Gli strumenti a tutela delle minoranze linguistiche

By redazione

La tutela delle minoranze linguistiche va affrontata, oltre che dal punto di vista del diritto, considerando anche la storia, la geografia, la letteratura e la sociologia, pur in considerazione della riscoperta delle identità regionali e locali in un sistema socio-culturale-politico sempre più “globalizzato”. Se è compito del legislatore, quindi, emanare le norme in materia di lingua, compete invece  all’antropologo, al sociologo, allo storico, stabilire quale sia lingua e quale dialetto.

Evidenzia l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che le numerose sentenze della Corte costituzionale, che si sono susseguite in materia di minoranze linguistiche,  confermano la tesi in forza della quale non si possono equiparare i dialetti italiani (il friulano, il piemontese, il lombardo, ecc.) alle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e dalla legge n. 482/99, che costituiscono un patrimonio culturale specifico. L’ordinamento giuridico, tuttavia, nel riflettere la pluralità degli interessi presenti nella società (tra i quali, appunto, quelli minoritari), non esclude di riconoscerne, in ampia misura la legittimità, e mira a regolare altresì i conflitti che ne conseguono. Ne consegue che la disciplina giuridica delle minoranze esercita significative ripercussioni su alcuni problemi derivanti dalla teoria generale del diritto. A tale proposito giova precisare che l’art. 6 sulle etnie linguistiche minoritarie, è uno dei più brevi dell’intera Costituzione, tant’è vero che dispone semplicemente che “la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”. Oltre ciò, chiarisce l’Avvocato Pitorri, ha trovato la sua attuazione oltre cinquant’anni dopo l’entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale, con la legge 15 dicembre 1999, n. 482. Specifica l’Avvocato Pitorri che la norma si riferisce alla Repubblica, in quanto l’obbligo di tutelare le minoranze linguistiche abbraccia anche gli enti territoriali e rappresenta una diretta applicazione dell’art. 3, vietando ogni forma di discriminazione basata sulla diversità della lingua, e dell’art. 2, atteso che, in attuazione dei principi di pluralismo e di tolleranza, prevede una tutela positiva delle minoranze etniche, atta a salvaguardare la loro identità culturale, nonché a consentire una effettiva partecipazione anche di questi gruppi alla vita politica e sociale del Paese.

L’Avvocato Pitorri  spiega che, analizzando il concetto di tutela giuridica dei gruppi sociali minoritari, non ci si può esimere dal considerare due principi propri di un ordinamento giuridico democratico: il principio di eguaglianza e il principio di pluralismo. Più segnatamente, la connessione tra la disciplina giuridica dei problemi minoritari e il principio di eguaglianza è di tale importanza che i risultati dell’indagine giuridica relativi al tema trattato si ripercuotono, in qualche misura, sull’elaborazione teorica del suddetto principio, la cui esatta portata non può essere pienamente intesa, né tracciata senza tenere conto del modo in cui esso funziona in relazione alle situazioni minoritarie. Fa presente l’Avvocato  Pitorri, che la cultura dei gruppi minoritari, essendo diversa da quella della maggioranza, non può svilupparsi se non è protetta da provvedimenti legislativi particolari e derogatori rispetto a quelli adottati in via generale con riferimento alla cultura maggioritaria. Le misure che realizzano la tutela delle minoranze linguistiche, pertanto, consistono nel porre accanto alle regole che facilitano l’uso delle lingue minoritarie ulteriori regole che valgano ad evitare che tale uso si risolva, per chi lo pratica, in un qualsiasi pregiudizio. Si ritiene che vi sono diverse modalità per sostenere la diversità. Uno di questi è, osservando il diritto all’informazione, quello di promuovere il diritto alla cultura e all’istruzione nella lingua madre, insieme a diverse forme di dialogo interculturale.

Relativamente alle minoranze linguistiche, l’accesso ai mezzi di comunicazione diventa, allora, funzionale alla realizzazione di una pluralità di obiettivi, fra i quali, la diffusione di informazioni nella lingua minoritaria; la diffusione di informazioni relative alla cultura e alle tradizioni dei gruppi minoritari a tutti; la promozione della partecipazione attiva e consapevole degli appartenenti alla minoranza linguistica alla realtà sociale in cui vivono.

Le ragioni della tutela delle minoranze linguistiche trovano riscontro nel fatto che gli uffici pubblici debbano essere organizzati in modo da poter comunicare con coloro che usano una lingua minoritaria (qualunque sia il numero di questi soggetti).

Per quanto riguarda la tutela linguistica nel diritto internazionale, il mantenimento e la trasmissione della lingua sono previsti, in forma indiretta, dalla Convenzione UNESCO (art. 1), dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 1 par. 3), dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 27),  dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 2 par. 1), e a livello europeo dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 14), riflettendo soprattutto l’obbligo di non discriminazione, e tralasciando la valorizzazione dell’identità linguistica.

Porgendo lo sguardo all’Europa, un utile strumento alle minoranze linguistiche ci viene offerto dall’art. 3, comma 3, TUE, il quale afferma che l’Unione  “rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo”. Le Convenzioni che, invece, trattano la questione sui diritti linguistici in modo più specifico sono quelle approvate dal Consiglio d’Europa, e sono la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992) e alcune disposizioni della Convenzione-quadro sulla tutela delle minoranze nazionali (1995).

La Carta europea, dispone che “la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell’Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, contribuisce a conservare e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali dell’Europa”.  Da detto punto di vista,  rileva l’Avvocato Pitorri, che la ricerca di carattere giuridico tenda a qualificare la protezione delle minoranze come strumento per proteggere le identità culturali.

Avvocato Iacopo Maria Pitorri