Permesso di soggiorno per volontariato

By redazione

L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri rammenta che l’ingresso in Italia dei cittadini stranieri per motivi di volontariato è, annualmente, regolato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno e degli Affari Esteri. Il decreto stabilisce le quote di stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato.

Coloro che possono richiedere il permesso di soggiorno per volontariato, sono i cittadini stranieri di età compresa tra i venti ed i trenta anni, che desiderano partecipare ad un percorso di volontariato presso un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto; o una ONG (riconosciuta ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49), ovvero un’associazione di promozione sociale iscritta nel registro nazionale.

Specifica l’Avvocato Pitorri che l’organizzazione deve stipulare una convenzione con lo straniero, nella quale devono essere previsti i compiti che dovranno essere svolti dal volontario, l’inquadramento e l’orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio di andata e ritorno, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l’indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana. L’organizzazione ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa al fine di garantire l’espletamento delle spese relative all’assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi. Firmata la convezione, l’organizzazione deve presentare la domanda di nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione, nell’area di competenza per il luogo ove si svolge il programma di volontariato.

Lo Sportello rilascerà il nulla osta soltanto dopo aver acquisito dalla Questura il parere positivo circa l’insussistenza di eventuali motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio, e soltanto dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti, che viene trasmesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione, alla rappresentanza consolare italiana presente nel paese di residenza dello straniero, per il rilascio del visto di ingresso.

Il volontario dovrà richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta, il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica.

L’Avvocato Pitorri rappresenta che il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata del programma di volontariato, ma con un vincolo di tempo e cioè  per un periodo non superiore a un anno, o, in casi eccezionali, fino a diciotto mesi. Inoltre il permesso non può essere in alcun modo convertito in altri tipi di permesso di soggiorno e non può essere rinnovato. Tra l’altro, il periodo di durata del permesso di soggiorno per volontariato non viene conteggiato, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

Accennando a casi particolari, l’Avvocato Pitorri specifica che il permesso di soggiorno per volontariato, in presenza di una specifica segnalazione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, è concesso anche ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attività in Italia nell’ambito dei progetti di Servizio Volontario Europeo. Questo rientra nel programma Erasmus plus,ed offre ai giovani, dai diciotto ai trenta anni, la possibilità di fare un’esperienza di volontariato all’estero, per un periodo che va da due a dodici mesi, in progetti locali in vari settori, o aree di intervento: cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte, tempo libero, protezione civile, ambiente, sviluppo cooperativo, ecc.

                                                                   

                                                                                          Avvocato Iacopo Maria Pitorri