Permesso di soggiorno per motivi familiari
Luglio 6, 2019
Spiegato dall’avvocato Iacopo maria pitorri
[ Il permesso di soggiorno, spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, rappresenta il titolo che autorizza la presenza dello straniero sul territorio dello Stato italiano e ne documenta la regolarità.Coloro che debbono richiedere il permesso di soggiorno sono sia i cittadini di paesi extraeuropei, sia gli apolidi, vale a dire coloro che non hanno alcuna nazionalità.
Grazie al permesso di soggiorno si possono svolgere le attività che sono indicate nel permesso stesso: accesso ai diritti e ai servizi riconosciuti agli stranieri; iscrizione nelle liste anagrafiche; rilascio della carta di identità e del codice fiscale (con cui si può richiedere l’assistenza sanitaria).
Evidenzia l’Avvocato Pitorri che lo straniero che voglia soggiornare nel territorio dello Stato italiano, anche se per un breve periodo, deve richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dalla data di ingresso.
La domanda per richiedere il rilascio o lo stesso rinnovo del permesso di soggiorno va presentata presso l’Ufficio Immigrazione della questura di competenza, nel luogo di residenza dello straniero. La ricevuta della domanda è, fino alla consegna del permesso di soggiorno, il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero.
Rammenta l’Avvocato Pitorri che il Testo Unico sull’immigrazione, il Decreto Legislativo n. 286 del 1998, all’art. 29 enuncia i requisiti per poter ottenere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
E’, innanzitutto, necessaria una istanza compilata e sottoscritta dall’interessato, con allegata la fotocopia del passaporto, ovvero di altro documento equipollente. Specifica l’Avvocato Pitorri che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da una dichiarazione del familiare, che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare, o con il quale è stata effettuata la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente il suo nucleo familiare.
L’Avvocato Pitorri fa presente che il permesso per motivi di famiglia ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme a questo ultimo. Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. Più segnatamente: a) l’esercizio di attività di lavoro subordinato può avvenire previo inserimento nell’elenco anagrafico, o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro; b) l’esercizio di attività di lavoro autonomo può avvenire previa acquisizione del titolo abilitativo, o autorizzatorio, eventualmente previsto per l’attività professionale svolta.
L’Avvocato Pitorri chiarisce che il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è rilasciato allo straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare, o con un visto al seguito del proprio familiare, o negli altri casi indicati nella scheda “conversione del permesso di soggiorno da altro motivo in quello per famiglia”. Il figlio minore dello straniero che con esso è convivente e regolarmente soggiornante, viene registrato nel permesso di soggiorno, o nella carta di soggiorno di uno, o di entrambi i genitori, sino al raggiungimento del quattordicesimo anno di età (e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive).
Allo stesso modo, il minore affidato, segue la condizione giuridica dello straniero affidatario. Al compimento del quattordicesimo anno di età, il minore potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per famiglia autonomo fino al compimento della maggiore età.
Da ultimo, sottolinea l’Avvocato Pitorri, allo straniero che effettua la coesione familiare con cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o con straniero titolare di carta di soggiorno per stranieri è rilasciata la carta di soggiorno.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri