L’Avvocato Pitorri spiega il reato continuato
Ottobre 24, 2019
Il reato continuato, spiega l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri (che nella sua attività forense tratta anche la materia penalistica), è quello che uno stesso soggetto commette, con più azioni una pluralità di reati, esecutivi di un medesimo disegno criminoso. A caratterizzare questo reato è l’unicità del disegno criminoso, che giustifica un trattamento sanzionatorio diverso e più favorevole.
La giustificazione del trattamento di favore da parte del legislatore si ha perché le più violazioni di legge, poste in essere dall’agente, fanno capo al medesimo disegno criminoso (che è il tratto qualificante di questo tipo di reato). Secondo i giudici di legittimità, più reati che scaturiscono da un unico progetto, hanno un disvalore inferiore a quello di più reati originati da soggetti diversi.
Con riguardo alla recidiva, la giurisprudenza ha per molto tempo negato l’applicazione della disciplina della continuazione dei reati commessi successivamente al giudicato posto che, in tale ipotesi, trova applicazione la recidiva, ritenuta incompatibile, per l’esigente generali preventive che ne costituiscono il fondamento razionale.
Con la nuova normativa, c’è stato il conferimento verso il giudice di merito del potere discrezionale di non aumentare la pena per la recidiva, di cui é rimasta inalterata l’obbligatoria contestazione con le rispettive conseguenze.
Anche la dottrina, sottolinea l’Avvocato Pitorri, ha sostenuto la incompatibilità tra continuazione e recidiva.
Recente giurisprudenza, invece, ha dimostrato che tra i due istituti vi è una incompatibilità indimostrata; continuazione e recidiva rappresentano due istituti autonomi con struttura e finalità diverse ma, nonostante ciò, conciliabili fra loro.
Più grave sarebbe la riprovevolezza di colui che realizza nel tempo una pluralità di illeciti, tra i quali non corre alcun buon legame di natura psicologica, rispetto a quella di chi pone in essere gli stessi illeciti in esecuzione di un medesimo progetto criminoso. Tutto ciò avviene perché, nel primo caso indicato il soggetto sceglie con una pluralità di deliberazioni distinte di ribellarsi ai valori emanati dall’ordinamento.
Nel secondo caso, invece, l’esecuzione dei diversi reati rappresenta il frutto non di una rinnovata autonoma scelta di porsi contro il diritto, ma dell’originaria meditazione del programma criminoso.
Nonostante vi siano state molte tesi emerse per considerare tale atteggiamento come un indice di maggiore colpevolezza, l’ambito di operatività si è ampliato attraverso la riforma n. 99 del 1974.
Con l’entrata in vigore di tale riforma il trattamento di favore è stato esteso anche nel caso di violazioni di norme incriminatrici eterogenee.
E’ fondamentale distinguere le due ipotesi che potrebbero verificarsi: una volta emessa una sentenza irrevocabile di condanna per un reato, una cosa è che emerga un altro, realizzato in tempi antecedenti alla pronuncia, altra é l’ipotesi in cui un nuovo reato sia commesso dopo la sentenza definitiva di condanna, per reati di un medesimo disegno criminoso realizzati in tempi precedenti.
Con riguardo alla prima ipotesi, la continuazione tra reati già giudicati e quello nuovo non sarebbe mai ammissibile, qualora quest’ultimo risultasse più grave.
Nel secondo caso invece, potrebbe essere riconosciuto il vincolo della continuazione, essendo in tale ipotesi sufficiente procedere ad un ulteriore aumento di pena, rispetto a quello già operato in relazione alla violazione più grave.
Un orientamento successivo, tuttavia, ha chiarito che la continuazione andrebbe riconosciuta anche nel caso in cui il nuovo reato risulti più grave.
A tal riguardo è importante considerare l’art. 671 c.p.p., secondo il quale viene riconosciuta al giudice dell’esecuzione la facoltà di applicare l’art. 81 c.p., senza operare distinzioni di sorta.
L’art. 81, comma 2, c.p. prevede l’applicazione della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Vi sono diversi dubbi interpretativi, sottolinea l’Avv. Pitorri, specie in merito a quella che deve essere considerata la violazione più grave, alla quale apportare l’aumento proporzionale.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri