L’Avvocato Pitorri spiega della Suprema Corte e dei requisiti necessari per la ammissibilità dei motivi dell’appello
Ottobre 31, 2019
L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, costantemente aggiornato (sia per quanto concerne le disposizioni legislative, che la giurisprudenza), fa emergere l’importanza di una fattispecie, con cui la Suprema Corte ha voluto, ancora una volta, evidenziare quali sono gli elementi necessari per la ammissibilità dei motivi di appello. Facciamo un passo indietro. Con sentenza del 26 settembre 2013, la Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’amministratore unico di una s.r.l. avverso la decisione del Tribunale di Brescia, che ha respinto la opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa dalla direzione provinciale del lavoro, con cui erano state accertate violazioni insanabili nei confronti di due lavoratori. La Corte, per sostenere la inammissibilità del gravame, ha rilevato che il testo dell’art. 434 comma 1, c.p.c., così come sostituito dal decreto L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, impone l’indicazione sia delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice, sia delle circostanze rilevanti da cui deriva la violazione delle normative rilevanti ai fini della decisione. Nella fattispecie, invece, l’appellante si era limitato a ribadire quanto aveva già dedotto in primo grado attraverso un’argomentazione difensiva che era stata già esaminata dalla sentenza del Tribunale e rispetto alla quale nessuna censura era mossa nell’atto di appello.
Oltre ciò, la Corte ha ritenuto inammissibile anche la doglianza relativa la mancata applicazione della disciplina più favorevole, introdotta dalla L. n. 183 del 2010, atteso che, in conformità con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di retroattività della legge più favorevole non è applicabile alle sanzioni amministrative e pecuniarie.
Per tali ragioni, il datore di lavoro si è trovato costretto a ricorrere alla Corte di Cassazione censurando la sentenza d’appello sulla base di due motivi. Con il primo motivo di ricorso, ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 434, comma. 1, c.p.c., l’omessa valutazione di circostanze e documenti decisivi ai fini della decisione, l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione del diritto di difesa del ricorrente ex art. 24 Cost., osservando che il tenore dell’atto di impugnazione era tale per cui dallo stesso dovesse desumersi che il ricorrente aveva compiutamente e specificatamente indicato le modifiche alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di ricorso, invece, evidenzia l’Avvocato Pitorri, ha censurato la sentenza d’appello per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 434, comma 1, c.p.c., della L. n. 183 del 2010, e del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, nella parte in cui il giudice di seconde cure aveva ritenuto inammissibile la doglianza della mancata applicazione della disciplina più favorevole, violando il principio della retroattività favorevole in materia di sanzioni amministrative.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha, innanzitutto, rilevato che il ricorso è stato notificato alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia. Detta notifica è nulla, posto che costante giurisprudenza ha affermato il principio per cui “in caso di notificazione del ricorso per cassazione affetta da nullità perché effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione che – senza che sia necessario il rilascio di una nuova procura – ha l’effetto di sanare tale nullità impedendo la decadenza dall’impugnazione”. (Cfr. in questo senso Cass. civ. sez. II Ord., 17 ottobre 2014, n. 22079; Cass. SS.UU civ. 15 gennaio 2015, n. 608 le quali confermano un orientamento già affermato da Cass. SS.UU civ. 6 maggio 1998, n. 4573; Cass. civ. sez. III 27 aprile 2011, n. 9411; Cass. civ. sez. VI – 1 4 ottobre 2013, n. 22767).
In considerazione del principio cardine relativo alla “ragionevole durata del processo”, però (che la Corte ha richiamato), specifica l’Avvocato Pitorri che la stessa ha evidenziato che si debba escludere di procedere alla rinnovazione della notificazione (o agli altri adempimenti all’art. 375 n. 2 c.p.c.), tutte le volte in cui il ricorso si manifesti, da subito, inammissibile, ovvero infondato. Ciò sia nelle ipotesi in cui si debba procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, sia nel caso in cui la notifica del ricorso sia nulla e potrebbe quindi farsi applicazione dell’art. 291 c.p.c. Cfr. Cass. civ. sez. lav. 13 dicembre 2018 n. 32331, Cass. civ. sez. lav. 23 marzo 2018 n. 7305; Cass. civ. sez. II 8 febbraio 2010, n. 2723; Cass. SS.UU. civ. 2010, 22 marzo n. 6826; Cass. civ. sez. III, 17 giugno 2013, n. 15106 (concernente una ipotesi di notificazione nulla) oltre che Cass. SS.UU. civ. 17 ottobre 2014, n. 22079).
Al di là degli aspetti preliminare, gli Ermellini di piazza
Cavour hanno esaminato i motivi di ricorso, ritenendo la prima censura
inammissibile in quanto le proposizioni difensive erano state già avanzate
negli stessi termini in primo grado e, per tale ragione, non erano reiterabili
allo stesso modo nel giudizio di gravame. Così come affermato recentemente
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. civ. 16 novembre
2017 n. 27199. V. anche Cass. civ. sez. VI-3, 30 maggio 2018 n. 13535, e,
precedentemente, Cass. civ. sez. lav., 5 febbraio 2015 n. 2143, Cass. civ. sez.
VI-5,14 settembre 2017 n. 21366), invero, gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo
formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134
del 2012) devono essere interpretati nel senso che l’impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Relativamente alle questioni poste con il secondo motivo, invece, la Suprema
Corte ha rilevato che la sentenza impugnata ah ben argomentato che in materia di
sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività
della normativa più favorevole (previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art.
3, soltanto per infrazioni valutarie e tributarie).
A sostegno dei suddetti principi, spiega l’Avvocato Pitorri, la Corte richiama la pronuncia della Corte Costituzionale n. 193 del 2016, in virtù della quale “la scelta legislativa dell’applicabilità della lex mitior limitatamente ad alcuni settori dell’ordinamento non può poi ritenersi in sé irragionevole. La qualificazione degli illeciti amministrativi, espressiva della discrezionalità legislativa, si riflette sulla natura contingente e storicamente connotata dei relativi precetti, sicché risulta sistematicamente giustificata la pretesa di potenziare l’effetto preventivo e dissuasivo della comminatoria, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi. Il limitato riconoscimento della retroattività risponde a scelte discrezionali di politica legislativa, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati e sindacabili solo laddove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio”.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri