Permesso di soggiorno per motivi di studio e di ricerca

By redazione

Il permesso di soggiorno per motivi di studio e ricerca, evidenzia l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, consiste in un documento, di cui gli studenti stranieri devono necessariamente munirsi, per completare il percorso di studio in Italia. Può essere richiesto dai cittadini extracomunitari che vogliono frequentare le università italiane, o seguire un corso di formazione, a seguito del rilascio di un apposito visto da parte dell’ambasciata italiana del Paese di residenza del richiedente.

La regolamentazione per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio e ricerca è indicata nel Decreto Legislativo n. 71 del 2018 (in attuazione della direttiva europea del 2016) che ha in parte modificato la disciplina previgente.

In precedenza, fino al 2014, venivano fissate delle quote prestabilite prevedenti il numero massimo dei visti per studio da rilasciare agli stranieri che volevano accedere ai corsi di formazione e ai tirocini professionali. Dal 2014, appunto, chiarisce l’Avvocato Pitorri, tali quote non sono più stabilite annualmente, bensì con cadenza triennale. Nel caso in cui lo studente proviene da un paese in cui vige l’esenzione dell’obbligo del visto per brevi periodi, il permesso di soggiorno per studio è sostituito dalla dichiarazione di presenza (Circolare Ministero Esteri 23 agosto 2010), fatto salvo che il corso da frequentare non sia superiore ai novanta giorni. 

La Legge n.128 dell’8 novembre 2013, ricorda l’Avvocato Pitorri, dispone che la durata del permesso di soggiorno per studio debba corrispondere a quella del corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica e musicale, o per formazione debitamente certificata frequentato. Gli studenti stranieri debbono dimostrare ogni anno di aver sostenuto esami o verifiche di profitto (non sono più costretti a rinnovare annualmente il permesso di soggiorno).

Oggi, per accedere all’Università, chiarisce l’Avvocato Pitorri, non è più stabilito il numero di studenti stranieri ammessi ai loro corsi (fatta eccezione, ovviamente, per i corsi a numero chiuso). Per iscriversi ai corsi di laurea, il cittadino extracomunitario dovrà dimostrare la conoscenza della lingua italiano presentando un attestato di conoscenza oltre alla documentazione che attesta il  titolo di studio conseguito nel paese di origine. Se il cittadino che ne ha fatto richiesta risponde ai requisiti necessari, potrà essergli rilasciato un visto di ingresso.

Titolari di permesso di soggiorno per studio sono anche i minori che, divenuti maggiorenni e regolarmente iscritti ad un corso di studio universitario, convertono il loro permesso di soggiorno per motivi familiari in motivi di studio.

Al momento dell’ingresso in Italia il cittadino straniero, entrato in Italia per seguire un corso di formazione ,o svolgere un tirocinio, deve inoltrare richiesta di permesso di soggiorno alla Questura competente per territorio, tramite l’invio del kit postale (allegando: la fotocopia di tutto il passaporto, fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire vistata dall’ambasciata italiana, fotocopia della polizza assicurativa per malattia ed infortunio). Poi, specifica l’Avvocato Pitorri, lo straniero viene convocato presso la Questura, ufficio immigrazione, per il fotosegnalamento e il successivo rilascio del permesso. Il permesso di soggiorno rilasciato ha la validità indicata dal visto stesso (in genere corrispondente alla durata del corso di studi o tirocinio che si intende seguire), e può essere convertito in motivi di lavoro solo nell’ambito del decreto flussi, al termine del corso di formazione o tirocinio. Sottolinea l’Avvocato Pitorri che dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2011 emerge che il permesso possa essere rinnovato, qualora il cittadino straniero si iscriva ad un corso di laurea attinente al corso singolo, per il quale si è richiesto l’ingresso.

Il primo permesso di soggiorno per studio rilasciato agli studenti universitari, anche per la frequenza di un master o un dottorato, entrati a seguito di rilascio del visto, palesa l’Avvocato  Pitorri, ha durata limitata (di solito tre mesi), se si deve sostenere una prova di ingresso per l’ammissione alla facoltà universitaria. La richiesta deve essere presentata sempre tramite l’invio del kit postale.

Evidenzia ancora l’Avvocato Pitorri che il permesso per studio rilasciato agli studenti che hanno conseguito in Italia il titolo accademico, un master universitario, un dottorato, un diploma o attestato di perfezionamento e agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio al compimento della maggiore età, può essere convertito in permesso per lavoro chiedendo, in qualsiasi momento, specifica richiesta di convocazione, tramite la compilazione del modello V2, presso lo Sportello unico immigrazionecompetente per territorio, per la stipula del contratto di soggiorno. Una volta ottenuto, sarà sufficiente allegarlo alla richiesta di conversione del permesso, che deve essere inoltrata tramite il kit postale alla Questura competente.

La ricevuta della richiesta di rilascio e rinnovo, ovviamente, garantisce il godimento dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.

Ricorda l’Avvocato Pitorri che, successivamente all’entrata in vigore della legge 94/2009, la richiesta di rilascio, o di rinnovo, del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo compreso tra ottanta e duecento euro. Esclusi da tale versamento i rifugiati, i richiedenti asilo, i protetti sussidiari e i titolari di permesso per motivi umanitari.

Palesa l’Avvocato Pitorri che colui che è titolare di permesso di soggiorno per studio (università o tirocinio) può recarsi nei paesi dell’Area Schengen, per periodi inferiori a tre mesi, senza adempiere a nessun obbligo formale ed esente da visto di ingresso; può richiedere la concessione della cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza; può fare richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare; può iscriversi al  Servizio Sanitario Nazionale, volontariamente, pagando una quota forfettaria a titolo partecipativo, oppure sottoscrivere un’assicurazione per malattia ed infortunio privata (eccetto coloro che hanno convertito il permesso da motivi familiari a motivi di studio al compimento della maggiore età per i quali l’iscrizione al SSN continua ad essere obbligatoria e quindi gratuita). Ciò è stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute 19 luglio 2006. Può, ancora, esercitare attività lavorativa, al pari dei cittadini italiani, non per più di venti ore a settimana (non è necessaria la stipula del contratto di soggiorno); può beneficiare degli interventi di natura previdenziale connessi all’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 306/2009, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 80 della legge finanziaria del 2001, laddove limitava le prestazioni sociali ai soli cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno, può beneficiare anche degli interventi di assistenza sociale; può convertire il proprio permesso di soggiorno per studio in un permesso di soggiorno per attesa occupazione, della durata di un anno.

Infine, rammenta l’Avvocato Pitorri, ilpermesso di soggiorno per motivi di studio e ricerca va rinnovato annualmente. La richiesta va inoltrata alla Questura, o agli Uffici postali abilitati, della città dove si intende proseguire il percorso di studio, o di formazione, rispettando il termine seguente: da almeno trenta giorni prima, e fino a trenta giorni dopo la scadenza della data indicata nel permesso di soggiorno.

In questa sede, il richiedente deve dimostrare non solo la permanenza dei requisiti economici ed assicurativi, ma anche di aver superato almeno un esame del primo anno del proprio corso di studi ed almeno due esami negli anni seguenti, in modo da accumulare il numero di crediti fissato come minimo indispensabile dalle istituzioni italiane. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche a uno studente che abbia superato un solo esame, ma a condizione che sia in grado di documentare gravi motivi di salute o cause di forza maggiore.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio e ricerca può essere emesso per non più di tre anni, oltre la durata legale dei singoli corsi di studio (come previsto dall’articolo 46, comma 4, del DPR n. 394 del 31 agosto 1999).

                                                                   

                                                                                          Avvocato Iacopo Maria Pitorri

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