Permesso di soggiorno per minori
Luglio 6, 2019
Spiegato dall’avvocato Iacopo maria pitorri
Specifica, innanzitutto, l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che il minorenne straniero che entra in Italia, anche se in modo illegale, ha riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989), la quale afferma, in buona sostanza, che in tutte le decisioni relative al minore deve essere considerato prioritariamente il superiore interesse del ragazzo.
Le tipologie di permesso di soggiorno attribuite al cittadino straniero, minore di diciotto, anni sono: permesso per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo.
Ne deriva, spiega l’Avvocato Pitorri, che i minorenni stranieri che entrano in Italia si trovano in una delle condizioni seguenti: minore temporaneamente accolto nel territorio dello Stato (è il minore extracomunitario di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, oppure il minore seguito da uno o più adulti con funzioni di sostegno, guida e accompagnamento); minore accompagnato (affidato con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado regolarmente soggiornanti); minore non accompagnato (è il minore privo dei genitori, o di altri adulti legalmente responsabili della sua assistenza o rappresentanza).
Evidenzia l’Avvocato Pitorri che tutti i minori stranieri, anche privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti alla scuola, non solo dell’obbligo, ma di ogni ordine e grado. L’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno, nei modi previsti per i minorenni italiani. I ragazzi di età compresa nella fascia di istruzione obbligatoria (6-16 anni) debbono essere iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all’età anagrafica, a meno che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione a una classe diversa.
Rammenta l’Avvocato Pitorri che i minori stranieri, titolari di permesso di soggiorno debbono essere iscritti obbligatoriamente da chi ne esercita la potestà, o la tutela, al Servizio Sanitario Nazionale; ciò per permettere loro di accedere a tutte le prestazioni sanitarie offerte. L’iscrizione, con la successiva scelta o assegnazione del medico di famiglia, o del pediatra per il minore, avviene presso l’azienda sanitaria locale del comune di residenza o dimora. Al momento dell’iscrizione viene rilasciata la tessera sanitaria personale, con la quale si ha diritto di fruire delle prestazioni, gratuitamente o pagando il ticket sanitario.
I minori stranieri senza di permesso di soggiorno, chiarisce l’Avvocato Pitorri, non possono iscriversi al SSN, ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere essenziali, a quelle urgenti e a quelle continuative, a quelle per malattie e infortunio e di medicina preventiva. Sono garantite prestazioni come vaccinazioni, profilassi internazionale, diagnosi, profilassi e cura delle malattie infettive.
In virtù delle nuove norme, contenute nella legge Europea 2015-2016, è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età. Ciò per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.
Più segnatamente, specifica l’Avvocato Pitorri, l’art. 10 della Legge 7 luglio 2016 n. 122 stabilisce l’obbligo di rilascio di un permesso di soggiorno individuale per i minori stranieri, indipendentemente dall’età posseduta dagli stessi. Così come, quindi, già da tempo si faceva per i minori stranieri con età superiore a quattordici anni, ora tutti i minori dovranno possedere un permesso di soggiorno “ baby ” e non verranno, pertanto, più annotati nel permesso di soggiorno dei genitori.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri