Assegno di mantenimento: i nuovi parametri di calcolo
Agosto 29, 2019
Relativamente all’assegno di mantenimento, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, rammenta che, entro la fine di quest’anno, saranno introdotti nuovi parametri relativi alla somma dovuta in sede di divorzio. La Camera, invero, valuterà la proposta di legge sull’assegno di mantenimento, dopo il consenso unanime della Commissione Giustizia.
L’Avvocato Pitorri, che costantemente si aggiorna, sia sul piano legislativo, che in riferimento alle ultime pronunce giurisprudenziali, evidenzia che la riforma ha preso spunto da una importante sentenza, della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 18287 del 2018. Detta pronuncia ha stabilito che l’assegno di mantenimento ha “natura assistenziale, compensativa e perequativa”.
L’aspetto principale, che ha dato il via a dibattiti e polemiche, verte sul superamento del parametro del “tenore di vita” mantenuto nel corso del matrimonio. Ad avviso della Suprema Corte, invero, “si deve adottare un criterio composito” che tenga conto “delle rispettive condizioni economico-patrimoniali” e “dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge” alla vita familiare, al “patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età“.
Sono, infatti, previsti nuovi parametri standardizzati. Questi vertono, innanzitutto, sulla durata del matrimonio, sull’età del destinatario dell’assegno, sulle sue condizioni di salute, infine sulla ridotta capacità di reddito. Il criterio fondamentale su cui fondare la pretesta del coniuge dovrà basarsi sul contributo personale ed economico fornito dai coniugi durante il matrimonio; nella specie, stabilendo in che modo ognuno ha partecipato per creare il proprio patrimonio e quello comune.
Vi è, tuttavia, ricorda l’Avvocato Pitorri, una ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione, atta ad archiviare definitivamente il “tenore di vita”, e la prospettiva del mantenimento a vita dell’ex coniuge: la n.11504 del maggio 2017. Con questa sentenza gli Ermellini di Piazza Cavour hanno mutato il proprio orientamento in materia di assegno divorzile. Ne deriva che il giudice del divorzio, in relazione alla statuizione sull’assegno di mantenimento, dovrà informarsi al “principio di autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto alla loro indipendenza o autosufficienza economica.
L’esclusivo parametro per il giudizio d’inadeguatezza dei redditi o dell’impossibilità oggettiva di procurarseli è quello, dell’indipendenza economica del richiedente.
L’autosufficienza può essere desunta dal possesso di redditi di qualsiasi tipo, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, della disponibilità di una casa di abitazione e della capacità e possibilità effettive di lavoro personale.
La Suprema Corte ritiene così, non più attuale, nell’ambito dei mutamenti economico-sociali, il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri