Permesso di soggiorno per motivi di lavoro

By redazione

Spiegato dall’avvocato Iacopo maria pitorri

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L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri rammenta che il permesso di soggiorno rappresenta il titolo che autorizza la presenza dello straniero (cittadino di paesi extraeuropei e gli apolidi) sul territorio dello Stato italiano e ne documenta la regolarità. Grazie a questo importante documento, è possibile  svolgere le attività che sono indicate nel permesso stesso, permette l’accesso ai diritti e ai servizi riconosciuti agli stranieri, nonché l’iscrizione nelle liste anagrafiche e il conseguente rilascio della carta di identità e del codice fiscale, con il quale si può richiedere l’assistenza sanitaria. Lo straniero che desideri soggiornare nel territorio italiano, anche se per un breve periodo di tempo, deve richiedere il permesso di soggiorno entro e non oltre otto giorni lavorativi dalla data di arrivo.

L’ingresso in Italia per motivi di lavoro avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite annualmente con il decreto flussi, il quale prevede che i cittadini stranieri non comunitari possano entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale.

Specifica l’Avvocato Pitorri che se il permesso di soggiorno è rilasciato per motivi diversi da quelli di lavoro, la durata non può essere superiore a tre mesi (per visite, affari e turismo), ovvero un anno (in relazione alla frequenza di un corso di studio o di formazione). Il permesso è, tuttavia, rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali, periodi legati a necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dalla legge.

Per quanto concerne, invece, quello connesso a motivi di lavoro, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri spiega che il rilascio avviene successivamente alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del permesso di soggiorno per lavoro viene stabilita in dipendenza del contratto di soggiorno e non può essere superiore ai nove mesi, nel caso si sia in presenza di uno o più contratti di lavoro stagionale; ad un anno in presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; a due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Se il lavoratore straniero non comunitario desidera rimanere in Italia, deve presentare la domanda di rinnovo del permesso sessanta giorni prima della sua scadenza, presso la questura della provincia di residenza.

Ovviamente, ricorda l’Avvocato Pitorri, il  rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro è subordinato al possesso di alcuni requisiti, come la titolarità di un contratto di soggiorno per lavoro e la documentazione attestante la disponibilità di un alloggio.

Qualora il cittadino straniero interrompa il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi, il permesso di soggiorno non potrà essere  rinnovato, o prorogato, o in caso di permessi di durata almeno biennale, per periodi superiori alla metà. In questi casi, il rinnovo viene rilasciato se l’interruzione è dovuta per rispondere all’adempimento di obblighi militari, o da altri gravi e comprovati motivi. Il rinnovo del permesso di soggiorno va  richiesto alla Questura di residenza dello straniero, entro la scadenza del permesso, o comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.

Dopo sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, lo straniero viene cancellato dall’anagrafe.

Il cittadino straniero, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, è a tutti gli effetti un immigrato regolare. La legge conferisce valore legale al documento (cedolino) rilasciato dalle questure, nell’attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Nell’attesa del rilascio o del rinnovo del permesso, lo straniero può svolgere attività lavorativa.

Deve essere considerato valido ai fini del reddito, per l’ottenimento del rinnovo del permesso anche .Il compenso per lavoro occasionale di tipo accessorio (voucher o buoni lavoro). 

Dal punto di vista pratico, rappresenta l’Avvocato Pitorri, il  datore di lavoro che vuole assumere a tempo determinato o indeterminato lavoratori non comunitari residenti all’estero, deve presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI). La domanda di nulla osta potrà essere presentata soltanto nei periodi ed in base alle quote previste con cadenza solitamente annuale dal Decreto Flussi, che stabilisce il numero massimo di stranieri non comunitari ammessi a lavorare in Italia ogni anno. Il datore di lavoro deve presentare una richiesta di nulla osta al lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI), della provincia di residenza, o di quella in cui ha sede legale l’impresa, o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa. Il nulla osta deve contenere la documentazione relativa alla disponibilità dell’alloggio per il lavoratore; poi, ovviamente, la  proposta di contratto di soggiorno contenente anche l’impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza; da ultimo, la  dichiarazione di impegno a comunicare allo Sportello Unico le variazioni del rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, per esempio).

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, una volta comprovata la sussistenza della quota oltre che agli imprescindibili requisiti oggetto della richiesta, emette il nulla osta che trasmetterà all’autorità diplomatico/consolare competente.

Una volta rilasciato il nulla osta, il lavoratore straniero dovrà richiedere il visto di ingresso presso gli uffici consolari italiani nel proprio paese di origine, o di residenza.

Entro otto giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero dovrà invece recarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione, ove firmerà il contratto di soggiorno e la compilazione della modulistica per il rilascio del primo permesso di soggiorno.

Considerando che esistono differenti tipologie di lavoro (stagionale, autonomo, ecc.), l’Avvocato Pitorri, riferendosi al lavoro stagionale, chiarisce che si intende il  rapporto di lavoro della durata tra venti giorni e nove mesi. E, specifica, le attività lavorative che rientrano nelle quote di lavoro subordinato stagionale, sono esclusivamente il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero.

Il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente dimostrare di avere a disposizione l’alloggio per il lavoratore straniero; il canone di affitto dovrà essere commisurato alla qualità dell’alloggio stesso, e non superiore ad 1/3 della retribuzione spettante al lavoratore.

Lo Sportello Unico procede direttamente alla verifica dei requisiti per l’autorizzazione al lavoro. Il tempo per il rilascio è di venti giorni.

Il datore di lavoro invia in originale il nulla osta al lavoratore.

Chiaramente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale consente di svolgere l’attività per la quale è stato rilasciato il nulla osta e, pertanto, non consente di svolgere attività autonoma o subordinata. 

Se il lavoratore è rientrato nel proprio Paese alla scadenza del permesso, rispettando così le condizioni del permesso di soggiorno, egli avrà diritto di precedenza per lavoro stagionale nell’anno successivo, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non sono mai entrati in Italia per lavoro stagionale.

In tema di lavoro stagionale, preme all’Avvocato Pitorri rammentare che se il lavoratore straniero ha lavorato come stagionale in Italia, almeno una volta negli ultimi cinque anni, il datore di lavoro può richiedere allo Sportello Unico per l’immigrazione il rilascio di un nullaosta al lavoro stagionale pluriennale, valido per un periodo massimo di tre anni.

Il lavoratore potrà entrare in Italia sulla base di una semplice conferma di assunzione da parte del datore di lavoro, e questo a prescindere dalla pubblicazione del Decreto flussi.

Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale non lo esonera, però, dal richiedere annualmente il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiano all’estero.

Parlando, invece, di lavoro autonomo, chiarisce l’Avvocato Pitorri, questa tipologia di lavoro è soggetto alla quote di ingresso stabilite dal Decreto Flussi, oltre allecategorie di lavoro autonomo che lo stesso Decreto Flussi individua, di volta in volta.
Un cittadino straniero che voglia esercitare un’attività di lavoro autonomo deve, innanzitutto, attendere la pubblicazione del Decreto Flussi, e successivamente presentare la richiesta di rilascio di nulla osta alla Questura.

La richiesta deve essere compilata online sul sito del Ministero dell’Internonei tempi, e nelle modalità, previste dall’annuale Decreto Flussi.

Ovviamente, quando verrà richiesto il nulla osta è obbligatorio per il lavoratore extracomunitario possedere la documentazione di licenza, o autorizzazione per l’attività che intende svolgere o l’iscrizione alla camera di commercio che dovrà essere presentata alla Questura.
A seguito del rilascio del nulla osta, il lavoratore può chiedere il visto per lavoro autonomo alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine.

In buona sostanza, il cittadino straniero che voglia svolgere in Italia un’attività di tipo autonomo, deve avere delle risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività (es. iscrizione albo imprese, registri, ecc.); deve certamente avere una sistemazione alloggiativa; avere un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di un importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; da ultimo, deve acquisire, presso la Camera di Commercio, l’attestazione dei parametri finanziari, cioè l’individuazione delle risorse necessarie per l’esercizio dell’attività.                                                                   

                                                                                          Avvocato Iacopo Maria Pitorri