adottato dalla prefettura competente ed eseguito dalla questura.

L’ingresso  in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell’ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.) stabilite nei decreti periodici – solitamente annuali -:  i cosiddetti “decreti flussi”, emanati dal presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell’immigrazione (articolo 3). I “decreti flussi”, generalmente, prevedono una riserva di quote per i cittadini provenienti da Paesi con i quali lo Stato ha concluso accordi per la regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle  procedure di riammissione.

Il nuovo “decreto flussi”, chiarisce l’Avv. Pitorri, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 9 aprile. Il decreto prevede l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, oltre che di lavoro autonomo. La quota complessiva stabilita riguarda soltanto 30.850 cittadini non comunitari, la medesima cifra prevista nel decreto flussi del 2018.

L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, atto a svolgere la sua attività forense aggiornandosi costantemente su temi di attualità e su recenti normative od orientamenti giurisprudenziali, evidenza l’importanza di una norma fondamentale per il settore immigrazione: il Decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286. Si tratta del Testo Unicodelle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 191 del 18-8-1998, entrato in vigore in data 2 settembre 1998.

Il TU prevede che il cittadino straniero possa entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno, che per rientrare nel Paese di provenienza (fatta eccezione per i casi di ingresso per motivi di lavoro). Non è ammesso nel nostro Paese colui che non soddisfa detti requisiti, ovvero è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale, o di uno dei Paesi con cui l’Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne.

La normativa di riferimento sull’immigrazione e la condizione dello straniero, vale a dire il Testo Unico sull’immigrazione, sottolinea l’Avvocato Pitorri, contiene diverse disposizioni utili per comprendere le modalità di ingresso nel nostro Paese.

Per entrare in modo regolare in Italia, invero, è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso (per visita e/o turismo, per lavoro, per studio e/o ricerca, per famiglia, etc.), che va richiesto all’ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d’origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario. L’ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata), con motivazione identica a quella del visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi sono considerati validi i visti rilasciati da autorità diplomatiche di altri Stati con i quali l’Italia ha ratificato accordi, o in base a norme comunitarie. Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l’espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge. I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un’autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali. In pratica, è considerato irregolare: il cittadino extracomunitario che entra in Italia privo di documenti (passaporto, o documento di riconoscimento e visto), nonché il cittadino extracomunitario che, entrato regolarmente in Italia, ha perso i requisiti necessari per il soggiorno. Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l’Italia viene respinto alla frontiera, oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l’immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità. Il provvedimento di espulsione è adottato dalla prefettura competente ed eseguito dalla questura.

L’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell’ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.) stabilite nei decreti periodici – solitamente annuali -:  i cosiddetti “decreti flussi”, emanati dal presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell’immigrazione (articolo 3). I “decreti flussi”, generalmente, prevedono una riserva di quote per i cittadini provenienti da Paesi con i quali lo Stato ha concluso accordi per la regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione.

Il nuovo “decreto flussi”, chiarisce l’Avv. Pitorri, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 9 aprile. Il decreto prevede l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, oltre che di lavoro autonomo. La quota complessiva stabilita riguarda soltanto 30.850 cittadini non comunitari, la medesima cifra prevista nel decreto flussi del 2018.

Avv. Iacopo Maria Pitorri

Arrivati in Italia 200 Migranti

Nei giorni scorsi, comunica l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri (costantemente attento al fenomeno immigratorio ed alle tematiche ad esso inerenti), oltre 200 persone sono riuscite a sbarcare in Italia (un quinto di tutti quelli arrivati nell’anno in corso). Nonostante la politica dei porti chiusi, quindi, la nave ONG Sea Watch 3, battente bandiera olandese, sta navigando nel Mediterraneo, alla volta della Libia. A coloro che si trovano sull’imbarcazione, e pensano di imbarcare immigrati, e dirigersi verso le coste italiane, tuttavia, il Ministro dell’Interno fa sapere che verranno fermati con ogni mezzo lecito consentito.  Tale intimazione, ovviamente, ha riacceso le polemiche e le tensioni  in uno scenario preoccupante a causa del dibattito inerente il varo del “Decreto sicurezza bis”, con il quale si vorrebbe attribuire al Ministero dell’Interno quelle che sono le competenze del Ministero dei Trasporti, in tema di passaggio di navi in acque territoriali, oltre alla previsione di multe per le navi che salvano migranti.

Nei giorni scorsi, comunica l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri (costantemente attento al fenomeno immigratorio ed alle tematiche ad esso inerenti), oltre 200 persone sono riuscite a sbarcare in Italia (un quinto di tutti quelli arrivati nell’anno in corso). Nonostante la politica dei porti chiusi, quindi, la nave ONG Sea Watch 3, battente bandiera olandese, sta navigando nel Mediterraneo, alla volta della Libia. A coloro che si trovano sull’imbarcazione, e pensano di imbarcare immigrati, e dirigersi verso le coste italiane, tuttavia, il Ministro dell’Interno fa sapere che verranno fermati con ogni mezzo lecito consentito.  Tale intimazione, ovviamente, ha riacceso le polemiche e le tensioni  in uno scenario preoccupante a causa del dibattito inerente il varo del “Decreto sicurezza bis”, con il quale si vorrebbe attribuire al Ministero dell’Interno quelle che sono le competenze del Ministero dei Trasporti, in tema di passaggio di navi in acque territoriali, oltre alla previsione di multe per le navi che salvano migranti.

Di contro agli aiuti offerti ai migranti, vi sono non pochi problemi per le navi permeate da grande umanità. La Procura di Agrigento ha convalidato il sequestro della Mare Jonio della ONG Mediterranea, fermata a Lampedusa dalla Guardia di Finanza per disposizione del Viminale. Gli inquirenti contestano al comandante e all’armatore della Mare Jonio il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, oltre a due violazioni del codice della navigazione.

La Sea Watch, da parte sua, denuncia “l’uso di assetti aerei europei per facilitare i respingimenti, mentre almeno settanta persone annegano in un naufragio e duecentoquaranta vengono riportate forzatamente in Libia”. L’altro giorno il Moonbird, l’aereo che coadiuva la Sea Watch nei soccorsi in mare, ha annunciato di aver visto migranti cercare di sfuggire a nuoto ad una motovedetta libica che aveva intercettato l’imbarcazione su cui viaggiavano per riportarli in Libia.

Un peschereccio tunisino ha da poco tratto in salvo, al largo delle coste di Sfax, sessantacinque migranti a bordo di un barcone in difficoltà, partito dalla Libia.  La notizia è stata confermata dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). I migranti soccorsi, spiega l’Avvocato Pitorri, in gran parte di paesi africani, Eritrea, Somalia e Sudan, sono stati affidati alle autorità locali di Sfax. L’Oim, in collaborazione con le autorità locali e altri organismi umanitari, si è attivata tempestivamente, e con grande solerzia, al fine di dare ospitalità alle persone soccorse. Tra i migranti tratti in salvo, sottolinea l’Avvocato Pitorri, nove donne e tre bambini sono stati trasferiti a Tunisi, con il coordinamento delle autorità ed il sostegno di partner della società civile. A donne e minori non accompagnati è già stata fornita assistenza umanitaria e medica, alloggio e cibo. L’OIM, tuttavia, ha espresso non poca preoccupazione per i rimanenti migranti maschi, rimasti al porto di Sfax, per i quali le autorità non hanno ancora confermato un luogo dove poter alloggiare.

Le partenze continueranno fino a quando ci sarà il bel tempo. Il quadro che prospetta anche l’Avvocato Pitorri è piuttosto evidente: l’aumento degli arrivi dipenderà dalle navi delle ONG, se torneranno o meno di fronte alle coste libiche a fare da traino. Anche Tripoli, considerato porto non sicuro, ha il suo fondamentale ruolo nell’aumento degli sbarchi in Italia. La nave Sea Watch 3, appena salpata da Marsiglia, ha annunciato che a seguito del pretestuoso blocco dell’Olanda, navigherà per tornare alla missione di soccorso nel Mediterraneo centrale. Open Arms rimane ormeggiata all’isola di Lesbo nel Mar Egeo. L’italiana Mar Jonio, come accennato, è sotto sequestro, per il momento, a Lampedusa.

Il Viminale, in tutto ciò, fa sapere che il totale dei migranti sbarcati da gennaio è di  1009 rispetto ai quasi diecimila dell’anno precedente. Il conflitto in Libia, però, potrebbe provocare una nuova ondata di arrivi,  con le condizioni atmosferiche favorevoli dell’estate e degli stessi libici in fuga dai combattimenti.

Nei giorni scorsi, comunica l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri (costantemente attento al fenomeno immigratorio ed alle tematiche ad esso inerenti), oltre 200 persone sono riuscite a sbarcare in Italia (un quinto di tutti quelli arrivati nell’anno in corso). Nonostante la politica dei porti chiusi, quindi, la nave ONG Sea Watch 3, battente bandiera olandese, sta navigando nel Mediterraneo, alla volta della Libia. A coloro che si trovano sull’imbarcazione, e pensano di imbarcare immigrati, e dirigersi verso le coste italiane, tuttavia, il Ministro dell’Interno fa sapere che verranno fermati con ogni mezzo lecito consentito.  Tale intimazione, ovviamente, ha riacceso le polemiche e le tensioni  in uno scenario preoccupante a causa del dibattito inerente il varo del “Decreto sicurezza bis”, con il quale si vorrebbe attribuire al Ministero dell’Interno quelle che sono le competenze del Ministero dei Trasporti, in tema di passaggio di navi in acque territoriali, oltre alla previsione di multe per le navi che salvano migranti.

Di contro agli aiuti offerti ai migranti, vi sono non pochi problemi per le navi permeate da grande umanità. La Procura di Agrigento ha convalidato il sequestro della Mare Jonio della ONG Mediterranea, fermata a Lampedusa dalla Guardia di Finanza per disposizione del Viminale. Gli inquirenti contestano al comandante e all’armatore della Mare Jonio il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, oltre a due violazioni del codice della navigazione.

La Sea Watch, da parte sua, denuncia “l’uso di assetti aerei europei per facilitare i respingimenti, mentre almeno settanta persone annegano in un naufragio e duecentoquaranta vengono riportate forzatamente in Libia”. L’altro giorno il Moonbird, l’aereo che coadiuva la Sea Watch nei soccorsi in mare, ha annunciato di aver visto migranti cercare di sfuggire a nuoto ad una motovedetta libica che aveva intercettato l’imbarcazione su cui viaggiavano per riportarli in Libia.

Un peschereccio tunisino ha da poco tratto in salvo, al largo delle coste di Sfax, sessantacinque migranti a bordo di un barcone in difficoltà, partito dalla Libia.  La notizia è stata confermata dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). I migranti soccorsi, spiega l’Avvocato Pitorri, in gran parte di paesi africani, Eritrea, Somalia e Sudan, sono stati affidati alle autorità locali di Sfax. L’Oim, in collaborazione con le autorità locali e altri organismi umanitari, si è attivata tempestivamente, e con grande solerzia, al fine di dare ospitalità alle persone soccorse. Tra i migranti tratti in salvo, sottolinea l’Avvocato Pitorri, nove donne e tre bambini sono stati trasferiti a Tunisi, con il coordinamento delle autorità ed il sostegno di partner della società civile. A donne e minori non accompagnati è già stata fornita assistenza umanitaria e medica, alloggio e cibo. L’OIM, tuttavia, ha espresso non poca preoccupazione per i rimanenti migranti maschi, rimasti al porto di Sfax, per i quali le autorità non hanno ancora confermato un luogo dove poter alloggiare.

Le partenze continueranno fino a quando ci sarà il bel tempo. Il quadro che prospetta anche l’Avvocato Pitorri è piuttosto evidente: l’aumento degli arrivi dipenderà dalle navi delle ONG, se torneranno o meno di fronte alle coste libiche a fare da traino. Anche Tripoli, considerato porto non sicuro, ha il suo fondamentale ruolo nell’aumento degli sbarchi in Italia. La nave Sea Watch 3, appena salpata da Marsiglia, ha annunciato che a seguito del pretestuoso blocco dell’Olanda, navigherà per tornare alla missione di soccorso nel Mediterraneo centrale. Open Arms rimane ormeggiata all’isola di Lesbo nel Mar Egeo. L’italiana Mar Jonio, come accennato, è sotto sequestro, per il momento, a Lampedusa.

Il Viminale, in tutto ciò, fa sapere che il totale dei migranti sbarcati da gennaio è di 1009 rispetto ai quasi diecimila dell’anno precedente. Il conflitto in Libia, però, potrebbe provocare una nuova ondata di arrivi, con le condizioni atmosferiche favorevoli dell’estate e degli stessi libici in fuga dai combattimenti.

Avv. Iacopo Maria Pitorri

L’avvocato Pitorri sostiene l’ACSE, la scuola di italiano per i migranti

L’Associazione Comboniana Servizio Emigranti e Profughi, sorta a ridosso degli anni settanta grazie a Padre Renato Bresciani, che ha sempre manifestato la intenzione di dare aiuto a studenti stranieri, per inserirsi nel nostro Paese, e tornare successivamente in quello di origine, è oggi divenuta un punto fermo per gli immigrati.

Diritti e doveri di queste persone, invero, sono costantemente tenuti in considerazione da coloro che svolgono opere ed attività per l’associazione. Più specificamente, l’Acse svolge un servizio di accoglienza, un servizio umanitario, un servizio di formazione ed anche un servizio pastorale.

Sotto il profilo didattico vi sono insegnanti volontari che provengono da varie esperienze professionali e sociali; alcuni di loro sono specializzati o tirocinanti Ditals (vale a dire la didattica dell’italiano come lingua straniera).

Per quanto concerne la scuola d’italiano (ove vengono effettuati anche degli esami), sono costantemente offerti corsi di alfabetizzazione (A1 base, A1,  A2, B1, B2). Sussiste perfino un protocollo di intesa per i test finalizzati ai permessi di soggiorno.
ACSE offre anche corsi di inglese e di informatica, attività di socializzazione, iniziative di solidarietà e di formazione civica con la partecipazione di allievi.

Gli obiettivi di scuole migranti sono volti a creare una rete diffusa e coordinata di scuole gratuite di lingua e cultura italiana per migranti adulti nel Lazio. Oltre ciò, vi è la volontà di sostenere le scuole pubbliche aperte agli alunni di origine straniera, ai loro familiari, nonché alle associazioni che facilitano l’integrazione nella comunità locale. Tra le altre cose, le scuole dei migranti promuovono la crescita professionale e culturale di insegnanti d’italiano. Ulteriormente, volendo diffondere una informazione corretta sui fenomeni migratori, vi è la costante costruzione di dialogo con le Istituzioni responsabili della formazione degli stranieri e dei cittadini.

I  corsi gratuiti di italiano per migranti adulti si svolgono in sedi molto varie (biblioteche, centri sociali, parrocchie, case del popolo, centri sportivi). Oltre ciò, nel programma è inclusa l’educazione civica, con particolare attenzione sia alla Costituzione italiana, sia alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

All’interno della scuola, tra l’altro, viene insegnata anche l’educazione linguistica, come arricchimento dell’offerta formativa istituzionale.

Al fine di coinvolgere i genitori stranieri, é offerto pure un servizio di mediazione con gli insegnanti, oltre a quello di traduzione – in più lingue – dei  documenti scolastici. 

                                                                                             AVVOCATO PITORRI

Cambia l’assegno di mantenimento nel divorzio

L’assegno di divorzio si prepara a cambiare. L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, costantemente aggiornato sulle diverse tematiche, sia dal punto di vista del panorama legislativo che da quello giurisprudenziale, ha di recente approfondito la materia del divorzio, rilevando la riforma in essere: cambierà, invero, l’assegno di mantenimento alla luce delle ultime sentenze della Suprema Corte. Si riferisce, l’Avvocato Pitorri alla sentenza n. 1504/2017 ed a quella delle Sezioni Unite n. 18287/2018, evidenziando che si è concluso, in Commissione Giustizia alla Camera, l’esame sulla proposta di legge di modifica dell’art. 5 della L. 898/1970 che rinnova l’assegno divorzile.

Più specificamente, la riforma stabilisce che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale possa disporre l’attribuzione di un assegno a favore di un coniuge, tenuto conto di unaserie di circostanze specificamente dettagliate. Il Tribunale, invero, dovrà valutare innanzitutto la durata del matrimonio e le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento, ovvero della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Verranno poi presi in considerazione l’età e lo stato di salute del soggetto richiedente, nonché il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare, oltre alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune. Tenendo conto del patrimonio e del reddito netto di entrambi, verrà esaminata anche la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, pur in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale. Da ultimo si terrà conto dell’impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

Oltre ciò, specifica l’Avvocato Pitorri, la proposta di legge introduce anche un’altra importante innovazione. In sostanza, tenuto conto di tutte le circostanze predette, il giudice potrà predeterminare la durata dell’assegnonei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia momentanea, ovvero “dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili”. L’assegno di divorzio, cioè, potrà essere concesso anche per un periodo “determinato”, affinché sia evitata una corresponsione ingiustificata quando il beneficiario abbia superato le sue difficoltà.

Evidenzia l’Avvocato Pitorri, nel recepire l’indirizzo giurisprudenziale sempre più consolidato, che l’obiettivo di questa legge è quello di non ritrovarsi più in situazioni in cui un coniuge finisce in stato di povertà, di contro all’altro, che ne approfitta. Occorre, appunto, per venire incontro ai numerosi problemi emersi negli ultimi anni, evitando, tuttavia, di porre in conflitto le parti, cercando, piuttosto, un punto di mediazione. Ciò è di tutta evidenza nella riforma, che stabilisce come l’assegno non sarà dovuto in una serie di casi: oltre alle eventuali nuove nozze (come previsto dall’attuale formulazione dell’art. 5), il beneficio cesserà in caso di unione civile con altra persona o di stabile convivenza del richiedente(ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 76/2016) che, come stabilito da un emendamento, potrà essere anche non registrata. L’obbligo di corresponsione dell’assegno – ovviamente – non sorgerà nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell’unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.

L’Avvocato Pitorri, tuttavia, sottolinea che la nuova legge andrà ad incidere esclusivamente sul divorzio, non anche sulla separazione, a seguito della quale, pertanto, il coniuge più debole economicamente manterrà assolutamente il diritto a vedersi garantito lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.

In tema di divorzio, pertanto, chiarisce l’Avvocato Pitorri, ci si avvia decisamente verso il cambiamento delle regole, viene detto addio al criterio del “tenore di vita”, al fine di raggiungere l’obiettivo come specificato di eliminare le incertezze e mettere in ordine le sentenze degli anni passati. Ciò che potrà cambiare le sorti di tanti ex coniugi.

Migranti, il giudice concede la residenza a due richiedenti asilo

Il decreto Legge n. 113 del 2018, cosiddetto “Decreto Sicurezza”, entrato in vigore lo scorso 5 ottobre, prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo, pur valendo quale documento di riconoscimento, non possa essere utilizzato per richiedere l’iscrizione anagrafica. Il titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo potrà ottenere l’iscrizione anagrafica esibendo all’Ufficio anagrafe un altro documento valido a dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia, tuttavia non quello.

Il decreto Legge n. 113 del 2018, cosiddetto “Decreto Sicurezza”, entrato in vigore lo scorso 5 ottobre, prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo, pur valendo quale documento di riconoscimento, non possa essere utilizzato  per richiedere l’iscrizione anagrafica. Il titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo potrà ottenere l’iscrizione anagrafica esibendo all’Ufficio anagrafe un altro documento valido a dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia, tuttavia non quello.

La sezione civile del Tribunale di Bologna, però, ha di recente imposto al Comune di iscrivere nella propria anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso contro il diniego stabilito sulla base del  “Decreto Sicurezza”.

Secondo i magistrati “la mancata iscrizione ai registri anagrafici impedisce l’esercizio di diritti di rilievo costituzionale ad essa connessi, tra i quali rientrano ad esempio quello all’istruzione e al lavoro”. Il Tribunale ha altresì chiarito che la norma “non contiene un divieto esplicito di iscrizione per i richiedenti asilo, bensì evidenzia come il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisca titolo per l’iscrizione all’anagrafe”.

In virtù di detta sentenza, comunque, il  municipio del capoluogo emiliano-romagnolo dovrà provvedere all’iscrizione su ordine della magistratura: i due richiedenti asilo potranno senz’altro ottenere la tanto agognata residenza.

Dal canto suo il Viminale ha fatto sapere che sentenze di questo tipo non incidono in alcun modo sulla portata della legge, posto che non sono definitive, riguardano singoli casi e per modificare realmente la norma  è necessario un pronunciamento della Corte Costituzionale. Eppure qualche settimana fa, nella regione Toscana, vi è stato un caso analogo. Il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso di un cittadino somalo richiedente asilo, ospitato in una struttura di Scandicci. Anche nella fattispecie era stata rifiutata l’iscrizione all’anagrafe in base al “Decreto Sicurezza”. Così come a Bologna, pertanto, il giudice si è espresso positivamente, concedendo il diritto richiesto al cittadino straniero, così motivando la decisione: “ogni richiedente asilo, una volta che abbia presentato la domanda di protezione internazionale, deve intendersi comunque regolarmente soggiornante, in quanto ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato durante l’esame della domanda di asilo e, quindi, è autorizzato a presentare domanda di iscrizione all’anagrafe”.

Due precedenti, quelli di cui sopra, certamente discussi, che inducono però ad una riflessione sia sotto il profilo giuridico che umano.

Il decreto Legge n. 113 del 2018, cosiddetto “Decreto Sicurezza”, entrato in vigore lo scorso 5 ottobre, prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo, pur valendo quale documento di riconoscimento, non possa essere utilizzato per richiedere l’iscrizione anagrafica. Il titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo potrà ottenere l’iscrizione anagrafica esibendo all’Ufficio anagrafe un altro documento valido a dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia, tuttavia non quello.

La sezione civile del Tribunale di Bologna, però, ha di recente imposto al Comune di iscrivere nella propria anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso contro il diniego stabilito sulla base del “Decreto Sicurezza”.

Secondo i magistrati “la mancata iscrizione ai registri anagrafici impedisce l’esercizio di diritti di rilievo costituzionale ad essa connessi, tra i quali rientrano ad esempio quello all’istruzione e al lavoro”. Il Tribunale ha altresì chiarito che la norma “non contiene un divieto esplicito di iscrizione per i richiedenti asilo, bensì evidenzia come il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisca titolo per l’iscrizione all’anagrafe”.

In virtù di detta sentenza, comunque, il municipio del capoluogo emiliano-romagnolo dovrà provvedere all’iscrizione su ordine della magistratura: i due richiedenti asilo potranno senz’altro ottenere la tanto agognata residenza.

Dal canto suo il Viminale ha fatto sapere che sentenze di questo tipo non incidono in alcun modo sulla portata della legge, posto che non sono definitive, riguardano singoli casi e per modificare realmente la norma è necessario un pronunciamento della Corte Costituzionale. Eppure, qualche settimana fa, nella regione Toscana, vi è stato un caso analogo. Il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso di un cittadino somalo richiedente asilo, ospitato in una struttura di Scandicci. Anche nella fattispecie era stata rifiutata l’iscrizione all’anagrafe in base al “Decreto Sicurezza”. Così come a Bologna, pertanto, il giudice si è espresso positivamente, concedendo il diritto richiesto al cittadino straniero, così motivando la decisione: “ogni richiedente asilo, una volta che abbia presentato la domanda di protezione internazionale, deve intendersi comunque regolarmente soggiornante, in quanto ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato durante l’esame della domanda di asilo e, quindi, è autorizzato a presentare domanda di iscrizione all’anagrafe”.

Due precedenti, quelli di cui sopra, certamente discussi, che inducono però ad una riflessione sia sotto il profilo giuridico che umano.

Avvocato Iacopo Maria Pitorri

Migranti, per il no all’asilo è necessaria la prova dell’assenza di pericolo

Dal punto di vista giurisprudenziale, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri – specializzato nel campo dell’immigrazione – evidenzia che il mese di aprile si è concluso con la pubblicazione di una importante sentenza della Suprema Corte, la n. 11312, che potrebbe incidere non poco sulle sorti di molti migranti.

Dal punto di vista giurisprudenziale, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri – specializzato nel campo dell’immigrazione – evidenzia che il mese di aprile si è concluso con la pubblicazione di una importante sentenza della Suprema Corte, la n. 11312, che potrebbe incidere non poco sulle sorti di molti migranti.

In precedenza vi è stato un ingente flusso di “rigetto”, sostiene l’Avvocato Pitorri – relativo alle domande di asilo politico presentate dagli stranieri. Commissioni Territoriali e Tribunali, basandosi perlopiù su formule astratte e  stereotipate, hanno dato il via ad una sorta di prassi con cui il tanto agognato diritto di asilo è stato negato nella maggior parte dei casi. Lo stesso Avvocato Pitorri, che lavora a favore degli immigrati ogni giorno, raccogliendo storie, dati,  per poter poi predisporre gli atti per incardinare il relativo procedimento per ottenere il diritto di asilo, lo ha potuto constatare. Oggi, tuttavia, in virtù della sentenza della Corte di Cassazione del 26 aprile scorso, vi è stato un cambio di orientamento: il  giudice – chiariscono gli Ermellini –  non può respingere la richiesta di asilo, basando il proprio “no” esclusivamente su generiche fonti internazionali (che attesterebbero l’assenza di conflitti – quindi di pericolo – o di situazioni ostative al rimpatrio nei paesi di provenienza dei migranti), che chiedono la protezione internazionale,  perché la loro vita è a rischio. Con la sentenza 11312, la Cassazione esorta i magistrati ad una maggiore precisione di indagine, studio, quindi di giudizio. Ciò diventa “essenziale”, si legge nella sentenza. Specifica l’Avvocato Pitorri che il giudice di merito deve decidere chiarendo nel dettaglio sulla scorta di quali fonti abbia provveduto a svolgere l’accertamento richiesto.

Rammenta l’Avvocato Pitorri che è proprio in virtù di questi principi che la Suprema Corte ha dichiarato fondato il reclamo di un cittadino pakistano al quale la Commissione prefettizia di Lecce e poi il Tribunale della stessa città, nel 2017, avevano negato di rimanere nel nostro Paese con la protezione internazionale. La decisione sul diritto di asilo, invero, era stata presa in base a generiche informazioni sulla situazione interna del Pakistan, senza considerazione completa delle prove disponibili, senza che il giudice avesse usato il suo potere di indagine. Il reclamo è stato accolto.

Per l’Avvocato Pitorri, interrompere il flusso delle espulsioni dei prefetti – senza che la richiesta di asilo sia esaminata dalla Commissione territoriale – unito al fatto che i giudici dovranno esaminare ciascuna domanda nello specifico, al di là di formule generiche, basandosi su aggiornate informazioni e un’adeguata acquisizione documentale, non può che incidere positivamente sia sull’esercizio di un diritto, come quello di asilo, che, più genericamente – sul concetto di accoglienza di numerosi migranti nel nostro Paese.

Dal punto di vista giurisprudenziale, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri – specializzato nel campo dell’immigrazione – evidenzia che il mese di aprile si è concluso con la pubblicazione di una importante sentenza della Suprema Corte, la n. 11312, che potrebbe incidere non poco sulle sorti di molti migranti.

In precedenza, vi è stato un ingente flusso di “rigetto”, sostiene l’Avvocato Pitorri – relativo alle domande di asilo politico presentate dagli stranieri. Commissioni Territoriali e Tribunali, basandosi perlopiù su formule astratte e stereotipate, hanno dato il via ad una sorta di prassi con cui il tanto agognato diritto di asilo è stato negato nella maggior parte dei casi. Lo stesso Avvocato Pitorri, che lavora a favore degli immigrati ogni giorno, raccogliendo storie, dati, per poter poi predisporre gli atti per incardinare il relativo procedimento per ottenere il diritto di asilo, lo ha potuto constatare. Oggi, tuttavia, in virtù della sentenza della Corte di Cassazione del 26 aprile scorso, vi è stato un cambio di orientamento: il  giudice – chiariscono gli Ermellini –  non può respingere la richiesta di asilo, basando il proprio “no” esclusivamente su generiche fonti internazionali (che attesterebbero l’assenza di conflitti – quindi di pericolo – o di situazioni ostative al rimpatrio nei paesi di provenienza dei migranti), che chiedono la protezione internazionale,  perché la loro vita è a rischio. Con la sentenza 11312, la Cassazione esorta i magistrati ad una maggiore precisione di indagine, studio, quindi di giudizio. Ciò diventa “essenziale”, si legge nella sentenza. Specifica l’Avvocato Pitorri che il giudice di merito deve decidere chiarendo nel dettaglio sulla scorta di quali fonti abbia provveduto a svolgere l’accertamento richiesto.

Rammenta l’Avvocato Pitorri che è proprio in virtù di questi principi che la Suprema Corte ha dichiarato fondato il reclamo di un cittadino pakistano al quale la Commissione prefettizia di Lecce e poi il Tribunale della stessa città, nel 2017, avevano negato di rimanere nel nostro Paese con la protezione internazionale. La decisione sul diritto di asilo, invero, era stata presa in base a generiche informazioni sulla situazione interna del Pakistan, senza considerazione completa delle prove disponibili, senza che il giudice avesse usato il suo potere di indagine. Il reclamo è stato accolto.

Per l’Avvocato Pitorri, interrompere il flusso delle espulsioni dei prefetti – senza che la richiesta di asilo sia esaminata dalla Commissione territoriale – unito al fatto che i giudici dovranno esaminare ciascuna domanda nello specifico, al di là di formule generiche, basandosi su aggiornate informazioni e un’adeguata acquisizione documentale, non può che incidere positivamente sia sull’esercizio di un diritto, come quello di asilo, che, più genericamente – sul concetto di accoglienza di numerosi migranti nel nostro Paese.

Avvocato Iacopo Maria Pitorri