Permesso di soggiorno per cure mediche
Luglio 6, 2019
Spiegato dall’avvocato Iacopo maria pitorri
Con la circolare del 15 marzo 2019, n. 43323, evidenzia l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, il Ministero dell’Interno ha diffuso alcune precisazioni sul nuovo permesso di soggiorno per “cure mediche”, previsto dal D.L. 113/18 in favore degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità.
Il documento, chiarisce l’Avvocato Pitorri, deve riportare la dicitura “art. 19, co. 2, lett. d) bis T.U. Immigrazione”, affinché risulti riconoscibile in rapporto agli altri permessi rilasciati per salute, e possa consentire l’effettiva iscrizione del cittadino straniero al Servizio Sanitario Nazionale.
Palesa l’Avvocato Pitorri che il cittadino straniero che è entrato in Italia, in seguito alla richiesta di specifico visto per cure mediche, alla rappresentanza diplomatica italiana, deve presentarsi alla Questura del luogo di domicilio per la richiesta del permesso di soggiorno per cure mediche, che ha durata pari a quella del visto di ingresso, e può essere rinnovato direttamente presso la Questura competente (allegando, ovviamente, la certificazione medica). Specifica l’Avvocato Pitorri che il cittadino straniero deve sostenere tutte le spese mediche, in quanto non ha diritto ad iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale.
Anche il permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato alle straniere irregolari in stato di gravidanza, deve essere richiesto direttamente presso gli uffici della Questura competente (con l’esibizione di certificato medico con la data presunta del parto). Questo permesso ha validità di sei mesi fino alla nascita, rinnovabili per i primi sei mesi di vita del bambino. Ne ha diritto pure il padre del bambino. Consente l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale gratuitamente (iscrizione obbligatoria), ma non consente lo svolgimento di attività lavorativa.
Infine, rammenta l’Avvocato Pitorri, il permesso per cure mediche rilasciato ai sensi dell’ art. 31 TUI (“disposizioni a favore dei minori”) è conferito a seguito di sentenza del Tribunale dei minorenni e ha durata pari a quella prevista dal Giudice che ha autorizzato la permanenza. Deve essere richiesto direttamente in Questura esibendo l’originale della sentenza. Alla scadenza del permesso per richiedere il rinnovo è necessario formulare una nuova istanza al Tribunale. Consente l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale gratuitamente (iscrizione obbligatoria) e lo svolgimento di attività lavorativa.
Da ultimo, ricorda l’Avvocato Pitorri, il permesso per cure mediche non è convertibile in altro permesso di soggiorno (a meno che non si possa effettuare la coesione con un familiare regolare in Italia, secondo differenti interpretazioni).
Avvocato Iacopo Maria Pitorri