Le novità del 2019 sulla notifica degli atti giudiziari

Le novità del 2019 sulla notifica degli atti giudiziari

By redazione

La nuova legge di bilancio è intervenuta sulle modalità di notifica postale degli atti giudiziari, stabilendo alcune disposizioni di semplificazione. Per determinati aspetti, invece, si è avuta la proroga dei termini.

Specifica l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri che tra gli interventi della manovra di bilancio 2019 alcuni hanno interessato la materia della notifica degli atti giudiziari. Più segnatamente, la manovra ha riformato la disciplina della legge n. 890 del 1982 sulla notificazione postale degli atti giudiziari, introdotta dalla legge di bilancio dello scorso anno, dettando alcune disposizioni di natura più snella. Nella pratica, spiega l’Avvocato Pitorri, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e recante la data dello stesso giorno di consegna, non avrà più il bollo dell’ufficio postale prima di essere spedito in raccomandazione all’indirizzo già predisposto dall’ufficiale giudiziario.

I termini della notificazione eseguita per posta si calcoleranno dalla data di consegna del piego risultante dall’avviso di ricevimento e, qualora la data sia incerta o non vi sia, da quanto attestato sull’avviso medesimo dal punto di accettazione dell’operatore postale (anziché dall’ufficio postale) che li restituisce.

Nell’ipotesi di smarrimento dell’avviso di ricevimento, evidenzia l’Avvocato Pitorri, qualora il mittente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata, l’operatore sarà vincolato a formare una copia per immagine su supporto digitale (non più analogico) dell’avviso di ricevimento e provvederà, nel termine di cinque giorni (invece di tre) dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell’avviso al mittente.

In caso di mancata notifica, invece, la manovra ha precisato che qualora il cosiddetto “piego” non verrà consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale darà notizia al destinatario stesso dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della lettera raccomandata sarà a carico del mittente.

Se, poi, le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, si rifiuteranno di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non si troverà nella disponibilità di recapitarlo (per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate), il piego verrà depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario

Chiarisce, infine, l’Avvocato Pitorri, che, al fine di consentire il completamento della disciplina atta a regolare la materia e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato (ex art. 1, comma 97-quinquies, della legge n. 190/2014) è differito al 1° luglio 2019. Saranno, tuttavia, fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della manovra.

Avvocato Iacopo Maria Pitorri