Iacopo Maria Pitorri Roma Permesso di Soggiorno
Aprile 1, 2020
Nel seguente articolo, intitolato Iacopo Maria Pitorri Permesso di Soggiorno, l’attenzione sarà dedicata ad un importante argomento, che afferisce al settore dell’immigrazione.
Dal canto suo, l’avvocato Pitorri spende buona parte della sua competenza professionale in questo particolare settore, sempre vicino ai bisogni degli svantaggiati e dei più deboli. Il permesso di soggiorno è regolamentato dall’articolo 5 del “Testo Unico dell’Immigrazione” e, in Iacopo Maria Pitorri Permesso di Soggiorno, si potranno chiarire molti aspetti legati al conseguimento di questo documento. Esso viene rilasciato in Italia dalle Questure, che si trovano nelle province di residenza dello straniero. La richiesta del permesso di soggiorno va effettuata entro 8 giorni lavorativi, ad esclusione della domenica e dei festivi.
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Invece, il richiedente straniero che ha un’età superiore ai 16 anni e che per la prima volta fa ingresso sul suolo italiano firma insieme allo Stato sia l’accordo di integrazione sia l’istanza di permesso di soggiorno. Continuando con la lettura di Iacopo Maria Pitorri Permesso di Soggiorno, potrete avere informazioni più approfondite sulla durata di questo importante documento. Il permesso di soggiorno ha una durata pari a quella dettata dal visto di soggiorno e si declina nel seguente modo: 1. Tre mesi se il soggiorno è dovuto a motivi di salute (visite mediche), affari o turismo; 2. Nove mesi per lo svolgimento di un’attività lavorativa di carattere stagionale; 3. Un anno qualora il richiedente debba frequentare un corso di studio o di formazione professionale per l’ottenimento di certificati professionali; 4. Un anno, da rinnovare di volta in volta, per corsi che durano per più anni; 5. Due anni per l’espletamento di un’attività professionale di carattere autonomo o sottoposto, sia esso a tempo determinato o indeterminato.
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La stessa durata è prevista per i ricongiungimenti familiari: 6. Per altri casi, la durata sarà stabilita a seconda delle necessità, secondo quanto previsto dal Testo Unico dell’Immigrazione. Con un anticipo di almeno 60 giorni, utili per la verifica dei requisiti necessari, il cittadino extracomunitario dovrà fare richiesta di rinnovo presso la Questura competente nella provincia di residenza. La conversione della tipologia di permesso di soggiorno di cui già si dispone va effettuata attraverso la richiesta del nulla osta presso lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura, presente sul territorio di residenza del richiedente. Ottenuto il nulla osta, la questura provvederà alla conversione. Tuttavia, la conversione andrà a buon fine se esistono le adeguate quote di ingresso contenute nel decreto flussi e se il permesso di cui si è in possesso sia ancora valido. Con il titolo Iacopo Maria Pitorri Permesso di Soggiorno, l’Avvocato Pitorri offre le sue competenze professionali anche in questo particolare settore, indicando l’iter burocratico da seguire per convertire il permesso di soggiorno, a seconda delle esigenze da soddisfare.
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Sono previste diverse tipologie di conversione: il permesso per studio o formazione può essere trasformato in permesso di soggiorno per lo svolgimento di una professione di carattere autonomo o subordinato; il permesso per lavoro stagionale può essere modificato in permesso di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per contratto dalla durata di almeno un anno se si realizzano due condizioni essenziali: se il richiedente è in Italia per un lavoro stagionale da due anni consecutivamente e se in possesso di un permesso di soggiorno valido; se il richiedente si trova in Italia per un lavoro stagionale e, al termine della prima fase di lavoro stagionale concessa, possiede un permesso di soggiorno valido. Se i contenuti di quest’articolo, denominato Iacopo Maria Pitorri Permesso di Soggiorno (Jacopo Maria Pitorri Roma Avv Pitorri Roma), sono stati utili anche per voi, condividete il tutto nei vostri social e soprattutto con i vostri contatti.
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