Permesso di soggiorno per le vittime di violenza
Luglio 6, 2019
Spiegato dall’avvocato Iacopo maria pitorri
Per violenza domestica, specifica l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, si intendono tutti quegli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica, ovvero economica, che si verificano all’interno della famiglia, o del nucleo familiare, oppure tra attuali, o precedenti coniugi, o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa. Ciò, al di là del fatto che l’autore di tali atti condivida, o abbia condiviso, la medesima residenza con la vittima.
Per avere il rilascio del permesso di soggiorno, le condizioni sono le stesse previste per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sociale. Evidenzia l’Avvocato Pitorri che l’art. 4 della legge 119/2013, che ha inserito nel testo unico sull’immigrazione (D.LGS. 286/1998) l’apposita norma di cui all’art. 18 bis, prevede che il Questore – con il parere favorevole dell’autorità giudiziaria o su proposta di questa ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.LGS. 286/1998, e cioè il permesso per motivi umanitari – rilasci il permesso per consentire alla vittima straniera, priva di permesso di soggiorno, di sottrarsi alla violenza quando siano accertate situazioni di violenza o abuso e emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità.
Lo stesso permesso, chiarisce l’Avvocato Pitorri, può essere rilasciato anche se le situazioni di violenza o abuso nascono nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza. In tal caso sono i servizi sociali ad inviare una relazione al Questore con tutti gli elementi che gli permettano di valutare “la gravità e l’attualità” del pericolo per l’incolumità personale. Il documento può essere rilasciato a cittadini non comunitari e comunitari.
Manifesta l’Avvocato Pitorri, che, di recente, la sentenza n. 28152/2017 della Corte di Cassazione ha sancito il diritto alla protezione internazionale per le vittime di violenza domestica, che possono vedersi riconosciuto lo statusdi rifugiato, o la protezione sussidiaria. In buona sostanza, è possibile riconoscere che la violenza domestica può costituire una persecuzione, e sfociare nella concessione dello statusdi rifugiato, ovvero può costituire un danno grave, tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, così come definita dalla Direttiva 2011/95/UE. I giudici della Corte di Cassazione, invero, hanno ritenuto che i fatti narrati dalla cittadina straniera rientrino, a pieno titolo, tra quelli cui fa riferimento la Convenzione di Istanbul e previsti dall’art. 7 del D.LGS. 251/2007. Detta pronuncia, fa emergere l’Avvocato Pitorri, si è inserita nell’ambito di un recente orientamento inaugurato dalla sentenza n. 12333/2017 della Corte di Cassazione, su un caso di violenza domestica.
Una simile interpretazione, sostiene l’Avvocato Pitorri, appare coerente con la formulazione dell’art. 60 della Convenzione di Istanbul che, come ricordato, impone agli Stati firmatari di riconoscere la violenza di genere come elemento atto a fondare la protezione sussidiaria.
Rammenta, infine, l’Avvocato Pitorri che, oltre alla protezione internazionale, sussiste in Italia la possibilità di rilasciare un permesso per motivi umanitari alle vittime straniere di violenza domestica, quando il fatto si verifichi in Italia e non nel Paese di provenienza. Il DL 93/2013 ha, infatti, inserito, nel corpo del D.LGS. 286/1998 (TUI), il nuovo art. 18-bis, che consente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime straniere di reati inerenti la violenza domestica, qualora il questore ritenga sussistente un “concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio”.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri