L’inferno al di là del mare, in Libia

Il nuovo rapporto diffuso nei giorni scorsi da Oxfam Italia (organizzazione non profit, volta alla riduzione della povertà globale, attraverso aiuti umanitari e progetti di sviluppo), ha colpito l’attenzione dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, specializzato in immigrazione, da sempre attento alle tematiche ad essa connesse.

Il nuovo rapporto diffuso nei giorni scorsi da Oxfam Italia (organizzazione non profit, volta alla riduzione della povertà globale, attraverso aiuti umanitari e progetti di sviluppo), ha colpito l’attenzione dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, specializzato in immigrazione, da sempre attento alle tematiche ad essa connesse.

Più specificamente, dal documento della Oxfam emerge che l’84% delle persone intervistate ha dichiarato di avere subito trattamenti inumani, tra cui violenze brutali e torture. Oltre ciò, il 74% ha raccontato di aver assistito all’omicidio o alla tortura di un compagno di viaggio. L’80% ha subito la privazione di acqua e cibo, mentre il 70% è stato imprigionato in luoghi di detenzione ufficiali o non ufficiali.

Dal report “L’inferno al di là del mare”, pertanto, emerge chiaramente come, in Libia, più di quattro profughi su cinque subiscano violenze di ogni genere, detenzioni illegali, stupri e torture. 

Anche Medici per i diritti umani (Medu), in occasione del vertice dei ministri degli Interni europei, riunitosi a Tallin – capitale dell’Estonia –  e della conferenza “Solidarietà e Sicurezza” convocata qualche giorno fa, a Roma, dal Ministero degli Esteri, ha esternato riluttanza, scetticismo e non poca preoccupazione a causa della situazione in Libia. Il rischio, spiega l’Avvocato Pitorri dopo aver esaminato il report, è quello di creare così “nuovi inferni” per le persone in fuga da conflitti, abusi, violenze, fame e povertà. I finanziamenti a paesi di transito come Niger, Mali, Etiopia, Sudan e Ciad, sottolinea ancora il documento, non chiedono come contropartita di rispettare standard nella tutela dei diritti umani dei migranti, a fronte di una maggiore collaborazione nel controllo delle frontiere e nelle procedure di rimpatrio e espulsione. Una realtà, indubbiamente, che potrebbe portare a gravi conseguenze per i migranti. L’accordo stipulato dall’Italia con il cosiddetto Governo di Unità Nazionale libico di Al Sarraj, infatti, qualora riuscisse a diventare pienamente operativo, manterrebbe o riporterebbe le persone indietro, in un paese dove regna il caos, con abusi sistematici dei diritti di chi scappa da guerra e povertà e dove i centri per i migranti sono dei veri e propri lager. Questo denunciano le organizzazioni.

Evidenzia l’Avvocato Pitorri che Medu ed Oxfam, inevitabilmente, alla luce di tutto ciò, si sono trovate costretta a lanciare un urgente appello, chiedendo un radicale cambio di rotta nella politica europea e italiana nella gestione dei flussi migratori. Più segnatamente, le richieste riguardano la immediata revoca dell’accordo tra Italia e Libia, oltre alla revisione degli accordi con i paesi di transito (finalizzata solo a favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi poveri e il rispetto dei diritti umani dei migranti), al di là del controllo delle frontiere. E’ stato, poi, chiesto di impedire agli Stati membri di stipulare accordi con i paesi di emigrazione o transito, il cui governo e le forze di sicurezza non garantiscano il pieno rispetto dei diritti umani. In particolare l’appello punta ad una concreta attivazione dell’Italia per un intervento di identificazione  immediata, assistenza e riabilitazione dei richiedenti asilo vittime di torture, come previsto dalla normativa europea. Oltre ciò, si vuol mirare al potenziamento di canali di immigrazione, sicuri e regolari verso l’Europa, facilitando i processi di ricongiungimento familiare e garantendo la possibilità di richiedere asilo nei paesi europei di arrivo. Da ultimo, le organizzazioni ritengono indispensabile il permettere rimpatri dei migranti dagli Stati Ue nei paesi di origine, solo attraverso procedure fondate sul rispetto dei diritti umani, e mai a condizioni che li possano mettere in pericolo.

Il nuovo rapporto diffuso nei giorni scorsi da Oxfam Italia (organizzazione non profit, volta alla riduzione della povertà globale, attraverso aiuti umanitari e progetti di sviluppo), ha colpito l’attenzione dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, specializzato in immigrazione, da sempre attento alle tematiche ad essa connesse.

Più specificamente, dal documento della Oxfam emerge che l’84% delle persone intervistate ha dichiarato di avere subito trattamenti inumani, tra cui violenze brutali e torture. Oltre ciò, il 74% ha raccontato di aver assistito all’omicidio o alla tortura di un compagno di viaggio. L’80% ha subito la privazione di acqua e cibo, mentre il 70% è stato imprigionato in luoghi di detenzione ufficiali o non ufficiali.

Dal report “L’inferno al di là del mare”, pertanto, emerge chiaramente come, in Libia, più di quattro profughi su cinque subiscano violenze di ogni genere, detenzioni illegali, stupri e torture. 

Anche Medici per i diritti umani (Medu), in occasione del vertice dei ministri degli Interni europei, riunitosi a Tallin – capitale dell’Estonia –  e della conferenza “Solidarietà e Sicurezza” convocata qualche giorno fa, a Roma, dal Ministero degli Esteri, ha esternato riluttanza, scetticismo e non poca preoccupazione a causa della situazione in Libia. Il rischio, spiega l’Avvocato Pitorri dopo aver esaminato il report, è quello di creare così “nuovi inferni” per le persone in fuga da conflitti, abusi, violenze, fame e povertà. I finanziamenti a paesi di transito come Niger, Mali, Etiopia, Sudan e Ciad, sottolinea ancora il documento, non chiedono come contropartita di rispettare standard nella tutela dei diritti umani dei migranti, a fronte di una maggiore collaborazione nel controllo delle frontiere e nelle procedure di rimpatrio e espulsione. Una realtà, indubbiamente, che potrebbe portare a gravi conseguenze per i migranti. L’accordo stipulato dall’Italia con il cosiddetto Governo di Unità Nazionale libico di Al Sarraj, infatti, qualora riuscisse a diventare pienamente operativo, manterrebbe o riporterebbe le persone indietro, in un paese dove regna il caos, con abusi sistematici dei diritti di chi scappa da guerra e povertà e dove i centri per i migranti sono dei veri e propri lager. Questo denunciano le organizzazioni.

Evidenzia l’Avvocato Pitorri che Medu ed Oxfam, inevitabilmente, alla luce di tutto ciò, si sono trovate costretta a lanciare un urgente appello, chiedendo un radicale cambio di rotta nella politica europea e italiana nella gestione dei flussi migratori. Più segnatamente, le richieste riguardano la immediata revoca dell’accordo tra Italia e Libia, oltre alla revisione degli accordi con i paesi di transito (finalizzata solo a favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi poveri e il rispetto dei diritti umani dei migranti), al di là del controllo delle frontiere. E’ stato, poi, chiesto di impedire agli Stati membri di stipulare accordi con i paesi di emigrazione o transito, il cui governo e le forze di sicurezza non garantiscano il pieno rispetto dei diritti umani. In particolare l’appello punta ad una concreta attivazione dell’Italia per un intervento di identificazione  immediata, assistenza e riabilitazione dei richiedenti asilo vittime di torture, come previsto dalla normativa europea. Oltre ciò, si vuol mirare al potenziamento di canali di immigrazione, sicuri e regolari verso l’Europa, facilitando i processi di ricongiungimento familiare e garantendo la possibilità di richiedere asilo nei paesi europei di arrivo. Da ultimo, le organizzazioni ritengono indispensabile il permettere rimpatri dei migranti dagli Stati Ue nei paesi di origine, solo attraverso procedure fondate sul rispetto dei diritti umani, e mai a condizioni che li possano mettere in pericolo.

Avvocato Iacopo Maria Pitorri

I fondi europei e l’immigrazione

I fondi europei sono organizzati in programmi tematici, dedicati a specifici obiettivi, all’interno dei quali sono previsti i fondi. L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri spiega che per ogni fondo vengono emanati dei bandi, volti a delineare le caratteristiche dei progetti meritevoli di finanziamento, oltre alle scadenze per la presentazione delle domande.

La politica dei fondi europei, specifica l’Avvocato Pitorri, si sviluppa su periodi di sette anni. I fondi europei si dividono in: fondi diretti, che sono erogati e gestiti direttamente dalla Comunità Europea e fondi strutturali (o indiretti), erogati dalla Comunità, ma gestiti dai Paesi membri attraverso i PON (Programmi Operativi Nazionali) e i POR (Piani Operativi Regionali). In Italia vengono gestiti dalle Regioni. A loro volta, evidenzia l’Avvocato Pitorri, i fondi diretti si dividono in programmi intracomunitari, atti a coinvolgere i Paesi membri dell’Unione, relativi a  politiche interne di interesse europeo (ad esempio le politiche giovanili, la giustizia, l’ambiente, ma soprattutto l’innovazione) e programmi di cooperazioni esterna, che promuovono la cooperazione dei Paesi membri con Paesi terzi rispetto all’Unione.

Rifacendosi ai dati di Bruxelles, elaborati dal Sole 24 Ore, l’Avvocato Pitorri fa emergere un aspetto meritevole di particolare di attenzione. A fronte di un assegno di dodici miliardi di euro versato, l’Italia ha ricevuto fondi europei per quasi dieci miliardi di euro, con uno scarto, quindi, per il nostro Paese di circa due miliardi di euro all’anno. Nel 2017 l’Italia ha versato nelle casse europee 198 euro a persona, ricevendo finanziamenti per circa 162, con una differenza di 36 euro pro capite. È, pertanto, uno dei cosiddetti “contributori netti” della Ue, che versano cioè  più di quanto incassano. Al tempo stesso, il nostro Paese compare tredici volte nella classifica top dei cinque beneficiari, non scivolando mai al di sotto dell’ottava posizione se si considerano i diciannove capitoli-chiave del budget comunitario.

Per ciò che riguarda il ramo immigrazione, di cui l’Avvocato Pitorri si occupa quotidianamente, nello svolgimento della sua attività forense, si evidenzia che nell’ambito del Programma Quadro “Solidarietà e gestione dei flussi migratori” (Programma SOLID), istituito per “garantire un’equa ripartizione delle responsabilità fra Stati Membri, per una gestione integrata delle frontiere esterne all’UE e per implementare politiche comuni in tema di immigrazione e asilo”, al Ministero dell’Interno è affidata la gestione di quattro strumenti finanziari. Innanzitutto il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi: nato con l’obiettivo di sostenere gli Stati membri dell’Unione Europea, attraverso politiche che consentano ai cittadini di Paesi terzi, giunti legalmente in Europa, di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società ospitanti. Poi il Fondo Europeo per i Rifugiati: rivolto agli Stati che accolgono richiedenti asilo, è a sostegno di programmi e azioni connesse alla integrazione delle persone il cui soggiorno è di natura durevole e stabile. Il fondo prevede anche misure per affrontare arrivi improvvisi in caso di guerre e conflitti internazionali. Ancora il Fondo Europeo per i Rimpatri: volto a garantire una politica efficace di ritorno – in conformità con la Carta dei diritti fondamentali e sulla base della preferenza per il rimpatrio volontario – per far fronte all’immigrazione irregolare. Da ultimo il Fondo Europeo per le Frontiere Esterne: l’obiettivo di questo strumento è assicurare controlli alle frontiere esterne uniformi e di alta qualità favorendo un traffico di frontiera flessibile anche mediante il co-finanziamento o di azioni mirate o di iniziative nazionali per la cooperazione tra Stati membri riguardo la politica dei visti. Ciascuno dei quattro Fondi SOLID si attua mediante la definizione di un Programma pluriennale, le cui linee guida vengono recepite all’interno dei singoli Programmi annuali. Puntualizza, infine, l’Avvocato Pitorri che nella struttura organizzativa delineata dal Ministero dell’Interno, la gestione del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne è affidata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, mentre quella del Fondo Europeo per l’Integrazione, del Fondo Europeo per i Rifugiati e del Fondo Rimpatri al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione.

Avvocato Iacopo Maria Pitorri

FRONTEX: cosa è e cosa fa

L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, nell’approfondire le tematiche legate al fenomeno immigratorio, spiega cosa è, e che attività svolge, Frontex. Si tratta dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione Europea. Una istituzione dell’UE, più segnatamente, che tra i suoi obiettivi primari ha quello di coordinare le missioni di pattugliamento delle frontiere esterne aeree, marittime e terrestri degli Stati dell’Unione Europea, oltre a quello di dare appoggio, ovviamente, agli stati membri in operazioni comuni di rimpatrio dei migranti irregolari. Chiarisce l’Avvocato Pitorri, che questa fondamentale Agenzia europea è nata nel 2004, con il decreto del Consiglio Europeo n. 2007, al fine di rafforzare e ottimizzare la cooperazione tra le autorità nazionali di frontiera, Frontex.Tra i compiti enunciati nel suo regolamento, vi è quello di  coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne e di  assistere gli Stati membri in materia di formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, anche per quanto concerne la definizione di standard comuni di formazione. Frontex realizza, poi, analisi dei rischi e segue gli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne. Offre, infine agli Stati membri il supporto necessario per l’organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte. L’Agenzia, evidenzia l’Avvocato Pitorri, si occupa anche della formazione per gli agenti dei servizi nazionali degli Stati membri, sui temi riguardanti il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio. Opera in stretta connessione con altri organismi comunitari e dell’UE responsabili in materia di sicurezza alle frontiere esterne, come EUROPOL, CEPOL, OLAF, e di cooperazione nel settore delle dogane e dei controlli fitosanitari e veterinari, al fine di garantire la coerenza complessiva del sistema. Frontex, in buona sostanza, svolge la sua nobile opera salvaguardando certamente le frontiere esterne, senza, tuttavia, tralasciare gli obblighi umanitari nei confronti di coloro che fuggono da guerre e persecuzioni

Avvocato Iacopo Maria Pitorri

L’avvocato Iacopo Maria Pitorri sostiene ed illustra i servizi offerti dall’ACSE

L’avvocato Iacopo Maria Pitorri sostiene ed illustra i servizi offerti dall’ACSE

Il fondatore dell’ACSE, Padre Renato Bresciani, seguendo l’esempio
 di Padre Daniele Comboni,
si è trovato spesso al fianco di coloro che avevano autorità e che dirigevano
la storia dei popoli al solo nobile scopo di curare lo sviluppo del paese. E’
sempre stato ascoltato, anche da chi era al potere.

Fa  presente l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che
i comboniani nascono dall’intuizione di Daniele Comboni, pioniere dei
missionari, vissuto dal 1831 al 1881, che, fin da giovanissimo, ha manifestato
la sua passione per l’Africa. Partito a venticinque anni per il continente
nero, ad ogni spedizione ha visto morire più del cinquanta per cento dei
missionari. Ha sempre voluto costruire scuole, per preparare la gente
attraverso lo studio. Ha lavorato per ben undici Università, dando importanza
anche al ruolo della donna che, secondo lui, avrebbe dovuto avere il necessario
bagaglio didattico, l’istruzione adeguata per poter fare il suo stesso lavoro
con le persone.

Ricorda l’Avvocato Iacopo
Maria Pitorri, parlando di Padre Bresciani, che, tra le straordinarie cose che
costui ha potuto realizzare, nel corso della sua esistenza, vi è stata  quella di far studiare, a sue spese, molti
giovani, permettendo loro di recarsi all’estero. E’ sempre stato convinto che,
così facendo, avrebbe potuto realizzare il piano di Comboni, vale a dire
“salvare l’Africa con gli africani”.

Per comprendere lo
spessore di Padre Bresciani, evidenzia l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, basti
pensare che lo stesso è stato l’unico tra i sacerdoti comboniani ad ottenere il
permesso di rientrare in Sudan, dopo la espulsione di tutti i missionari dal
Sudan meridionale nel 1964. 

Rappresenta l’Avvocato
Iacopo Maria Pitorri che Padre Bresciani ha realizzato davvero tanto, durante
la sua esistenza. Nel periodo in cui è stato in Italia, successivamente
all’espulsione, è stato padre spirituale dei teologi comboniani (nella
capitale). In quel momento ha scoperto la sua nuova vocazione: assistere gli
immigrati africani ed asiatici.

Nonostante qualche scetticismo e  incomprensioni,  ha fondato l’ACSE (Associazione Comboniana
Studenti Esteri), che poi è diventata Associazione Comboniana Servizio
Emigranti. Nell’ACSE è racchiuso esattamente 
il modo di pensare che lo ha accompagnato per tutta la vita.

Padre Bresciani ha aperto la sede dell’Associazione in una vecchia chiesa sconsacrata in Via
del Buon Consiglio, a Roma, offrendo sostegno a tutti e  prodigandosi per trovare vitto, alloggio e lavoro a ciascuna di 
queste persone in difficoltà.  Ha contribuito alla realizzazione della “legge
Martelli” per gli immigrati. Ha coinvolto la Chiesa di Roma nella sua opera
ottenendo aiuti dal Vaticano. All’ACSE, nel tempo, si sono aggiunti tanti
volontari, per accogliere gli immigrati.

Oggi, Padre Lino Spezia presta la propria
opera, da diversi anni, presso l’Associazione Comboniana Servizio Emigranti e
Profughi.  Anch’egli con la vocazione del
missionario, è stato in Uganda, coinvolto in sparatorie e tragedie. Ha visto
morire una delle suore della sua missione, che non potrà mai dimenticare.
Attualmente contribuisce, ogni giorno, allo sviluppo dell’Associazione,
spendendosi per il prossimo e fornendo solidarietà e  l’assistenza necessaria a coloro che si
rivolgono a questo prelato dall’impegno e dalle iniziativa ineguagliabili.

L’Associazione svolge
diversi servizi, a favore degli stranieri. La scuola di lingua italiana, per
citare un esempio,  è la principale
attività dell’Associazione. Si svolgono, inoltre, un corso di inglese e un
corso di  informatica (il primo a nascere
in Italia). Basti pensare che l’ACSE è stata la prima a iniziare in Italia una
scuola di informatica per migranti con il rilascio della certificazione ECDL (European
Computer Driving Licence, letteralmente “patente europea di guida del
computer”). Tiene, inoltre, corsi di lingua italiana, differenziati per ciascun
livello, questi corsi consentono di effettuare in sede gli esami di lingua
dell’Università per stranieri di Perugia. Oltre ai corsi di lingua italiana vengono Offre anche corsi di lingua inglese.
Rende servizi per la ricerca di lavoro, 
il ritorno volontario assistito, la distribuzione di alimenti, il
sostegno a studenti universitari con borse di studio e assicura un servizio
pastorale. Sotto il profilo didattico vi sono insegnanti volontari che
provengono da varie esperienze professionali e sociali;  alcuni di loro sono specializzati o
tirocinanti DITALS (vale a dire la didattica dell’italiano come lingua
straniera). L’Associazione, attualmente, assiste complessivamente oltre 1.500
migranti l’anno. All’interno dell’ACSE, vi sono anche otto équipes
internazionali per il sevizio dentistico (metà giornata alla settimana viene
dedicata alle cure dentarie); attività che viene svolta dal 1997.

Nel
fornire assistenza sanitaria, assistenza burocratica e traduzioni, ricerca
alloggi e collocamento, buoni pasto, offerta di sussidi per viaggi e rimpatri,
deposito bagagli e documenti, recapito postale, per sostenere i migranti, la
professionalità di coloro che si attivano per l’ACSE è andata sempre più
crescendo.

Oltre ciò, rappresenta
l’Avvocato Iacopo Maria  Pitorri, l’ACSE
organizza delle  passeggiate didattiche,
che permettono di scoprire il contesto culturale e territoriale nel quale i
migranti si trovano a vivere ma che, spesso, non conoscono.

Vi è, poi uno sportello
di orientamento per il lavoro per migranti e rifugiati dell’Associazione, che ha
sviluppato, di recente, un’attività ingente, raccogliendo moltissimi curricula da parte degli utenti. Vengono, invero, organizzati per loro, da parte
della associazione, appuntamenti finalizzati al colloquio di lavoro o,
comunque, forniti recapiti telefonici, ovvero indirizzi mail, cui poter
presentare la propria candidatura. Alcuni stranieri hanno ottenuto un lavoro a
tempo parziale o duraturo.

L’ACSE  fornisce anche supporto agli studenti
universitari, per completare la loro preparazione scientifica e tecnica,
consentendo ai giovani di portare a termine un percorso di studi, in vista
anche del rientro nel Paese di origine, laddove ciò sia possibile. A tal fine,
ogni anno, vengono finanziate borse di studio erogate in collaborazione con la
Federazione delle Chiese Evangeliche e con l’associazione MIGRANTES.

L’avvocato Iacopo Maria Pitorri sostiene i valori dell’ACSE

L’avvocato Iacopo Maria Pitorri sostiene i valori dell’ACSE

L’Associazione Comboniana Servizio Emigranti e Profughi, altrimenti detta ACSE, con sede a Roma, è una ONLUS nata  nel 1969 per opera di Padre Renato Bresciani, un missionario comboniano, che ha speso tutta la sua vita per gli immigrati. 

Obiettivo primario dell’ACSE, spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, è quello di mantenere viva nella società la cultura dell’accoglienza, venendo incontro alle esigenze dei migranti grazie all’opera dei Comboniani, Comboniane e Volontari che si impegnano, ogni giorno,  nel fornire supporto e tutela a coloro che hanno lasciato il loro Paese di origine, nella speranza di un futuro migliore.

Per svolgere la propria opera, rappresenta l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, questa associazione autonoma di volontariato, ha un proprio atto costitutivo ed un proprio statuto. Nel corso degli anni, specie dagli anni novanta, in  virtù dell’aumento dei flussi migratori (già a far data dagli anni novanta), l’attività dell’associazione si è andata sempre più intensificando. Anche per tale ragione, dal 2000, l’ACSE è divenuta, a tutti gli effetti, una organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Nel 2008 è stata iscritta nel registro nazionale degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati. All’inizio di quest’anno, l’Associazione Comboniana Servizio Emigranti e Profughi, rammenta l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, ha festeggiato i suoi cinquant’anni di attività. Questo giubileo è celebrato all’insegna della speranza, nel poter proseguire il suo cammino a favore degli immigrati, pur vivendo nel contesto delle nuove, mutate situazioni. In linea con lo spirito di Comboni, invero, evidenzia l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, accoglienza, solidarietà, aiuto e servizi qualificati (per favorire la integrazione degli stranieri), sono alla base di questa importante ONLUS, che vive  grazie a molte persone, laici e missionari, immigrati,  amici, volontari, che rendono, quotidianamente, una nobile opera per coloro che vi si rivolgono.

Più segnatamente, chiarisce l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, la chiusura del giubileo dell’Associazione si avrà alla fine del prossimo settembre, mese in cui si svolgerà un incontro con un gruppo di amici e volontari e con il consiglio direttivo per definire la realtà dell’ACSE in tutte le sue sfaccettature. Il consiglio rappresenterà un vero e proprio comitato di onore ove verranno chiamati a partecipare i superiori e le superiore generali e provinciali dei comboniani e delle comboniane e altre persone che hanno conosciuto Padre Bresciani,  o che sono in linea con il suo pensiero. Sarà costituto anche un comitato organizzatore.

L’ACSE, da sempre attenta alle tematiche dei migrantidella povertà edel divario fra ipaesi opulentied ipaesi meno avanzati, spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, ha per filo conduttore dei suoi scopi il principio ispiratore di San Daniele Comboni, il padre fondatore dei comboniani, secondo il quale i progetti realizzati nel territorio devono dare autonomia, indipendenza e dignità alle popolazioni supportate ed aiutate.

Daniele Comboni fondatore degli istituti dei Missionari Comboniani del Cuore di Gesù e delle Pie Madri della Nigrizia, è stato un missionario e vescovo cattolico italiano, venerato inoltre come santo dalla Chiesa cattolica. Il missionario è stato canonizzato da Giovanni Paolo II il 5 ottobre 2003 e viene commemorato il 10 ottobre. 

Comboni ribadiva sempre, alla base del suo piano missionario, il motto: “Salvare l’Africa con l’Africa!”.

Offendo molteplici servizi ed aiuti, oggi, l’associazione assiste complessivamente oltre millecinquecento migranti ogni anno. Si auspica che, offrendo un supporto così importante per gli stranieri in difficoltà, che si trovano nel nostro Paese, l’ACSE possa continuare la propria attività all’insegna della competenza, della serietà e dell’impegno che la contraddistingue.

Posta al servizio di emigrati e profughi, l’ACSE è un’associazione di missionari e missionarie comboniani e laici, sorta, in principio, per svolgere un’attività a favore soprattutto di studenti sudanesi. Diventata, successivamente un vero e proprio polo a servizio di emigranti e profughi provenienti da tutto il sud del mondo, è stata definita da San Giovanni Paolo II “una vera iniziativa di frontiera e scuola per operatori sociali che, a loro volta, avrebbe ispirato altre iniziative analoghe”. Successivamente, infatti, sempre nel pieno rispetto del principio di carità cristiana e accoglienza, che a Roma hanno preso vita altre realtà (quali la Caritas, la Comunità di Sant’Egidio, il Centro Astalli). 

Il fondatore dell’ACSE, Padre Renato Bresciani, seguendo l’esempio  di Comboni, si è trovato spesso al fianco di coloro che avevano autorità e che dirigevano la storia dei popoli al solo (nobile) scopo di curare lo sviluppo del paese. E’ sempre stato ascoltato da chi era al potere.

Ricorda l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che, tra le straordinarie cose che ha potuto realizzare nel corso della sua esistenza Padre Bresciani, vi è stata  quella di far studiare, a sue spese, molti giovani, permettendo loro di recarsi all’estero in vista di un’Africa cristiana e ben preparata. Ha sempre avuto la convinzione che, così facendo, avrebbe potuto realizzare il piano di Comboni, vale a dire “salvare l’Africa con gli africani”. 

Per comprendere lo spessore di Padre Bresciani, evidenzia l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, basti pensare che lo stesso è stato l’unico tra i sacerdoti comboniani ad ottenere il permesso di rientrare in Sudan, dopo la espulsione di tutti i missionari dal Sudan meridionale nel 1964. 

Rappresenta l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che Padre Bresciani ha realizzato davvero tanto, nel corso della sua vita. Nel periodo in cui è stato in Italia, successivamente all’espulsione, è stato padre spirituale dei teologi comboniani (nella capitale). In quel momento ha scoperto la sua nuova vocazione: assistere gli immigrati africani e asiatici. A lui non può non andare il merito di aver visto nel fenomeno immigratorio “la missione che viene a noi”. 

Nonostante qualche scetticismo e  incomprensioni , ha fondato l’ACSE (Associazione Comboniana Studenti Esteri), che poi è diventata Associazione Comboniana Servizio Emigranti. Nell’ACSE è racchiuso esattamente  il modo di pensare che lo ha accompagnato per tutta la vita.
In una vecchia chiesa sconsacrata in Via del Buon Consiglio, a Roma, ha aperto la sede.  Ha sempre aiutato tutti, cercando di trovare per queste persone in difficoltà vitto, alloggio e lavoro. Ha, addirittura, lottato spesso con la polizia per difendere quei “suoi figli” cercando di giustificarli come ha potuto. A lui spetta anche la positiva influenza per la formulazione della legge in favore degli immigrati, la Legge Martelli;  ha ottenuto aiuti direttamente dal Vaticano riuscendo a coinvolgere la Chiesa di Roma nella sua opera; ha fatto si che all’ACSE si aggiungessero tanti volontari, per accogliere gli immigrati.

Oggi, Padre Lino Spezia presta la propria opera, da diversi anni, presso l’Associazione Comboniana Servizio Emigranti e Profughi – ACSE. I comboniani nascono dall’intuizione di Daniele Comboni, pioniere dei missionari, vissuto dal 1831 al 1881, che, fin da giovanissimo, ha manifestato la sua passione per l’Africa. Partito a venticinque anni per il continente nero, ad ogni spedizione ha visto morire più del cinquanta per cento dei missionari. Ha sempre voluto costruire scuole, per preparare la gente attraverso lo studio. Ha lavorato per ben undici Università, dando importanza anche al ruolo della donna che, secondo lui, avrebbe dovuto avere il necessario bagaglio didattico, l’istruzione adeguata per poter fare il suo stesso lavoro con le persone. Padre Lino Spezia, anch’egli con la vocazione del missionario, è stato in Uganda, coinvolto in sparatorie e tragedie. Ha visto morire una delle suore della sua missione, che non potrà mai dimenticare.

L’associazione svolge diversi servizi, a favore degli stranieri. La scuola di lingua italiana, infatti,  è la principale attività dell’Associazione. All’interno della stessa, vi sono anche otto équipes internazionali per il sevizio dentistico (metà giornata alla settimana viene dedicata alle cure dentarie). Si svolgono, inoltre, un corso di inglese e un corso di  informatica (il primo a nascere in Italia).Oltre a fornire assistenza sanitaria, assistenza burocratica e traduzioni, ricerca alloggi e collocamento, buoni pasto, offerta di sussidi per viaggi e rimpatri, deposito bagagli e documenti, recapito postale, per sostenere i migranti, la professionalità di coloro che si attivano per l’ACSE è andata sempre più crescendo. Basti pensare che l’ACSE è stata la prima a iniziare in Italia una scuola di informatica per migranti con il rilascio della certificazione ECDL (European Computer Driving Licence, letteralmente “patente europea di guida del computer”). Dalla fine degli anni novanta, precisamente dal 1997, l’ACSE gestisce un ambulatorio odontoiatrico per migranti. Tiene corsi di lingua italiana, differenziati per livelli, che permettono di effettuare in sede gli esami di lingua dell’Università per stranieri di Perugia. Oltre all’italiano non viene meno la lingua inglese, vengono infatti offerti corsi che hanno per oggetto proprio  la lingua britannica. Inoltre l’Associazione gestisce servizi di assistenza legale e servizi di assistenza per la ricerca di lavoro; il ritorno volontario assistito, la distribuzione di alimenti, il sostegno a studenti universitari con borse di studio e assicura infine un servizio pastorale. L’Associazione, attualmente, assiste complessivamente oltre 1.500 migranti l’anno. Sotto il profilo didattico vi sono insegnanti volontari che provengono da varie esperienze professionali e sociali;  alcuni di loro sono specializzati o tirocinanti DITALS (vale a dire la didattica dell’italiano come lingua straniera). Per quanto concerne la scuola d’italiano (ove vengono effettuati anche degli esami), sono costantemente offerti corsi di alfabetizzazione (A1 base, A1,  A2, B1, B2). Sussiste perfino un protocollo di intesa per i test finalizzati ai permessi di soggiorno.
ACSE offre oltre ai corsi di inglese e di informatica anche attività di socializzazione, iniziative di solidarietà e di formazione civica con la partecipazione di allievi. Oltre ciò, rappresenta l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, l’ACSE organizza delle  passeggiate didattiche, che permettono di scoprire il contesto culturale e territoriale nel quale i migranti si trovano a vivere ma che, spesso, non conoscono. Vi è, poi uno sportello per l’orientamento al lavoro per migranti e rifugiati dell’Associazione, che ha sviluppato una ingente attività di raccolta curricula da parte degli utenti. Vengono, invero, organizzati per loro, da parte della associazione, appuntamenti finalizzati al colloquio di lavoro o, comunque, forniti recapiti telefonici, ovvero indirizzi mail cui poter presentare la propria candidatura. Alcuni di loro hanno ottenuto un lavoro a tempo parziale o duraturo. L’ACSE  fornisce anche supporto agli studenti universitari, per completare la loro preparazione scientifica e tecnica, consentendo ai giovani di portare a termine un percorso di studi, in vista anche del rientro nel Paese di origine, ove questo sia possibile. A tal fine, ogni anno,  vengono finanziate borse di studio erogate in collaborazione con la Federazione delle Chiese Evangeliche e con l’associazione MIGRANTES.                                                                                                   

                                                                               Avvocato Iacopo Maria Pitorri

Permesso di soggiorno per volontariato

L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri rammenta che l’ingresso in Italia dei cittadini stranieri per motivi di volontariato è, annualmente, regolato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno e degli Affari Esteri. Il decreto stabilisce le quote di stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato.

Coloro che possono richiedere il permesso di soggiorno per volontariato, sono i cittadini stranieri di età compresa tra i venti ed i trenta anni, che desiderano partecipare ad un percorso di volontariato presso un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto; o una ONG (riconosciuta ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49), ovvero un’associazione di promozione sociale iscritta nel registro nazionale.

Specifica l’Avvocato Pitorri che l’organizzazione deve stipulare una convenzione con lo straniero, nella quale devono essere previsti i compiti che dovranno essere svolti dal volontario, l’inquadramento e l’orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio di andata e ritorno, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l’indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana. L’organizzazione ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa al fine di garantire l’espletamento delle spese relative all’assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi. Firmata la convezione, l’organizzazione deve presentare la domanda di nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione, nell’area di competenza per il luogo ove si svolge il programma di volontariato.

Lo Sportello rilascerà il nulla osta soltanto dopo aver acquisito dalla Questura il parere positivo circa l’insussistenza di eventuali motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio, e soltanto dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti, che viene trasmesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione, alla rappresentanza consolare italiana presente nel paese di residenza dello straniero, per il rilascio del visto di ingresso.

Il volontario dovrà richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta, il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica.

L’Avvocato Pitorri rappresenta che il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata del programma di volontariato, ma con un vincolo di tempo e cioè  per un periodo non superiore a un anno, o, in casi eccezionali, fino a diciotto mesi. Inoltre il permesso non può essere in alcun modo convertito in altri tipi di permesso di soggiorno e non può essere rinnovato. Tra l’altro, il periodo di durata del permesso di soggiorno per volontariato non viene conteggiato, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

Accennando a casi particolari, l’Avvocato Pitorri specifica che il permesso di soggiorno per volontariato, in presenza di una specifica segnalazione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, è concesso anche ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attività in Italia nell’ambito dei progetti di Servizio Volontario Europeo. Questo rientra nel programma Erasmus plus,ed offre ai giovani, dai diciotto ai trenta anni, la possibilità di fare un’esperienza di volontariato all’estero, per un periodo che va da due a dodici mesi, in progetti locali in vari settori, o aree di intervento: cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte, tempo libero, protezione civile, ambiente, sviluppo cooperativo, ecc.

                                                                   

                                                                                          Avvocato Iacopo Maria Pitorri

Permesso di soggiorno per ricerca scientifica

Spiegato dall’avvocato Iacopo maria pitorri

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L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri spiega che l’ingresso ed il soggiorno per ricerca scientifica è consentito ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Più segnatamente, il ricercatore straniero può fare ingresso e soggiornare sul territorio nazionale per periodi superiori a tre mesi (indipendentemente dalle quote stabilite annualmente con il decreto flussi).

Rileva l’Avvocato Pitorri che il ricercatore straniero che intenda svolgere un progetto di ricerca scientifica deve essere, innanzitutto, selezionato da un Istituto di ricerca iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Il progetto di ricerca deve essere necessario approvato dagli organi di amministrazione dell’istituto di ricerca, atti a valutare l’oggetto della ricerca, i titoli in possesso dello straniero rispetto all’oggetto della ricerca e la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione.

In buona sostanza, spiega l’Avvocato Pitorri, l’istituto di ricerca che accoglie il ricercatore straniero è tenuto a stipulare una convenzione di accoglienza e un progetto di ricerca con il ricercatore, specificando le condizioni di lavoro e i suoi compensi, che dovranno essere almeno il doppio dell’importo mensile dell’assegno sociale. Le risorse mensili, dichiarate nella convenzione che stabilisce le condizioni di lavoro del ricercatore, possono provenire non solo dall’istituto di ricerca che sottoscrive la convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell’Unione europea, di un’organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. L’istituto di ricerca è altresì tenuto a farsi carico delle spese per il viaggio, nonché a stipulare una polizza assicurativa per malattia o provvedere all’iscrizione del ricercatore al servizio sanitario nazionale. 

Chiarisce l’Avvocato Pitorri che l’istituto di ricerca, dopo aver sottoscritto la convenzione di accoglienza, attiva la procedura per la richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, presente presso la Prefettura della Provincia dove verrà svolto l’incarico. La domanda di nulla osta deve essere accompagnata dall’attestato d’iscrizione nell’elenco tenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) e di copia autentica della convenzione d’accoglienza. In seguito, lo Sportello Unico, ottenuto il parere favorevole della questura di competenza territoriale, e verificata la completezza della documentazione, rilascia all’istituto di ricerca il nulla osta e procede all’invio telematico del nulla osta alla rappresentanza consolare italiana del paese di residenza del ricercatore straniero per il rilascio del visto di ingresso. 

L’Avvocato Pitorri specifica che il ricercatore, dopo aver ricevuto il nulla osta, entro sei mesi, può richiedere il visto d’ingresso uffici consolari italiani del Paese di residenza per presentare la richiesta di visto di ingresso. Una volta ottenuto il visto dalla rappresentanza consolare il ricercatore può entrare in Italia.

Sottolinea l’Avvocato Pitorri che il ricercatore, appena entrato in Italia, deve comunicare il suo arrivo all’Istituto di ricerca inviando copia del visto e copia del passaporto recante la data di ingresso in Italia.

L’Istituto di ricerca, entro otto giorni lavorativi dalla data di ingresso del ricercatore, contatta lo Sportello Unico di competenza per fissare l’appuntamento, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, e per avviare la richiesta di permesso di soggiorno, unico titolo che legittima la presenza dello straniero sul territorio italiano per il motivo e la durata indicati sul visto.

E’ importante sapere, spiega l’Avvocato Pitorri, che il  permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato per la durata del programma di ricerca, e consente lo svolgimento dell’attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. Ovviamente, qualora ci sia una proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno sarà rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno  è comunque consentita l’attività di ricerca.

Ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica, si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.

Il ricercatore può ottenete il ricongiungimento familiare, ai familiari infatti viene rilasciato un permesso di soggiorno che ha pari durata di quello del ricercatore.

Preme evidenziare all’Avvocato Pitorri che questo genere di permesso può essere convertito solo in quello per motivi familiari, o per residenza elettiva. La sua durata non è computabile per il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il cittadino straniero ammesso come ricercatore in uno Stato dell’Unione Europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell’altro Stato, o con soggiorni fino a tre mesi, ovvero con soggiorni superiori a tre mesi.

Per i soggiorni fino a tre mesi, bisogna sapere che il nulla osta è sostituito da una comunicazione da effettuare allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Provincia ove si svolge il periodo di ricerca. La comunicazione deve essere accompagnata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell’altro Stato che preveda un periodo di ricerca in Italia, l’attestazione della disponibilità di risorse, una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza in Italia e una dichiarazione dell’istituto dove si svolge l’attività.

Infine, specifica l’Avvocato Pitorri, per il soggiorni che superano i tre mesi, è obbligatorio il rilascio del nulla osta subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con l’Università. In questo caso valgono le stesse modalità descritte per i Ricercatori che giungono in Italia e, quindi, sarà necessario richiedere il permesso di soggiorno.

                                                                   

                                                                                          Avvocato Iacopo Maria Pitorri

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Permesso di soggiorno per motivi familiari

Spiegato dall’avvocato Iacopo maria pitorri

[ Il permesso di soggiorno, spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri,  rappresenta il titolo che autorizza la presenza dello straniero sul territorio dello Stato italiano e ne documenta la regolarità.

Coloro che debbono richiedere il permesso di soggiorno sono sia i cittadini di paesi extraeuropei, sia gli apolidi, vale a dire coloro che non hanno alcuna nazionalità.

Grazie al permesso di soggiorno si possono svolgere le attività che sono indicate nel permesso stesso: accesso ai diritti e ai servizi riconosciuti agli stranieri; iscrizione nelle liste anagrafiche; rilascio della carta di identità e del codice fiscale (con cui si può richiedere l’assistenza sanitaria).

Evidenzia l’Avvocato Pitorri che lo straniero che voglia soggiornare nel territorio dello Stato italiano, anche se per un breve periodo, deve richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dalla data di ingresso.

La domanda per richiedere il rilascio o lo stesso rinnovo del permesso di soggiorno va presentata presso l’Ufficio Immigrazione della questura di competenza, nel luogo di residenza dello straniero. La ricevuta della domanda è, fino alla consegna del permesso di soggiorno, il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero.

Rammenta l’Avvocato Pitorri che il Testo Unico sull’immigrazione, il Decreto Legislativo n. 286 del 1998, all’art. 29 enuncia i requisiti per poter ottenere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

E’, innanzitutto, necessaria una istanza compilata e sottoscritta dall’interessato, con allegata la fotocopia del passaporto, ovvero di  altro documento equipollente. Specifica l’Avvocato Pitorri che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da una dichiarazione del familiare, che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare, o con il quale è stata effettuata la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente il suo nucleo familiare.

L’Avvocato Pitorri fa presente che il  permesso per motivi di famiglia ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme a questo ultimo. Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. Più segnatamente: a) l’esercizio di attività di lavoro subordinato può avvenire previo inserimento nell’elenco anagrafico, o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro;  b) l’esercizio di attività di lavoro autonomo può avvenire previa acquisizione del titolo abilitativo, o autorizzatorio, eventualmente previsto per l’attività professionale svolta.

L’Avvocato Pitorri chiarisce che il  permesso di soggiorno per motivi di famiglia è rilasciato allo straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare, o con un visto al seguito del proprio familiare, o negli altri casi indicati nella scheda “conversione del permesso di soggiorno da altro motivo in quello per famiglia”. Il figlio minore dello straniero che con esso è convivente e regolarmente soggiornante, viene registrato nel permesso di soggiorno, o nella carta di soggiorno di uno, o di entrambi i genitori, sino al raggiungimento del quattordicesimo anno di età (e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive).

Allo stesso modo, il minore affidato, segue la condizione giuridica dello straniero affidatario. Al compimento del quattordicesimo anno di età, il minore potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per famiglia autonomo fino al compimento della maggiore età.

Da ultimo, sottolinea l’Avvocato Pitorri, allo straniero che effettua la coesione familiare con cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o con straniero titolare di carta di soggiorno per stranieri è rilasciata la carta di soggiorno.

                                                                   

                                                                                          Avvocato Iacopo Maria Pitorri

Permesso di soggiorno per motivi di studio e di ricerca

Il permesso di soggiorno per motivi di studio e ricerca, evidenzia l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, consiste in un documento, di cui gli studenti stranieri devono necessariamente munirsi, per completare il percorso di studio in Italia. Può essere richiesto dai cittadini extracomunitari che vogliono frequentare le università italiane, o seguire un corso di formazione, a seguito del rilascio di un apposito visto da parte dell’ambasciata italiana del Paese di residenza del richiedente.

La regolamentazione per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio e ricerca è indicata nel Decreto Legislativo n. 71 del 2018 (in attuazione della direttiva europea del 2016) che ha in parte modificato la disciplina previgente.

In precedenza, fino al 2014, venivano fissate delle quote prestabilite prevedenti il numero massimo dei visti per studio da rilasciare agli stranieri che volevano accedere ai corsi di formazione e ai tirocini professionali. Dal 2014, appunto, chiarisce l’Avvocato Pitorri, tali quote non sono più stabilite annualmente, bensì con cadenza triennale. Nel caso in cui lo studente proviene da un paese in cui vige l’esenzione dell’obbligo del visto per brevi periodi, il permesso di soggiorno per studio è sostituito dalla dichiarazione di presenza (Circolare Ministero Esteri 23 agosto 2010), fatto salvo che il corso da frequentare non sia superiore ai novanta giorni. 

La Legge n.128 dell’8 novembre 2013, ricorda l’Avvocato Pitorri, dispone che la durata del permesso di soggiorno per studio debba corrispondere a quella del corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica e musicale, o per formazione debitamente certificata frequentato. Gli studenti stranieri debbono dimostrare ogni anno di aver sostenuto esami o verifiche di profitto (non sono più costretti a rinnovare annualmente il permesso di soggiorno).

Oggi, per accedere all’Università, chiarisce l’Avvocato Pitorri, non è più stabilito il numero di studenti stranieri ammessi ai loro corsi (fatta eccezione, ovviamente, per i corsi a numero chiuso). Per iscriversi ai corsi di laurea, il cittadino extracomunitario dovrà dimostrare la conoscenza della lingua italiano presentando un attestato di conoscenza oltre alla documentazione che attesta il  titolo di studio conseguito nel paese di origine. Se il cittadino che ne ha fatto richiesta risponde ai requisiti necessari, potrà essergli rilasciato un visto di ingresso.

Titolari di permesso di soggiorno per studio sono anche i minori che, divenuti maggiorenni e regolarmente iscritti ad un corso di studio universitario, convertono il loro permesso di soggiorno per motivi familiari in motivi di studio.

Al momento dell’ingresso in Italia il cittadino straniero, entrato in Italia per seguire un corso di formazione ,o svolgere un tirocinio, deve inoltrare richiesta di permesso di soggiorno alla Questura competente per territorio, tramite l’invio del kit postale (allegando: la fotocopia di tutto il passaporto, fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire vistata dall’ambasciata italiana, fotocopia della polizza assicurativa per malattia ed infortunio). Poi, specifica l’Avvocato Pitorri, lo straniero viene convocato presso la Questura, ufficio immigrazione, per il fotosegnalamento e il successivo rilascio del permesso. Il permesso di soggiorno rilasciato ha la validità indicata dal visto stesso (in genere corrispondente alla durata del corso di studi o tirocinio che si intende seguire), e può essere convertito in motivi di lavoro solo nell’ambito del decreto flussi, al termine del corso di formazione o tirocinio. Sottolinea l’Avvocato Pitorri che dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2011 emerge che il permesso possa essere rinnovato, qualora il cittadino straniero si iscriva ad un corso di laurea attinente al corso singolo, per il quale si è richiesto l’ingresso.

Il primo permesso di soggiorno per studio rilasciato agli studenti universitari, anche per la frequenza di un master o un dottorato, entrati a seguito di rilascio del visto, palesa l’Avvocato  Pitorri, ha durata limitata (di solito tre mesi), se si deve sostenere una prova di ingresso per l’ammissione alla facoltà universitaria. La richiesta deve essere presentata sempre tramite l’invio del kit postale.

Evidenzia ancora l’Avvocato Pitorri che il permesso per studio rilasciato agli studenti che hanno conseguito in Italia il titolo accademico, un master universitario, un dottorato, un diploma o attestato di perfezionamento e agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio al compimento della maggiore età, può essere convertito in permesso per lavoro chiedendo, in qualsiasi momento, specifica richiesta di convocazione, tramite la compilazione del modello V2, presso lo Sportello unico immigrazionecompetente per territorio, per la stipula del contratto di soggiorno. Una volta ottenuto, sarà sufficiente allegarlo alla richiesta di conversione del permesso, che deve essere inoltrata tramite il kit postale alla Questura competente.

La ricevuta della richiesta di rilascio e rinnovo, ovviamente, garantisce il godimento dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.

Ricorda l’Avvocato Pitorri che, successivamente all’entrata in vigore della legge 94/2009, la richiesta di rilascio, o di rinnovo, del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo compreso tra ottanta e duecento euro. Esclusi da tale versamento i rifugiati, i richiedenti asilo, i protetti sussidiari e i titolari di permesso per motivi umanitari.

Palesa l’Avvocato Pitorri che colui che è titolare di permesso di soggiorno per studio (università o tirocinio) può recarsi nei paesi dell’Area Schengen, per periodi inferiori a tre mesi, senza adempiere a nessun obbligo formale ed esente da visto di ingresso; può richiedere la concessione della cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza; può fare richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare; può iscriversi al  Servizio Sanitario Nazionale, volontariamente, pagando una quota forfettaria a titolo partecipativo, oppure sottoscrivere un’assicurazione per malattia ed infortunio privata (eccetto coloro che hanno convertito il permesso da motivi familiari a motivi di studio al compimento della maggiore età per i quali l’iscrizione al SSN continua ad essere obbligatoria e quindi gratuita). Ciò è stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute 19 luglio 2006. Può, ancora, esercitare attività lavorativa, al pari dei cittadini italiani, non per più di venti ore a settimana (non è necessaria la stipula del contratto di soggiorno); può beneficiare degli interventi di natura previdenziale connessi all’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 306/2009, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 80 della legge finanziaria del 2001, laddove limitava le prestazioni sociali ai soli cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno, può beneficiare anche degli interventi di assistenza sociale; può convertire il proprio permesso di soggiorno per studio in un permesso di soggiorno per attesa occupazione, della durata di un anno.

Infine, rammenta l’Avvocato Pitorri, ilpermesso di soggiorno per motivi di studio e ricerca va rinnovato annualmente. La richiesta va inoltrata alla Questura, o agli Uffici postali abilitati, della città dove si intende proseguire il percorso di studio, o di formazione, rispettando il termine seguente: da almeno trenta giorni prima, e fino a trenta giorni dopo la scadenza della data indicata nel permesso di soggiorno.

In questa sede, il richiedente deve dimostrare non solo la permanenza dei requisiti economici ed assicurativi, ma anche di aver superato almeno un esame del primo anno del proprio corso di studi ed almeno due esami negli anni seguenti, in modo da accumulare il numero di crediti fissato come minimo indispensabile dalle istituzioni italiane. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche a uno studente che abbia superato un solo esame, ma a condizione che sia in grado di documentare gravi motivi di salute o cause di forza maggiore.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio e ricerca può essere emesso per non più di tre anni, oltre la durata legale dei singoli corsi di studio (come previsto dall’articolo 46, comma 4, del DPR n. 394 del 31 agosto 1999).

                                                                   

                                                                                          Avvocato Iacopo Maria Pitorri

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Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri spiega che il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è rivolto al cittadino straniero soggetto ad una situazione di violenza, ovvero vittima dei reati di sfruttamento della prostituzione, sul lavoro, o mirato all’accattonaggio, oppure per i quali è previsto l’arresto in fragranza di reato (riduzione in schiavitù, tratta di persone, violenza sessuale, etc..) nei confronti del quale possono sorgere concreti pericoli per la sua incolumità.

Chiarisce l’Avvocato Pitorri che la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere effettuata, innanzitutto, dal Procuratore della Repubblica, nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente ai fatti di violenza, o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero; dai servizi sociali degli enti locali; dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti nell’apposito registro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri.

La Questura,  una volta che ha ricevuto la richiesta, verificata la sussistenza delle condizioni previste, provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Per ottenere il permesso di soggiorno, rileva specifica l’Avvocato Pitorri, è necessario il parere del Procuratore della Repubblica, nei casi in cui il Procuratore dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo. Serve, poi, la partecipazione dello straniero ad un programma di assistenza ed integrazione sociale, predisposto dagli enti locali o dai soggetti privati iscritti all’apposito registro, istituito presso il Ministero del Lavoro, e convenzionati con l’ente locale. Ci vuole, infine, l’accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura in cui il programma deve essere realizzato.

L’Avvocato Pitorri rappresenta che, grazie a questo tipo di permesso di soggiorno, si può avere l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l’iscrizione alle liste di collocamento per la ricerca del lavoro, lo svolgimento di lavoro subordinato, l’iscrizione al servizio sanitario nazionale.

Se, poi, il titolare del permesso di soggiorno, alla data di scadenza del permesso di soggiorno, ha in essere un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato fino a coprire l’intera durata del rapporto medesimo.
Il permesso di soggiorno può essere convertito in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per studio nel caso in cui chi lo possiede sia iscritto ad un corso regolare di studi.

Per quanto concerne la sua durata, l’Avvocato Pitorri rammenta che il  permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi, e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso viene invece revocato, se il programma di assistenza ed integrazione sociale viene interrotto, o nel caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero, in conclusione, quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno fatto approvare il rilascio.

L’Avvocato Pitorri, facendo emergere la rilevanza di casi particolari, ricorda che il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni dell’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, allo straniero che abbia terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. Dette disposizioni si applicano anche agli cittadini degli Stati membri della Comunità Europea, che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo. 

                                                                                                                                                               

                                                                                                              Avvocato Iacopo Maria Pitorri