Permesso di soggiorno per ricerca scientifica
Luglio 6, 2019
Spiegato dall’avvocato Iacopo maria pitorri
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Rileva l’Avvocato Pitorri che il ricercatore straniero che intenda svolgere un progetto di ricerca scientifica deve essere, innanzitutto, selezionato da un Istituto di ricerca iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Il progetto di ricerca deve essere necessario approvato dagli organi di amministrazione dell’istituto di ricerca, atti a valutare l’oggetto della ricerca, i titoli in possesso dello straniero rispetto all’oggetto della ricerca e la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione.
In buona sostanza, spiega l’Avvocato Pitorri, l’istituto di ricerca che accoglie il ricercatore straniero è tenuto a stipulare una convenzione di accoglienza e un progetto di ricerca con il ricercatore, specificando le condizioni di lavoro e i suoi compensi, che dovranno essere almeno il doppio dell’importo mensile dell’assegno sociale. Le risorse mensili, dichiarate nella convenzione che stabilisce le condizioni di lavoro del ricercatore, possono provenire non solo dall’istituto di ricerca che sottoscrive la convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell’Unione europea, di un’organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. L’istituto di ricerca è altresì tenuto a farsi carico delle spese per il viaggio, nonché a stipulare una polizza assicurativa per malattia o provvedere all’iscrizione del ricercatore al servizio sanitario nazionale.
Chiarisce l’Avvocato Pitorri che l’istituto di ricerca, dopo aver sottoscritto la convenzione di accoglienza, attiva la procedura per la richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, presente presso la Prefettura della Provincia dove verrà svolto l’incarico. La domanda di nulla osta deve essere accompagnata dall’attestato d’iscrizione nell’elenco tenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) e di copia autentica della convenzione d’accoglienza. In seguito, lo Sportello Unico, ottenuto il parere favorevole della questura di competenza territoriale, e verificata la completezza della documentazione, rilascia all’istituto di ricerca il nulla osta e procede all’invio telematico del nulla osta alla rappresentanza consolare italiana del paese di residenza del ricercatore straniero per il rilascio del visto di ingresso.
L’Avvocato Pitorri specifica che il ricercatore, dopo aver ricevuto il nulla osta, entro sei mesi, può richiedere il visto d’ingresso uffici consolari italiani del Paese di residenza per presentare la richiesta di visto di ingresso. Una volta ottenuto il visto dalla rappresentanza consolare il ricercatore può entrare in Italia.
Sottolinea l’Avvocato Pitorri che il ricercatore, appena entrato in Italia, deve comunicare il suo arrivo all’Istituto di ricerca inviando copia del visto e copia del passaporto recante la data di ingresso in Italia.
L’Istituto di ricerca, entro otto giorni lavorativi dalla data di ingresso del ricercatore, contatta lo Sportello Unico di competenza per fissare l’appuntamento, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, e per avviare la richiesta di permesso di soggiorno, unico titolo che legittima la presenza dello straniero sul territorio italiano per il motivo e la durata indicati sul visto.
E’ importante sapere, spiega l’Avvocato Pitorri, che il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato per la durata del programma di ricerca, e consente lo svolgimento dell’attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. Ovviamente, qualora ci sia una proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno sarà rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l’attività di ricerca.
Ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica, si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.
Il ricercatore può ottenete il ricongiungimento familiare, ai familiari infatti viene rilasciato un permesso di soggiorno che ha pari durata di quello del ricercatore.
Preme evidenziare all’Avvocato Pitorri che questo genere di permesso può essere convertito solo in quello per motivi familiari, o per residenza elettiva. La sua durata non è computabile per il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il cittadino straniero ammesso come ricercatore in uno Stato dell’Unione Europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell’altro Stato, o con soggiorni fino a tre mesi, ovvero con soggiorni superiori a tre mesi.
Per i soggiorni fino a tre mesi, bisogna sapere che il nulla osta è sostituito da una comunicazione da effettuare allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Provincia ove si svolge il periodo di ricerca. La comunicazione deve essere accompagnata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell’altro Stato che preveda un periodo di ricerca in Italia, l’attestazione della disponibilità di risorse, una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza in Italia e una dichiarazione dell’istituto dove si svolge l’attività.
Infine, specifica l’Avvocato Pitorri, per il soggiorni che superano i tre mesi, è obbligatorio il rilascio del nulla osta subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con l’Università. In questo caso valgono le stesse modalità descritte per i Ricercatori che giungono in Italia e, quindi, sarà necessario richiedere il permesso di soggiorno.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri
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