Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
Luglio 6, 2019
Chiarisce l’Avvocato Pitorri che la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere effettuata, innanzitutto, dal Procuratore della Repubblica, nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente ai fatti di violenza, o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero; dai servizi sociali degli enti locali; dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti nell’apposito registro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri.
La Questura, una volta che ha ricevuto la richiesta, verificata la sussistenza delle condizioni previste, provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Per ottenere il permesso di soggiorno, rileva specifica l’Avvocato Pitorri, è necessario il parere del Procuratore della Repubblica, nei casi in cui il Procuratore dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo. Serve, poi, la partecipazione dello straniero ad un programma di assistenza ed integrazione sociale, predisposto dagli enti locali o dai soggetti privati iscritti all’apposito registro, istituito presso il Ministero del Lavoro, e convenzionati con l’ente locale. Ci vuole, infine, l’accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura in cui il programma deve essere realizzato.
L’Avvocato Pitorri rappresenta che, grazie a questo tipo di permesso di soggiorno, si può avere l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l’iscrizione alle liste di collocamento per la ricerca del lavoro, lo svolgimento di lavoro subordinato, l’iscrizione al servizio sanitario nazionale.
Se, poi, il titolare del permesso di soggiorno, alla data di scadenza del permesso di soggiorno, ha in essere un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato fino a coprire l’intera durata del rapporto medesimo.
Il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per studio nel caso in cui chi lo possiede sia iscritto ad un corso regolare di studi.
Per quanto concerne la sua durata, l’Avvocato Pitorri rammenta che il permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi, e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso viene invece revocato, se il programma di assistenza ed integrazione sociale viene interrotto, o nel caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero, in conclusione, quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno fatto approvare il rilascio.
L’Avvocato Pitorri, facendo emergere la rilevanza di casi particolari, ricorda che il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni dell’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, allo straniero che abbia terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. Dette disposizioni si applicano anche agli cittadini degli Stati membri della Comunità Europea, che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.
Avvocato Iacopo Maria Pitorri