Permesso di soggiorno per attesa occupazione
Luglio 6, 2019
Permesso di soggiorno per attesa occupazione
Spiegato dall’avvocato Iacopo maria pitorri
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L’Avvocato Pitorri chiarisce che lo straniero che perde il posto di lavoro, sia per licenziamento che per dimissioni, deve presentarsi, entro quaranta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l’Impiego-Anagrafe del Lavoro, al fine di predisporre una dichiarazione attestante l’attività lavorativa precedentemente svolta e, quindi, l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Lo straniero che perde il posto di lavoro, come sopra detto, può essere iscritto alle liste di collocamento presso il Centro per l’Impiego, per il periodo di rimanente validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno (o, in ogni caso, per tutta la durata delle prestazioni di sostegno al reddito, durante il quale potrà cercare una nuova occupazione).
Rappresenta l’Avvocato Pitorri che ci si può iscrivere al Centro per l’Impiego – Anagrafe del Lavoro anche se il titolo di soggiorno è scaduto (se si è in possesso della ricevuta/cedolino di rinnovo).
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione deve essere inviata attraverso la compilazione del Kit Postale, necessario per il rinnovo.
L’Avvocato Pitorri spiega che la competente Questura, alla scadenza del permesso di soggiorno, rilascia un permesso per attesa occupazione per una durata non inferiore ad un anno (Circolare del Ministero dell’Interno n. 40579 del 03/10/2016).
Il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione è possibile anche oltre l’anno. Sarà cura, invero, delle Questure valutare, di volta in volta, la situazione del richiedente, prestando particolare attenzione ai legami familiari, al numero di anni passati in Italia e ad eventuali precedenti penali del cittadino migrante.
Da ultimo, sostiene l’Avvocato Pitorri, ai fini del rinnovo del permesso è necessario dimostrare un reddito minimo annuo, corrispondente ai parametri per il ricongiungimento familiare.
L’Avvocato Pitorri segnala altresì il caso dello straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio. Quest’ultimo ha diritto alla conversione di detto titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato, ovvero il master universitario di I o di II livello, o la laurea triennale, oppure quella specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nelle liste di collocamento per un periodo non superiore a dodici mesi, e può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Alle condizioni previste, lo straniero iscritto nell’elenco anagrafico del centro per l’Impiego potrà godere dell’indennità di disoccupazione, e di tutte le altre prestazioni di sostegno al reddito previste alla pari dei cittadini italiani e comunitari.
Infine, l’Avvocato Pitorri fa presente un dato inconfutabile: qualora lo straniero non trovi un nuovo lavoro, e non possa, comunque, dimostrare risorse economiche sufficienti, nella misura prevista dall’art 29 del TU, dovrà lasciare il territorio nazionale.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri
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