Migrante senza requisiti resta in Italia
Agosto 20, 2019
Costantemente aggiornato sulle ultime novità legislative, ovvero su casi giurisprudenziali di rilievo, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri è rimasto favorevolmente colpito da una recente sentenza del Tribunale di Venezia, in materia di immigrazione.
Si riferisce al caso di un giovane maliano che, due anni fa, si era visto respingere dalla commissione territoriale di Verona la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. Ebbene, il giovane originario del Mali potrà restare in Italia, non perché abbia i requisiti per ottenere lo status da rifugiato, bensì perché si è integrato talmente bene, che se dovesse essere rimpatriato si arrecherebbe un “danno sproporzionato alla sua vita privata”. Per il Tribunale di Venezia, pertanto, pur non correndo alcun pericolo di vita nel suo Paese (in caso di rimpatrio), il ragazzo può rimanere in Italia. Il giudice ha spiegato che il ricorrente non può essere considerato un rifugiato posto che lo stesso non è “oggetto di persecuzione per razza, religione o appartenenza a un determinato gruppo sociale”. Aggiunge, inoltre, che “né in altro modo le circostanze fanno emergere la sussistenza di un danno grave in caso di rientro in Mali, cioè il rischio verosimile di essere sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti”. Ad avviso del Tribunale veneto, tuttavia, fa presente l’Avvocato Pitorri, si ritiene opportuno “valorizzare la vulnerabilità del richiedente asilo per il livello molto avanzato di integrazione sociale in Italia”. In particolare, il Tribunale elenca i molteplici elementi che hanno inciso sulla decisione finale: come, ad esempio, il fatto che l’uomo abbia “dato prova di una perfetta padronanza della lingua italiana e per ciò stesso di una seria capacità d’inserimento”. E vi è di più, specifica l’Avvocato Pitorri parlando della fattispecie in questione. Il giovane ha dimostrato “di essere occupato a tempo pieno in diverse attività lavorative, dalla vigilanza al lavoro in ristorazione e in agricoltura, di aver frequentato e concluso la scuola secondaria, oltre allo svolgimento di volontariato e di essere in procinto di acquisire la patente”. Componenti, questi che, di fatto, impediscono l’allontanamento dello straniero per “non arrecare un danno sproporzionato alla sua vita privata”. Per il giudice, infatti, è fondamentale in questi casi fare una “valutazione comparata tra le condizioni raggiunte nel paese ospitante, rispetto a quelle del paese di origine”. Ciò perché, come indica la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, bisogna “assicurare una tutela sia alla vita familiare che alla vita privata di un individuo”, tra cui un aspetto fondamentale è il lavoro. Nel caso specifico, l’uomo “incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità, idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte quotidiane””.
Una decisione, questa, secondo l’Avv. Pitorri, che certamente apre uno scenario diverso relativamente allo status di molti migranti.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri